Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30296 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 20/02/2024 dal Tribunale di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 febbraio 2024 il Tribunale di Piacenza respingeva l’istanza di estinzione dei reati giudicati con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 24 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2015, con cui NOME aveva patteggiato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di due mesi e ventisei giorni di reclusione, applicata per i GLYPH delitti di cud agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., commessi a Caorso il 23 giugno 2015.
Il respingimento dell’istanza, presentata ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., veniva giustificata dal Tribunale di Piacenza in conseguenza del fatto che, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva deciso i reati presupposti, commessi il 23 giugno 2015, il ricorrente era stato condannato alla pena di 15.000,00 euro di multa per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 giugno 1998, n. 286 (T.U. irrim.), commesso a Piacenza il 10 dicembre 2018. Tale condanna, in particolare, era stata pronunciata con sentenza del Giudice di Pace di Piacenza del 2 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2019.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mez2:o dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 445, connma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che l’istanza di estinzione dei delitti giudicati dal Tribunale di Piacenza il 24 giugno 2015 era stata respinta sull’assunto che il ricorrente, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, era stato condannato per un ulteriore reato.
Non si era, in questo modo, tenuto conto del fatto che i delitti di cui si chiedeva l’estinzione riguardavano le fattispecie di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., che non potevano ritenersi della stessa indole di quella di cui all’art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., giudicata con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Piacenza il 2 luglio 2019. Ne conseguiva che, nel caso di specie, non era stata fatta corretta applicazione del disposto dell’art. 445, comnna 2, cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. Osserva il Collegio che il respingimento dell’istanza presentata da NOME veniva giustificata dal Tribunale di Piacenza sull’assunto che i delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen., dei quali si invocava l’estinzione, erano stati commessi il 23 giugno 2015, prima che decorresse in termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia emessa dallo stesso Tribunale il 24 giugno 2015, ex art. 444 cod. proc. pen., che si verificava il 24 giugno 2015.
Infatti, prima della data del 23 giugno 2020, che costituiva la scadenza del termini di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva giudicato i delitti presupposti, commessi, come detto, il 23 giugno 2015, NOME era stato condannato – con la pronuncia deliberata dal Giudice di Pace di Piacenza il 2 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2019 – alla pena di 15.000,00 euro di multa per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., commesso a Piacenza il 10 dicembre 2018. La pronuncia censurata, quindi, appare perfettamente rispettosa del disposto dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che impedisce l’estinzione del delitto oggetto di patteggiamento laddove l’imputato commette un altro reato prima che siano trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione presupposta.
Non può, in proposito, non rilevarsi che l’estinzione dei delitti oggetto di una sentenza di patteggiamento, secondo quanto previsto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un reato, rispetto alla quale non assume alcun rilievo la connotazione di reato della “stessa indole”, che vale solo per le contravvenzioni. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «L’estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poiché il requisito della “stessa indole” che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell’effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti» (Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Carulli, Rv. 260285 – 01).
Tale opzione interpretativa, del resto, trae origine dal risalente e tuttora insuperato arresto ermeneutico secondo cui: «La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 445 cod. proc. pen., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, “l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”, va intesa nel senso che il requisito della “identità” di indole, che deve caratterizzare l’ulteriore rea perché possa operare la preclusione all’estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti» (Sez. 2, n. 4853 del 22/10/2019, De Rigo, Rv. 214666 – 01).
A
Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell’intere di NOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 25 giugno 2024.