Estinzione della Pena Pecuniaria: La Cassazione Chiarisce il Momento Decisivo
L’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo è un istituto giuridico di fondamentale importanza, che bilancia l’esigenza di certezza del diritto con la potestà punitiva dello Stato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale su quale sia l’atto che blocca definitivamente il decorso della prescrizione per le multe e le ammende. Vediamo insieme i dettagli della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato al pagamento di una pena pecuniaria, presentava un’istanza al Giudice dell’esecuzione per far dichiarare l’estinzione della stessa per intervenuta prescrizione. Il Tribunale rigettava la richiesta. Contro tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l’iscrizione a ruolo del credito e la successiva notifica della cartella esattoriale non fossero atti idonei a interrompere il corso della prescrizione decennale prevista dalla legge.
La Tesi Difensiva sull’Estinzione Pena Pecuniaria
Il ricorrente basava la sua argomentazione su un’interpretazione dell’art. 172 del codice penale. A suo avviso, la prescrizione della pena avrebbe dovuto continuare a decorrere nonostante l’avvio delle procedure di riscossione da parte dello Stato. In sostanza, si contestava che l’azione dell’agente della riscossione potesse avere l’effetto di fermare il tempo ai fini dell’estinzione del debito penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la tesi del ricorrente in palese contrasto con un principio di diritto ormai consolidato. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire la corretta interpretazione delle norme in materia di prescrizione delle pene pecuniarie, soprattutto per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della cosiddetta “riforma Cartabia” (d.lgs. n. 150/2022).
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra “interruzione” della prescrizione e “cessazione del decorso” del termine. La Corte ha spiegato che, per la specifica prescrizione della pena pecuniaria, la legge non prevede cause di interruzione o sospensione. Tuttavia, il termine decennale semplicemente cessa di decorrere nel momento in cui ha inizio la fase esecutiva.
E qual è questo momento? Secondo la Cassazione, l’inizio dell’esecuzione si concretizza con l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. Questo atto, infatti, manifesta in maniera inequivocabile la volontà dello Stato di riscuotere il credito derivante dalla condanna penale. Di conseguenza, dal momento dell’iscrizione a ruolo, il tempo smette di scorrere ai fini della prescrizione. Non è necessario attendere la successiva notifica della cartella di pagamento; è l’atto amministrativo a monte a essere decisivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce con chiarezza che, per le pene pecuniarie relative a reati antecedenti alla recente riforma, l’iscrizione a ruolo del debito cristallizza la situazione, impedendo che la pena possa estinguersi per il semplice passare del tempo. Questa interpretazione rafforza l’effettività della sanzione penale e chiarisce ai condannati che, una volta avviata la procedura di riscossione con l’iscrizione a ruolo, non è più possibile fare affidamento sulla prescrizione per sottrarsi al pagamento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Cosa blocca la prescrizione di una pena pecuniaria come una multa o un’ammenda?
Secondo la Corte, per i reati commessi prima della riforma del d.lgs. 150/2022, il termine di prescrizione decennale cessa definitivamente di decorrere con l’iscrizione a ruolo del credito. Questo atto è considerato l’inizio della fase di esecuzione e manifesta la volontà dello Stato di riscuotere la pena.
La notifica della cartella esattoriale è necessaria per fermare la prescrizione della pena?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il momento determinante è l’iscrizione a ruolo, che precede la notifica della cartella. Una volta che il debito è iscritto a ruolo, il termine di prescrizione si è già fermato.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la tesi sostenuta era in palese e diretto contrasto con un principio di diritto già consolidato e affermato dalla stessa Corte di Cassazione. L’inammissibilità ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Palermo, in funzion di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interes NOME COGNOME di estinzione della pena pecuniaria e che, avverso il predett provvedimento, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o erronea applicazione dell’art 172 cod. pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto c l’iscrizione del credito e la successiva notificazione della cartella esattoria l’intimazione al pagamento, non interromperebbero il corso della prescrizion della pena stessa;
rilevato che la tesi del ricorrente si pone in evidente contrasto con il prin espresso in sede di legittimità secondo cui, in tema di estinzione per decorso tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell’entrata vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizio in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione cessa di decorrere con l’inizio dell’esecuzione, e, dunque, con l’iscrizione a della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dell Stato di riscuotere il credito (da ultimo, si veda Sez. 1, n. 2251 28/02/2024, Voivoda Zef, Rv. 286582);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sident