Estinzione Reato per Morte: La Cassazione Annulla la Condanna e Revoca la Confisca
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40778 del 2024, ha affrontato un caso emblematico che si conclude con una declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato. Questa decisione, pur non entrando nel merito delle complesse questioni tributarie e fallimentari sollevate dalla difesa, riafferma un principio cardine del nostro ordinamento penale: la personalità della responsabilità penale, che non sopravvive al suo autore.
I Fatti del Processo
Un imprenditore era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Livorno sia in appello dalla Corte di Firenze per il reato previsto dall’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, relativo all’omesso versamento di IVA. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e l’Estinzione del Reato per Morte
Il ricorso si articolava su diversi punti:
1. Violazione di legge per forza maggiore: La difesa sosteneva che la società dell’imprenditore si trovasse in una crisi di liquidità irreversibile. Questa situazione non era dovuta a una scelta volontaria, ma al pignoramento di crediti verso terzi per oltre 900.000 euro da parte di Equitalia. Tale azione avrebbe impedito il regolare funzionamento aziendale e, di conseguenza, il pagamento delle imposte, configurando un caso di forza maggiore.
2. Mancanza di motivazione sulla pena: Si contestava il diniego delle attenuanti generiche, poiché la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato l’impatto del pignoramento subito dalla società.
3. Illegittimità della confisca: Si eccepiva l’illegittimità della confisca disposta sui beni della società, in quanto questa era stata dichiarata fallita nel 2017 e i suoi beni erano già assoggettati alla procedura concorsuale.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare questi motivi, è sopravvenuto un evento decisivo: il decesso dell’imputato, certificato e trasmesso agli atti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, preso atto del certificato di morte, ha applicato il principio secondo cui la morte del reo, avvenuta prima della pronuncia di una sentenza definitiva, costituisce una causa di estinzione del reato. Di conseguenza, il processo penale non può proseguire.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Questa formula significa che la decisione è definitiva e il caso è chiuso. L’annullamento travolge la condanna e tutti i suoi effetti penali. Coerentemente, i giudici hanno anche disposto la revoca della confisca per equivalente, sottolineandone il carattere sanzionatorio. Essendo una pena, anche la confisca non può sopravvivere all’estinzione del reato causata dalla morte dell’imputato. La questione della prevalenza tra confisca penale e procedura fallimentare, sollevata dalla difesa, è diventata irrilevante.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un caposaldo del diritto penale: la responsabilità penale è strettamente personale e si estingue con la morte del soggetto. Qualsiasi questione di merito, anche se complessa e potenzialmente fondata, viene assorbita da questo evento. La decisione evidenzia come, di fronte alla morte dell’imputato, lo Stato perda la sua pretesa punitiva, determinando la fine del processo e la caducazione di tutte le sanzioni penali, incluse quelle patrimoniali come la confisca.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Secondo la legge, la morte dell’imputato prima che la sentenza di condanna diventi definitiva causa l’estinzione del reato. Il processo si chiude con una sentenza di annullamento, come avvenuto nel caso di specie.
La confisca dei beni viene mantenuta dopo la morte dell’imputato?
No. La sentenza chiarisce che la confisca, avendo carattere sanzionatorio, è una pena. Con l’estinzione del reato per morte dell’imputato, anche la confisca viene revocata e perde ogni efficacia.
Perché la Cassazione non ha esaminato i motivi del ricorso presentati dalla difesa?
La Corte di Cassazione non ha esaminato i motivi del ricorso (come la forza maggiore o l’illegittimità della confisca in pendenza di fallimento) perché la morte dell’imputato è un evento giuridicamente prevalente che estingue il reato e rende superfluo l’esame del merito delle questioni sollevate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40778 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40778 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Vicopisano il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Livorno del 7 aprile 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato in ordine al reato di cui all’art. 10 ter del Dlgs. 74/2000.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 45 cod. pen. Si rappresenta che alla luce della documentazione prodotta emergerebbe come la società del ricorrente versasse in una irreversibile crisi di liquidità avulsa da qualsiasi volontarietà di coloro che l amministravano, poiché nel corso dell’ anno 2016 RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a pignorare ogni credito verso terzi vantato dalla RAGIONE_SOCIALE (fino alla concorrenza di C 905.009,00) così
privandola delle risorse per far fronte al debito tributario. Ricorrerebbe quin caso di forza maggiore in quanto il predetto pignoramento dei crediti avrebb impedito il regolare funzionamento della società e quindi il pagamento di impost e tasse. L’inadempimento non deriverebbe in tal caso da cause non imputabili. S aggiunge che in sentenza non si riferirebbe quali e quanti crediti sarebbero s alfine riscossi da RAGIONE_SOCIALE, in funzione della eventuale causa di non punibili art. 13 del dlgs. 74/2000, e alla circostanza attenuante di cui al pr articolo, ultimo comma- In tale quadro alla luce del principio in dubio pro reo si sarebbe dovuta imporre la assoluzione del ricorrente.
Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione e di violazione di legge in relazione alla pena. Si contesta il diniego delle atte generiche perché la corte di appello avrebbe ha omesso di considerare che fronte dell’ avvenuto pignoramento dei crediti sociali da parte di RAGIONE_SOCIALE, assenza di ogni prova di quali e quanti siano stati poi incassati da detto non poteva che riconoscersi la sussistenza di circostanza idonea a mitigare pena finale attraverso l’applicazione delle attenuanti generiche ex art. 6 cod. pen. Si aggiunge in ordine al trattamento sanzionatorio, che si sare omesso di considerare il tema della possibile recidiva del prevenuto che sareb un soggetto praticamente incensurato con precedenti ora depenalizzati comunque assai risalenti nel tempo.
Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di lege in ordine all’art bis del Dlgs. 74/2000. Si contesta l’affermazione dei giudici sulla applicazi della confisca in quanto obbligatoria e quindi prevalente sui diritti di c vantati sui beni per effetto del fallimento. Si evidenzia al riguardo l’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, società del ricorrente, TARGA_VEICOLO sarebbe intervenuto nell’ anno 2017 con il conseguente assoggettamento allo stesso de beni della società tra cui anche i crediti già oggetto di pignoramento presso da parte di RAGIONE_SOCIALE e si richiama l”indirizzo di legittimità per cui “in reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confis al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 bis, su beni già assoggettati procedura fallimentare,posto che il vincolo apposto a seguito della dichiarazio di fallimento importa lo spossessamento e il venir meno del potere di dispor del proprio patrimonio in capo al fallito e l’attribuzione al curatore del compi gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento.
E’ pervenuto certificato di morte dell’imputato, intervenuta il 12.2.2024 Vicopisano.
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Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Con revoca della confisca disposta ne forma per equivalente atteso che il carattere sanzionatorio della stessa
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mor dell’imputato. Revoca la confisca disposta nella forma per equivalente.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.