Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a SAN MINIATO il 03/08/1964 NOME COGNOME nato a PRATO il 16/05/1962
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’applicabilità della causa di estinzione di cui all’art.162 ter cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Con dichiarazione di irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità penale ai sensi ell’art.624, comma 1, cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riform della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Pistoia, appellata da COGNOME NOME e NOME Luigi, ha riqualificato il reato di tentata rapina impropria in quello di furto tentato l’attenuante di cui all’articolo 62, n.6, cod.pen., ritenuta equivalente alle contestate aggrav e la diminuente del rito, ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 140 di multa
NOME e NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo.
2.1 I ricorrenti osservano di aver integralmente riparato il danno cagionato alla persona offesa, mediante corresponsione della somma di euro 500, a mezzo di assegno circolare, in data antecedente a quella in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, tanto che g il primo giudice, pur ritenendo la più grave fattispecie della tentata rapina impropria, av riconosciuto ai due imputati l’attenuante di cui all’articolo 62, n.6, cod.pen.
Nei motivi di appello, gli imputati, richiedendo la riqualificazione del fatto nella fatti meno grave del furto tentato, avanzavano istanza di declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 162 ter del codice penale; e la Corte d’appello effettivamente ne ha dato at nella sinterizzazione dei motivi di gravame; tuttavia l’istanza non è stata sottoposta valutazione nella parte motiva della medesima sentenza, nonostante la riqualificazione della condotta in furto perseguibile a querela di parte.
Tanto premesso, eccepiscono la violazione di legge per difetto di motivazione sulla richiesta, avanzata alla Corte d’appello, di applicazione dell’istituto di cui all’articolo cod pen., su cui la Corte distrettuale stessa ha omesso di pronunciarsi.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’applicabilità della causa d estinzione di cui all’art. 162 ter cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad a Sezione della Corte di appello di Firenze; ha chiesto altresì la dichiarazione di irrevocabil dell’accertamento della responsabilità penale ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie è regolata dall’art. 162-ter cod. pen., che al primo comma delinea i presupposti di applicazione, che qui rilevano: «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estint reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civi
formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia verificato, alla luce de riqualificazione del fatto nel delitto di furto aggravato dalla esposizione a pubblica fede d cose sottratte, procedibile a querela, l’applicabilità dell’art. 162-ter cod. pen. al caso in esame.
Ed in effetti, dalla sentenza di appello risulta che gli imputati, a fronte del valore di sottratti pari ad euro 221, corrispondevano, a titolo di risarcimento, la somma di euro 500.
Inoltre, il risarcimento interveniva prima dell’apertura del dibattimento, che coincide n caso di specie con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, e dunque era stato tempestivo.
Pertanto, in conseguenza della riqualificazione del reato originariamente contestato in un reato perseguibile a querela e della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione al riguardo, il giudice, sentite le parti, avrebbe dovuto verificare la congruità della somma versa a titolo di risarcimento del danno.
Nel caso in esame, la Corte distrettuale, benchè investita di specifica istanza, ha omesso di pronunciarsi sul punto, per cui la sentenza impugnata va annullata, in ordine alla questione relativa all’applicabilità della causa di estinzione di cui all’art. 162 ter cod.pen..
Venendo ai presupposti richiesti per l’estinzione, il risarcimento del danno era gi intervenuto in misura superiore alla mera restituzione ed era stato ritenuto congruo dal Tribunale, tanto da consentire il riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 6 cod. pen..
Sul punto della equipollenza del risarcimento che integra l’attenuante e quello che sostiene la causa estintiva, ne è stata osservata in modo condivisibile l’identità da Sez. 05/12/2017, dep. 2018, M., n.m. (nello stesso senso in motivazione Sez. 6, n. 26285 del 04/05/2018 Rv. 273489 – 01; Sez. 5, n. 8182 del 22/11/2017, dep. 2018, V., Rv. 272433 – 01 in motivazione implicitamente, escludendo l’effetto estintivo non per la disomogeneità delle due modalità risarcitorie, bensì per l’assenza di certezza quanto al versamento nel caso specifico).
Inoltre, il risarcimento effettuato prima dell’apertura del dibattimento, che coincide caso di specie con la fase antecedente l’ammissione del rito abbreviato, era stato tempestivo.
Si ritiene che ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, 6, cod. pen., nel giudizio abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284043 – 01 mass; e conf. : N. 2213 del 2020 Rv. 278380 – 01, N. 20836 del 2018 Rv. 272933 – 01).
Il terzo requisito richiede che per la dichiarazione di estinzione siano «sentite le parti persona offesa».
Ebbene, deve rilevare questa Corte come il riconoscimento della congruità del risarcimento è avvenuto già con la sentenza di primo grado, che riteneva sussistente l’attenuante dell’art.62 n. 6 cod. pen. circostanza rispetto alla quale vi era un regolare contraddittorio, senza che p
altro da parte della Pubblica Accusa sia stata proposta impugnazione sul punto avverso la sentenza del Tribunale.
La persona offesa non si è costituita parte civile e ha ricevuto il versamento de risarcimento, consistente nella restituzione del valore relativo alla refurtiva olt risarcimento per il danno morale: con tali due comportamenti concludenti ha dimostrato di essere soddisfatta dal risarcimento ottenuto.
E dunque, poiché l’art. 162-ter cod. proc. pen. richiede che le parti e la persona offes siano sentite in relazione alla riparazione e al risarcimento del danno – con parere per altr non vincolante, tanto che anche in caso di non accettazione da parte della persona offesa della offerta reale il Giudice può ritenere la stessa congrua – nel caso in esame le parti si sono espresse, con comportamenti concludenti, e il Giudice ha ritenuto la congruità del risarcimento, seppur ad altri fini.
La causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. è rilevabile in sed legittimità per i processi nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia success alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condott riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruità della somma offerta (S 4, n. 39304 del 14/10/2021, Schopf, Rv. 282059 – 01): condizioni tutte verificatesi nel caso d specie.
Ne consegue che questo Collegio debba rilevare e dichiarare l’intervenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., così annullando la sentenza senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto ai sensi dell’art. 16 ter C.P..
Così deciso il 20 novembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME9>
Il Pr idente