Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1470 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1470 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Napoli il 12/04/1987
avverso la sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla mancata esclusione della recidiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sent della Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella emessa il 23 sett 2021 dal locale Tribunale, ha riqualificato il fatto nell’ipotesi di cui al dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90 e ha rideterminato la pena in 1 anno e 2 m reclusione e 3 mila euro di multa, confermando nel resto la sentenza appellata
Due i motivi articolati.
Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva.
Deduce che il primo giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva in forza dell’unico precedente dell’imputata, costituito da un decreto penale, che, a seguito del decorso dei termini di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. poteva escluderla, come effettivamente era stato provato in appello, depositando all’udienza del 24 ottobre 2022 il provvedimento di estinzione del reato, emesso dal GIP di Napoli in data 16 novembre 2021, del tutto trascurato dalla Corte di appello, che, anzi, ha fatto espresso riferimento al precedente penale dell’imputata, ritenuto ostativo al disconoscimento della recidiva.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, atteso che, pur avendo riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, l Corte di appello ha determinato la pena base in 1 anno e 9 mesi di reclusione senza alcuna motivazione, specie a fronte del minimo edittale di soli 6 mesi di reclusione e della motivazione resa per giustificare l’inquadramento del fatto nell’ipotesi di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In particolare, è fondato il primo motivo, che ha rilievo assorbente e impone la rideterminazione della pena, previa esclusione della recidiva.
La Corte di appello non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa dell’imputata in udienza, relativa all’estinzione del reato, oggetto del decreto penale di condanna, che costituiva l’unico precedente penale su cui si fondava la contestata recidiva semplice; anzi, la Corte territoriale ha espressamente richiamato il precedente per giustificare la mancata esclusione della recidiva, la valutazione di gravità della condotta e la prognosi negativa formulata.
È invece, pacifico che l’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. subordina l’estinzione del reato, giudicato con decreto penale di condanna, e dei suoi effetti penali, al decorso di un termine dalla esecutività del decreto penale stesso, senza che il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, termine pari, rispettivamente, a cinque o a due anni (Sez. 1, n. 10314 del 30/01/2020, Pm c/ COGNOME, Rv. 278495).
Nel caso di specie già il primo giudice aveva dato atto che l’imputata era gravata da un lieve precedente penale, oggetto di decreto penale e risalente a dieci anni prima, cosicché dell’effetto estintivo, accertato e dichiarato con provvedimento del giudice dell’esecuzione, doveva tenersi conto ai fini della
recidiva contestata, escludendola, anziché ritenerla e bilanciarla con le attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice.
La sentenza va quindi, annullata senza rinvio in relazione alla recidiva, la cui eliminazione impone di rideterminare la pena, cui può direttamente provvedere questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. non occorrendo valutazioni discrezionali, atteso che la denunciata eccessività della pena base si risolve in una censura inammissibile a fronte della congrua motivazione resa ed al rilievo assorbente attribuito alle allarmanti modalità della condotta.
Pertanto, escluso il bilanciamento operato in termini di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche, muovendo dalla pena base stabilita in 1 anno e 9 mesi di reclusione e 4.500 euro di multa, operata la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche già riconosciute, si perviene alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e 3 mila euro di multa, che va ulteriormente ridotta di un terzo per il rito cosicché la pena finale è pari a 9 mesi e giorni 10 di reclusione e 2 mila euro di multa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla recidiva, che elimina, e ridetermina la pena in 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
Così deciso, 6 dicembre 2023
Il consigliere «tensore
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