Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14326 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
1
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza rivolta alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, NOME COGNOME chiedeva l’estinzione di tutte le pene temporanee inflittegli, confluite in quella dell’ergastolo ai sensi dell’art. 72 co pen., come da provvedimento di cumulo. A sostegno dell’istanza, invocava l’applicazione dell’art. 184 cod. pen., affermando che tale norma prevede l’estinzione delle pene temporanee quando il condannato sia stato detenuto per un periodo superiore a trenta anni in espiazione della pena dell’ergastolo, come nel suo caso.
Con ordinanza del 21 aprile 2021 il giudice dell’esecuzione adito rigettava l’istanza.
L’interessato proponeva opposizione, che veniva rigettata dalla menzionata Corte di appello con ordinanza del 26 ottobre 2022 in cui si affermava, fra l’altro, che l’applicazione analogica in favore del condannato dell’ari:. 184 cod. pen. è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità solo al fine di consentire l’accesso del detenuto ai benefici penitenziari a seguito di scioglimento del c:umulo di pene, nei procedimenti di sorveglianza.
Avverso quest’ultima ordinanza la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 184 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare due atti allegati all’istanza, consistenti in provvedimenti di Corti di merito che, applicando l’art. 184 cod. pen., avevano accolto delle istanze presentate da altri detenuti su basi analoghe e avevano dichiarato l’estinzione delle pene detentive temporanee loro inflitte. Inoltre, il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Palerm nell’ordinanza del 26 ottobre 2022 oggetto del ricorso, ha errato nell’affermare che l’applicazione analogica, in favore del condannato, dell’art. 184 cod. pen., possa ammettersi solo nei procedimenti di sorveglianza, al fine di consentire l’accesso del detenuto ai benefici penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. L’art. 184 cod. pen. stabilisce, fra l’altro, che, quando la pena dell’ergastolo è estinta per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena detentiva temporanea inflitta per un reato concorrente è estinta se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
1.2. Nel caso concreto ora in esame, non emerge che la pena dell’ergastolo inflitta a COGNOME sia estinta per effetto di amnistia, indulto o grazia. Il giudi dell’esecuzione, quindi, ha giustamente escluso la possibilità di ritenere, in applicazione della norma citata, che le pene temporanee inflitte a COGNOME siano estinte in conseguenza della sua detenzione per oltre trenta anni.
A fronte di tale osservazione, non ha alcun peso l’omessa valutazione, nell’ordinanza impugnata, dei precedenti giurisprudenziali di merito ai quali il ricorrente ha fatto riferimento.
Inoltre, è corretta l’osservazione espressa nell’ordinanza impugnata, secondo la quale la giurisprudenza di legittimità consente l’applicazione in via analogica dell’art. 184 cod. pen. solo nel diverso contesto delle valutazioni inerenti all’accesso del detenuto ai benefici penitenziari nei procedimenti di sorveglianza, a seguito di scioglimento del cumulo di pene.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2023.