Estinzione del Reato per Morte dell’Imputato: Analisi della Cassazione
Il principio della personalità della responsabilità penale implica che nessuno possa essere chiamato a rispondere di un reato commesso da altri. Una conseguenza diretta di questo principio è l’estinzione del reato per morte dell’imputato, una causa di chiusura definitiva del procedimento penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8810/2024) offre un chiaro esempio di applicazione di questa regola fondamentale del nostro ordinamento giuridico.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia per reati legati al possesso di sostanze stupefacenti e armi. Successivamente, la Corte d’appello di Bari, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, aveva riformato la sentenza, riqualificando il reato in una fattispecie più grave e aumentando la pena inflitta.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale e l’eccessività della pena. Tuttavia, un evento esterno e definitivo ha interrotto l’iter processuale: il decesso dell’imputato, comunicato formalmente alla Corte dal suo difensore.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Reato per Morte dell’Imputato
Di fronte alla notizia documentata della morte del ricorrente, la Corte di Cassazione ha interrotto l’esame dei motivi del ricorso. In questi casi, la legge impone una sola decisione possibile: dichiarare l’estinzione dei reati. La morte del reo, infatti, è la prima e più classica causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 150 del codice penale.
La Corte ha quindi proceduto ad annullare la sentenza impugnata senza rinvio. Questa formula significa che la decisione della Corte d’appello viene cancellata in modo definitivo, senza che sia necessario un nuovo giudizio. Il processo si chiude per sempre.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della sentenza è netta e si fonda sull’applicazione diretta dell’art. 150 c.p. La norma stabilisce che la morte del reo, avvenuta prima che la condanna sia divenuta definitiva, estingue il reato. Poiché il ricorso per cassazione era pendente, la condanna non era ancora passata in giudicato, e la morte dell’imputato ha quindi prodotto il suo effetto estintivo.
La Corte ha anche richiamato un importante principio enunciato dalle Sezioni Unite: l’annullamento per morte dell’imputato è d’obbligo, a meno che non emergano in modo palese e inequivocabile dagli atti delle cause di proscioglimento nel merito. In altre parole, solo se fosse stato evidente e indiscutibile che l’imputato era innocente (ad esempio, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato), il giudice avrebbe dovuto assolverlo nel merito. In assenza di tali evidenze, la causa estintiva prevale su ogni altra valutazione.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un cardine del diritto penale: il processo penale è strettamente personale e non può proseguire né avere effetti dopo la morte del suo unico protagonista, l’imputato. L’estinzione del reato per morte dell’imputato cancella non solo la possibilità di infliggere una pena, ma anche la stessa pretesa punitiva dello Stato. Di conseguenza, ogni sentenza di condanna non ancora definitiva viene annullata, chiudendo il sipario sulla vicenda giudiziaria e riaffermando che la giustizia umana si ferma di fronte alla fine della vita.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore prima della sentenza definitiva?
Il reato si estingue. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, o qualsiasi altro giudice davanti al quale pende il procedimento, deve annullare la sentenza di condanna non definitiva e dichiarare la fine del processo.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza ‘senza rinvio’?
Ha annullato ‘senza rinvio’ perché la morte dell’imputato è una causa di estinzione del reato che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. La decisione è quindi definitiva e non necessita di un nuovo giudizio da parte di un tribunale inferiore.
La Corte avrebbe potuto assolvere l’imputato nel merito nonostante il suo decesso?
Sì, ma solo se dagli atti processuali fossero emerse cause di proscioglimento nel merito evidenti e immediatamente riscontrabili (come la prova che il fatto non è mai avvenuto). In assenza di tale evidenza, prevale la causa di estinzione del reato per morte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8810 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Orta Nova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5/5/2023 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 maggio 2023 la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello presentato dal Pubblico ministero, ha parzialmente riformato la sentenza del 8 febbraio 2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (capo 1) e di cui agli artt. 2 e 7 I. n. 8 del 1967 (capo 2), qualificando la condotta di cui al capo 1) ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, rideterminando di conseguenza la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi, mediante i quali ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla riqualificazione della condotta di cui al capo 1), compiuta omettendo la necessaria valutazione globale della condotta, nonché l’eccessività della pena come rideterminata dalla Corte d’appello, e l’omessa considerazione della propria istanza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale il Pubblico ministero aveva espresso parere favorevole ma che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per morte dell’imputato, come risulta dalla comunicazione del 27 gennaio 2024 del difensore dell’imputato, nella quale si dà atto dell’avvenuto decesso dello stesso in data 7 gennaio 2024, attestata dal certificato di morte rilasciato dal Comune di Orta Nova allegato alla suddetta comunicazione del difensore dell’imputato.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., che comporta l’estinzione del reato in caso di morte dell’imputato anteriore alla condanna, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte del ricorrente anteriore alla condanna, non emergendo cause evidenti di proscioglimento nel merito (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM e parte civile in proc. Musumeci e altri, Rv. 191227).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Così deciso il 22/2/2024