Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 22/11/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale ma nessuno è comparso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a morte dell’imputato;
lette le note d’udienza dell’AVV_NOTAIO in data 30/11/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 22/11/2021, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 9/9/2020 24/01/2018, dal G.u.p. del Tribunale di Palermo in data 9/9/2020, con la quale COGNOME NOME è stato
condanNOME alla pena di giustizia in relazione al delitto di usura a lui ascritto.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 603 co. 3 c.p.p., e 1,6, §2,CEDU e 111, co. 3, Cost. per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ed assunzione di prova decisiva.
Il difensore denuncia l’illogicità dell’ordinanza con la quale la Corte d’appello ha respinto l’istanza difensiva volta all’assunzione della testimonianza di NOME soggetto che avrebbe potuto riferire circostanze rilevanti inerenti al rapporto tra la persona offesa: NOME COGNOME ed il COGNOME.
2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione legge ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all’art. 644 c.p. e censura il giudizio di attendibil della persona offesa. A riprova della natura lecita del prestito erogato alla COGNOME, il ricorrente allega la circostanza di avere attivato la propria pretesa economica in sede giudiziaria, mediante notifica di atto di precetto e ricorda di essere stato assolto, nel presente processo, da altre ipotesi di usura a lui contestate il che dimostrerebbe l’illogicità intrinseca della motivazione.
Nell’ambito di questo motivo il ricorrente censura per contraddittorietà la motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dello stato di bisogno.
In data 14/12/2023 è pervenuto certificato attestante l’intervenuto decesso di COGNOME NOME in data 2/5/2023.
Per l’effetto, il reato contestato al medesimo si è estinto, ai sensi dell’art. 15 c.p., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023
Il Consigliere Estensore i44)residente