Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: F> COGNOME NOME NOME a PATERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Magistrato di sorveglianza di Catania, dichiarava «manifestamente inammissibile» l’opposizione, proposta dalla condannata NOME COGNOME, avverso il provvedimento, col quale lo stesso giudic aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di conversione in liber controllata della pena pecuniaria di 4.000,00 euro di ammenda, inflitta c sentenza del 5 novembre 2009, emessa dal Tribunale di Catania, irrevocabile i 16 ottobre 2012, e aveva contestualmente rilevato l’opportunità di trasmett gli atti al Pubblico ministero richiedente la conversione, al fine di «pronuncia ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale, anche tenuto conto del notifica della cartella esattoriale».
A ragione della decisione il Magistrato di sorveglianza poneva «quanto già espressamente motivato da questo Mds con provvedimento in data 3 /2/2923».
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero, lamentando la violazione degli art. 173 cod. pen. e 212 e 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002.
Rileva il Pubblico ministero ricorrente che nei confronti della condannat previa iscrizione al ruolo del debito erariale, in data 15 giugno 2015 era notificata cartella esattoriale e che tale circostanza ehe attesta l’inte inizio dell’esecuzione per il recupero dell’importo dovuto.
Sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte indicata nel ricorso, re tale evenienza idonea a impedire gli effetti della decorrenza del tempo ai s dell’art. 173 cod. pen.
Con requisitoria scritta depositata in data 4 dicembre 2023, il Sostit Procuratore generale, NOME COGNOME, ha l’annullamento con rinvio dell’ordinan impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I presupposti fattuali della vicenda esecutiva in esame sono pacificament attestati in atti nei seguenti termini: ad NOME COGNOME, destinataria di co alla pena di 4.000,00 euro di ammenda, giusta sentenza del 5 novembre 2009, emessa dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 16 ottobre 2012, previa iscriz al ruolo del debito erariale, è stata notificata, in data 15 giugno 2015, la
esattoriale, con esito «irreperibilità relativa», riguardante il medesimo debito la stessa non risulta aver adempiuto.
2. Tanto premesso in punto di fatto, può senz’altro aderirsi a prospettazione del Pubblico ministero ricorrente, che ha richiamat l’insegnamento di legittimità secondo cui «Ai fini dell’estinzione della p pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo moment dell’inizio dell’esecuzione, non venendo in conto né il modo – coattiv spontaneo – in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concr ternpistiche dell’esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che pena dell’ammenda inflitta al condanNOME si fosse estinta per decorso del temp in ragione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compime del termine di legge)» (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv 279453).
Questa Corte, con orientamento che qui si condivide e si ribadisce, ha difat chiarito che in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del temp rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzion partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della proced stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che re pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente a evitare l’est della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in senso – assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppu con la collaborazione del condanNOME (Sez. 3 n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981).
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità civile (Sez. 6 civ. n. 21178 del 2/03/2017, Rv. 645484; Sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/2013, Rv. 626687), nel sistema attuale, gli uffici giudiziari recuperano le somme deriva da provvedimenti divenuti esecutivi, procedendo direttamente, dopo l’iscrizion delle stesse sul registro, alla formazione ed alla trasmissione dei ruoli, effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, essendo ta adempimento demandato all’agente della riscossione, che vi provvede con un’intimazione a pagare comunicata unitamente alla cartella di pagamento. La richiesta di pagamento nel termine di un mese costituisce un adempimento richiesto per la regolarità formale della procedura, cioè inerente al quomodo dell’azione esecutiva esattoriale, condotta dal RAGIONE_SOCIALE riscossione, cui compete la procedura di riscossione, che è preceduta dal notificazione della cartella di pagamento, adempimento che tiene luogo del precetto di pagamento proprio della procedura di esecuzione forzata, disciplina dal codice di procedura civile.
In conformità a tale disciplina, l’esecuzione di pena pecuniaria non si realiz al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscr ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la carte esattoriale; in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo è suffic ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva de Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specif vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto.
Sotto altro, concorrente profilo, va rilevato che l’ordinanza impugnata ha assertivamente reputato l’opposizione «manifestamente inammissibile», richiamandosi alle motivazioni del proprio precedente provvedimento, senza in alcun modo confrontarsi con il tema posto dal Pubblico ministero opponente, ovverosia quello del rapporto tra la prescrizione quinquennale e l’avvenut notifica della cartella esattoriale, così rendendo una motivazione meramente apparente.
S’impone, per le esposte ragioni, l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente