Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17657 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 469/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 10/04/2025
COGNOME
R.G.N. 3764/2025
NOME SESSA
Motivazione Semplificata
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Straniero NOME nato a BARLETTA il 03/07/1939
avverso la sentenza del 27/05/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 maggio 2024, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 220 legge fall., per essere lo stesso estinto per prescrizione, confermandone, invece, la responsabilità per l’ulteriore delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ascrittogli quale legale rappresentante e socio accomandatario (dalla costituzione alla declaratoria di fallimento del 4 giugno 2013) della s.a.s. RAGIONE_SOCIALE COGNOME Vittorio, per avere omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie con lo scopo di recare giudizio ai creditori, e così rideterminando la pena, con le già ritenute circostanze attenuanti generiche, in anni due di reclusione.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue.
L’imputato, nonostante gli obblighi di legge e l’invito rivoltogli dal curatore, non aveva mai depositato i libri e le scritture contabili della società. In un primo tempo era rimasto anche irreperibile.
Solo in un secondo momento, ricomparso, aveva consegnato alcuni documenti: qualche busta paga, i modelli CUD del 2012, degli avvisi di pagamento di cartelle esattoriali. Documenti del tutto insufficienti a comprendere quale fosse stata l’evoluzione dell’operatività della società e le ragioni del suo dissesto.
Aveva anche indicato una sua precedente abitazione e un cantiere come luoghi ove, a suo dire, si sarebbero potuti rinvenire le scritture contabili ma nulla, a tali indirizzi, si era reperito.
Né l’imputato aveva consegnato alla curatela le cinque autovetture di cui risultava essere ancora intestatario (quale socio di società di persone era fallito anche in proprio).
Dalla visura camerale era, inoltre, emerso come il prevenuto fosse l’amministratore anche di altre società e che, nei suoi confronti, pendevano protesti e procedure esecutive.
Nel corso degli anni l’imputato non aveva neppure presentato i previsti bilanci della s.a.s.
Era pertanto evidente, a giudizio della Corte territoriale, che l’omessa tenuta della contabilità fosse funzionale a recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e che tale intento comportasse l’impossibilità di riqualificare la condotta consumata nell’ipotesi della bancarotta documentale semplice, come invocato dall’appellante.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte di merito aveva ritenuto che l’omessa tenuta della contabilità fosse stata preordinata allo scopo di recare danno ai creditori, in considerazione sia del prolungato periodo di tempo in cui tale omissione si era verificata, sia per la mole complessiva dei debiti accertati, pari ad euro 242.920,00.
Si era così considerata inattendibile la versione sostenuta dall’imputato, che aveva ricordato come avesse consegnato al curatore la documentazione relativa ai crediti della società così consentendone il recupero.
L’imputato poi aveva indicato il luogo in cui erano conservate le scritture, presso un cantiere, che era però stato sottoposto a sequestro.
Non si era pertanto raggiunta la prova del necessario – ai fini della configurabilità della prima ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale – dolo specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more della presente fase del giudizio, è pervenuta notizia dell’intervenuto decesso dell’imputato, avvenuto il 26 febbraio 2025, attestato dalla certificazione del competente Ufficio anagrafe del Comune di Barletta.
Non resta pertanto che dichiarare estinto, per tale ragione, l’unico reato ancora ascritto al prevenuto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato
Così deciso, in Roma il 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME