Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
avverso la ordinanza del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 19/02/2025;
nell’ambito del procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in Albania il 24/01/1978;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva – per quanto di interesse in questa sede l’opposizione proposta dal Pubblico ministero in sede avverso il provvedimento in data 8 gennaio 2025, con la quale il medesimo Tribunale aveva accolto l’istanza di COGNOME dichiarando estinta, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 6.667,00 di multa applicata al predetto con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il giorno 9 gennaio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì (irrevocabile il 6 febbraio 2014), così come rideterminata, a seguito del riconoscimento della continuazione ‘esterna’, dalla sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 aprile 2015 (irrevocabile il 23 maggio 2015, che aveva confermato quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con sentenza del 10 luglio 2014).
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 172, comma primo, cod. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 del codice di rito per avere ritenuto erroneamente maturata la estinzione della pena nonostante, a seguito del riconoscimento della continuazione, il relativo termine di anni dieci doveva farsi decorrere dal giorno 23 maggio 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra il reato accertato con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì del 9 gennaio 2014 e quello di cui alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, deve ribadirsi il principio secondo cui l’art. 172, sesto comma, cod. pen. comporta che, in caso di reato continuato, per determinare il tempo necessario alla estinzione della pena, si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, in quanto il reato continuato (analogamente al concorso formale di reati) è fittiziamente considerato dalla legge come un unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto, esso è soggetto alla disciplina del concorso materiale di reati (Sez. 1, n. 4060 del 10/06/1997, Gallo, Rv. 207957 – 01; Sez. 1, n. 29564 del 13/06/2024, COGNOME n.m.; Sez. 1, n.29812 del 24/06/2022, COGNOME n.m.;).
2.1. Detto principio è stato ribadito da due sentenze che, tuttavia, fanno riferimento al riconoscimento della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione: in esse si afferma che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire, incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della “prescrizione” delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell’art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate (Sez. 1, n. 26028 del 14/07/2020, COGNOME, Rv. 279528; Sez. 1, n. 18791 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 256027).
2.2. Quanto sopra trova conferma, rispetto alla definizione degli atti interruttivi del termine di estinzione della pena, nella decisione del più alto consesso di questa Corte che ha fissato il principio secondo cui il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione (Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, Rv. 282225).
2.3. Il Collegio è conscio della esistenza di decisioni difformi (citate dal ricorrente), ma non le condivide alla luce di quanto sopra esposto tenuto anche conto che la continuazione è un istituto di favore e che, quindi, non può
determinare effettivi di segno negativo per il condannato, come lo spostamento in avanti della decorrenza del termine di estinzione della pena.
3. L’ordinanza impugnata, pertanto, ha correttamente fatto decorrere il termine, di cui al citato art. 172, dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza emessa il giorno 9 gennaio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì (irrevocabile il 6 febbraio 2014) e non già da quella
successiva relativa alla irrevocabilità della decisione che aveva riconosciuto la continuazione ‘esterna’, stante la irrilevanza di tale istituto ai fini che qui
interessano.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica
(Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.