Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4335  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMEDECEDUTO) nato a SCANDIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubbli Ivlinistero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha cptiTso chiedendo últe- GLYPH acket< 4-1 GLYPH 1, -( 1 CoebtAurtg
udito il 1fensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 24/1/2023, la Corte d’appello di Firenze, per quanto qui rileva, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze con cui COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di furto, era condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa.
 Avverso la sentenza di condanna proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
In via pregiudiziale era sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter, 1-quater cod. proc. pen. e dell’art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 per contrasto con l’art. 24 Cost.
Si deduceva inoltre erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 336 e 552 cod. proc. pen.
Il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, con nota del 3 novembre 2023, ha comunicato il decesso del proprio assistito, chiedendo l’emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per morte dell’imputato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso in conformità alla richiesta difensiva.
 Dall’esame del certificato di morte allegato alla memoria depositata innanzi a questa Corte risulta che COGNOME NOME è deceduto in data 14 aprile 2023 in Venezia. Ebbene, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell’imputato poiché, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., ove il decesso avvenga prima dell’irrevocabilità della decisione di condanna si determina l’estinzione del reato.
Deve escludersi la ricorrenza di taluna delle ipotesi contemplate dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per morte del reo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
In Roma, così deciso il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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