Estinzione del Reato per Morte: La Cassazione Annulla la Condanna
Il decesso dell’imputato prima che la sentenza diventi definitiva è una delle cause che determina l’estinzione del reato per morte. Questo principio fondamentale del diritto penale, basato sulla personalità della responsabilità penale, è stato riaffermato in una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il caso in esame dimostra come un evento naturale possa interrompere irrevocabilmente l’iter giudiziario, portando all’annullamento della condanna.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per una serie di delitti contro la Pubblica Amministrazione, specificamente previsti dagli articoli 337 (resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis (oltraggio a un pubblico ufficiale) del codice penale, uniti dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
Nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, era stata inflitta una pena di nove mesi. Avverso questa decisione, il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
L’Evento Estintivo: La Comunicazione del Decesso
Mentre il processo pendeva dinanzi alla Suprema Corte, è sopraggiunto un evento decisivo e imprevedibile. Il difensore del ricorrente ha trasmesso una nota formale alla cancelleria, comunicando il decesso del proprio assistito, avvenuto diversi mesi prima dell’udienza fissata. A supporto di tale comunicazione, è stato allegato l’estratto dell’atto di morte rilasciato dal Comune competente.
Questa comunicazione ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento, spostando l’attenzione dai motivi di ricorso a una questione preliminare e assorbente: la procedibilità stessa dell’azione penale.
La Decisione della Cassazione e l’estinzione del reato per morte
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, non ha potuto fare altro che applicare uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico.
Le motivazioni
La motivazione della sentenza è tanto sintetica quanto ineccepibile. La morte dell’imputato, avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, costituisce una causa di estinzione del reato. Il principio della responsabilità penale è strettamente personale (come sancito anche dall’art. 27 della Costituzione), il che significa che nessuno può essere chiamato a rispondere penalmente per un fatto commesso da altri. Di conseguenza, con la morte del reo, viene meno la possibilità stessa di applicare una sanzione, che ha una funzione rieducativa e punitiva rivolta esclusivamente all’autore del crimine.
Per questo motivo, la Corte ha dichiarato che l’estinzione del reato per morte dell’imputato impone l’annullamento della sentenza impugnata senza alcun rinvio. Non c’è più nulla da giudicare, né nel merito né nella forma. L’azione penale si è estinta e il processo deve concludersi.
Le conclusioni
La decisione evidenzia una conseguenza fondamentale: l’annullamento della sentenza cancella la condanna, come se non fosse mai stata pronunciata. L’imputato, fino alla sentenza definitiva, è assistito dalla presunzione di non colpevolezza. Il decesso intervenuto prima di tale momento cristallizza questa presunzione, impedendo che la condanna, seppur pronunciata nei gradi di merito, possa acquisire efficacia giuridica. Il caso si chiude definitivamente, e i reati contestati si considerano estinti a tutti gli effetti di legge.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore prima della sentenza definitiva?
Il reato si estingue. La Corte di Cassazione, come in questo caso, annulla la sentenza di condanna senza rinviare il caso a un altro giudice, chiudendo definitivamente il procedimento.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per i delitti di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), commessi in continuazione (art. 81 c.p.).
Quale atto ha innescato la decisione di annullamento della Corte?
La decisione è stata innescata dalla comunicazione formale del difensore, che ha trasmesso alla Corte l’estratto dell’atto di morte del suo assistito, provando così l’avvenuto decesso del ricorrente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il 16/06/1982
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Biella che aveva condannato NOME COGNOME previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi nove in ordine ai delitti di cui agli ar 337 e 341-bis cod. pen..
Il difensore di NOME COGNOME deduce vizi di motivazione e violazione degli artt. 337 e 341bis cod. pen..
Con nota trasmessa il 20 settembre 2024 il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente in data 13 luglio 2024 allegando l’estratto per riassunto dell’atto di morte della C di Aosta.
L’intervenuta morte del ricorrente comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dellTi mputato.
Così deciso il 18/11/2024