Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/saiatit-e le conclusioni del PG
–
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 24 ottobre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione alla pena pecuniaria inflitta con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 18 novembre 2014, definitiva il 4 aprile 2015.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il legislatore non ha previsto una tutela preventiva e cautelare a favore del soggetto a cui sia stata concessa la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, posto che, ai sensi dell’art. 47, dodicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, all’esito positivo del periodo di prova, la dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria è solo eventuale, al ricorrere RAGIONE_SOCIALE condizioni di disagio economico del condannato.
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47, dodicesimo comma, Ord. pen., 3 e 27, terzo comma, Cost., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, essendo stato previsto dal legislatore che, in caso di disagiate condizioni economiche del condannato, la pena pecuniaria possa essere dichiarata estinta all’esito della misura, l’anticipata esecuzione della pena, oltre a frustrare il reinserimento sociale dell’interessato, il quale verrebbe privato di possibilità economiche concrete, farebbe venire meno la piena effettività dell’eventuale provvedimento finale, posto che la pena pecuniaria verrebbe dichiarata estinta solo in parte.
Così ragionando, inoltre, vi sarebbe una disparità di trattamento tra chi, durante l’esecuzione della pena detentiva, pur trovandosi in disagiate condizioni economiche, dimostrando una volontà concreta di reinserimento, si sia adoperato per trovare un lavoro, rispetto a chi non si sia adoperato in tal senso.
Nel ricorso, poi, si contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta in forza del fatto che, in qualunque momento, sarebbero potuti intervenire elementi idonei a compromettere l’intero percorso rieducativo, in quanto affermazione generica e immotivata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto premettere che, ai sensi dell’art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen., in caso di esito positivo della misura alternativa dall’affidamento in prova (che determina l’estinzione della pena detentiva sostituita), il giudice di merito, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (inflitta unitamente alla pena detentiva estinta), che non sia stata ancora riscossa.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47 dodicesimo comma, Ord. pen. (Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276388).
In tale sentenza, la Corte ha chiarito come sia da ammettere che la decisione di estinzione della pena pecuniaria in applicazione dell’art. 47, dodicesimo comma, Ord. pen., possa formare oggetto di anticipazione giudiziale, di natura cautelare, mediante provvedimento di sospensione dell’esecuzione di tale pena.
Il Tribunale di sorveglianza, dunque, si trova anzitutto nelle condizioni di valutare se e quando potranno essere raggiunti i risultati estintivi di cui si discute, così da potere considerare, in primo luogo, secondo quali tempi i prevedibili interventi a tal riguardo potranno risultare compatibili in concreto con la tempestiva salvaguardia RAGIONE_SOCIALE esigenze di disagio economico anticipatamente prospettate dal richiedente.
Appare evidente, invero, che, allorché il percorso dell’esecuzione della misura conduca già a formulare una ragionevole prognosi circa il suo esito negativo, la questione della tutela cautelare neppure possa porsi, non essendo prevedibili effetti estintivi da salvaguardare.
Le stesse considerazioni possono valere quando non sia, per altro verso, plausibilmente riscontrabile il presupposto RAGIONE_SOCIALE «disagiate condizioni economiche», da porre in rapporto con l’entità della pena da eseguire, tenendo conto anche della possibile sua rateizzazione secondo le modalità e le decisioni del magistrato di sorveglianza previste dall’art. 660 cod. proc. pen.
Di contro, nel caso in cui l’esecuzione abbia già raggiunto la data del suo completamento e ci si trovi al cospetto di un chiaro esito positivo della misura, può risultare risolutiva, prescindendo da ogni considerazione sugli evocati interventi
cautelari, già la solerte adozione del provvedimento che, prendendo atto in tempi idonei del buon esito della misura appena espletata e verificate le «disagiate condizioni economiche», dichiari l’estinzione anche della pena pecuniaria.
E quando, pur in presenza di tali ultime condizioni, la misura sia invece solo prossima all’intera esecuzione e però sia ugualmente formulabile una ragionevole prognosi positiva in ordine ai presupposti estintivi della pena pecuniaria, spetterà ugualmente al competente organo della sorveglianza l’individuazione del modo in cui i suoi poteri potranno garantire apprezzabili e concrete esigenze a salvaguardia dell’effettività del provvedimento di favore nel prosieguo adottabile, al fine di non pregiudicare in itinere gli obiettivi rieducativi del trattamento che il comma 12 dell’art. 47 intende ulteriormente proteggere (Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, Albertin, non mass. sul punto).
La motivazione impugnata, pertanto, è viziata nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza, non entrando nel merito della richiesta, ha erroneamente affermato che l’ordinamento non preveda alcuna tutela preventiva cautelare a favore dell’affidato in prova.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso il 29/02/2024