Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23653 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTECCHIO POLESINE il 07/03/1962
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 9 aprile 2024, dichiarava non doversi procedere per estinzione a seguito di prescrizione quanto al delitto di bancarotta semplice (capo B), confermando la pronuncia del Tribunale di Rovigo che aveva accertato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria documentale.
Escluso l’aumento ex art. 219 l. fall. in ordine alla pluralità di fatti di bancarotta, per il venire meno del reato sub capo B), la Corte di appello per il resto confermava la pena applicata dal primo giudice, nella misura di anni quattro di reclusione. La quantificazione era stata determinata nella misura di anni tre di reclusione, aumentata per la contestata recidiva semplice a quella di anni quattro di reclusione, quale pena finale.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., 99, 157 e 172 cod. pen.
Lamenta il ricorrente che poiché la prima sentenza, fondante la contestazione della recidiva, conseguiva ad applicazione di pena concordata passata in giudicato, l’estinzione ex lege del reato, conseguente al decorso dei cinque anni, avrebbe reso illegittimo l’aumento per la recidiva operato da parte della Corte di appello.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Il Pubblico ministero ha concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Consolidato è l’orientamento sostenuto da Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 13/01/2022, Raccuia Rv. 282515 -02, per il quale l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, sicchè non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva (conf: N. 6673 del 2016 Rv. 266120 – 01, N. 19954 del 2017 Rv. 269765 – 01, N. 20068 del 2015 Rv. 263503 -01).
Tanto premesso, a fronte di un più ampio motivo di appello che contestava la sussistenza della recidiva, la Corte territoriale non ha fatto applicazione del principio indicato. Infatti, la sentenza di condanna per il precedente reato, sulla quale si fonda la contestazione della recidiva, risultava accertata con sentenza passata in giudicato il 10 luglio 2000, cosicché il quinquennio – con la conseguente estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. – andava a scadere il 10 luglio 2005, mentre la condotta per la quale si procede si è consumata in data 7 maggio 2009.
Pertanto, il motivo è fondato e il venir meno della recidiva determina l’estinzione per prescrizione del reato ora in contestazione.
Essendo il reato consumato il 7 maggio 2009 , l’estinzione per prescrizione si è verificata il 7 novembre 2021, tenuto in conto il termine di anni 12 e mesi 6. Tale esito non muta computando i 197 giorni di sospensione del menzionato termine per l’astensione dei difensori dal 2 dicembre 2015 al 16 giugno 2016 , essendo scaduto il termine il 23 maggio 2022.
Pertanto, va annullata la sentenza impugnata per estinzione del reato, non emergendo elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato . Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi , che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23/05/2025