Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46347 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46347 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30/1/2023 ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di COGNOME NOME di dichiarare l’estinzione della pena inflitta per il reato di bancarotta fraudolenta con la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 19/4/2005, irrevocabile il 15/2/2007.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta originaria facendo riferimento alla condanna per bancarotta sopravvenuta alla sentenza con la quale è stata inflitta la pena oggetto della richiesta di estinzione.
La Corte di appello, a seguito dell’opposizione, ha riconosciuto che le censure esposte dalla difesa erano fondate, la sentenza di condanna, sebbene sopravvenuta, infatti, si riferiva a un fatto commesso prima dell’irrevocabilità della pronuncia con la quale era stata inflitta la pena che il condannato chiedeva di dichiarare estinta.
La stessa Corte di appello, però, preso atto che dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna erano sopravvenute due ulteriori condanne per altri reati e il condannato era stato dichiarato recidivo, ha rigettat l’opposizione e l’istanza proposta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge evidenziando che la conclusione del giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto una corretta lettura dell’art. 172 cod. pen. imporrebbe di ritenere che la recidiva è ostativa alla prescrizione solo qualora questa sia stata applicata prima o contestualrnenté alla sentenza di condanna cui si riferisce la pena oggetto della richiesta e non con sentenza successiva, ciò poiché così operando si attribuirebbe un’illegittima efficacia retroattiva all’istituto di cw all’art. cod. pen.
In data 13 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso si rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che l’interpretazione dell’art. 172, comma settimo, cod. pen cui ha fatto riferimento il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto tale norma prevederebbe che sia ostativa alla dichiarazione di prescrizione della pena la sola recidiva applicata o riconosciuta prima o contestualmente alla sentenza di condanna cui si riferisce la pena oggetto della richiesta e non quella successivamente ritenuta.
La doglianza è manifestamente infondata.
1.1. L’art. 172, comma settimo, cod. pen., come anche di recente ribadito, prevede che l’estinzione della pena per decorso del 1:empo non opera nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l’acc:ertarnento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv, 278165 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’art. 172 cod. pen. fa riferimento a “eventi” (una condanna e la dichiarazione di recidiva) successivi alla pronuncia della sentenza che ha irrogato la pena per la quale decorre il termine di prescrizione, ciò proprio perché in tale caso non si può parlare, come sostiene la difesa, di un “effetto retroattivo” della eventuale dichiarazione di recidiva quanto, piuttosto, della presa d’atto che il condannato ha posto in ci a essere delle condotte incompatibili con l’istituto e iprescrizione che è in suo favore in virtù del mancato verificarsi di situazioni ostative durante il decorso del termine.
1.2. Il giudice dell’esecuzione, con il riferimento ai reati commessi successivamente alla condanna e che hanno determinato il riconoscimento della recidiva, si è conformato ai principi enunciati e pertanto la motivazione da questo resa risulta corretta e non è di conseguenza sindacabile in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consigliere relatore