Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7774 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mesagne il 13/01/1984
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del Tribunale di Brindisi udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del settembre 2024, ha respinto l’opposizione avverso il rigetto della richiesta proposta da NOME COGNOME di dichiarare l’estinzione per decorso del tempo della pena della multa inflitta con sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 26 aprile 2013, irrevocabile il 26 novembre 2013.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. con riferimento all’ef interruttivo della prescrizione attribuito alla notifica della cartella esattoriale.
2.2. Violazione di legge con riferimento al rilievo probatorio riconosciuto all’affermaz circa l’avvenuta notifica della cartella esattoriale, contenuta nella comunicazione inv dall’Ufficio Recupero Crediti della cancelleria della Corte di appello di Lecce il 28 febbraio 2
In data 30 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle qua il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 172 co pen. con riferimento all’effetto interruttivo della prescrizione attribuito alla notifica del esattoriale.
La doglianza è infondata.
2.1. Nella disciplina relativa all’estinzione della pena, in assenza di specifiche disposi in tal senso, non si applica quanto previsto dagli articoli 159 e 160 cod. pen. in quanto tali no per la loro natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazioni estensive o analogiche.
Il riferimento all’interruzione ovvero alla sospensione del termine, pertanto, co peraltro riconosciuto nel provvedimento impugnato, è improprio in questa sede (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279453 – 01; Sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 269981; Sez. 1, n. 22787 del 13/05/2009, COGNOME, n. m.; Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006 Di Gaetano, n. m.; Sez. 3, n. 11464 del 19/01/2001, COGNOME, Rv. 218751).
In tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, pertanto, l’unico fatt impeditivo che assume rilievo è l’inizio dell’esecuzione, momento a partire dal quale quant avviene successivamente, così come le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa, risulta ininfluente.
A ben vedere, infatti, è l’inizio dell’esecuzione che, realizzando la pretesa alla riscoss del credito dello Stato, evita l’estinzione della pena e ciò senza che possa assumere rilievo mancanza di una previsione legislativa in tal senso – la circostanza che tale inizio sia avven coattivamente, oppure, con la collaborazione del condannato (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, cit.).
In tale prospettiva il momento dal quale ha inizio l’esecuzione della pena pecuniaria, come anche da ultimo evidenziato nella sentenza anche da ultimo citata, deve essere individuato nell’iscrizione a ruolo.
L’art. l’ GLYPH 227-ter, inserito nel d.P.R. n. 115/2002 dal dl. n. 112 del 2008, convertito nella I. n. 133 del 2008, anche come recentemente modificato, infatti, prevede espressamente che “entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della conve prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società RAGIONE_SOCIALE procede all’isc ruolo”.
Ai sensi di tale norma (sovrapponibile a quella che era in vigore allorché è sta pronunciata la sentenza Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, cit. e la giurisprudenza civi
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ivi citata Sez. 6 civ., n. 21178 del 2/03/2017, Rv. 645484 e Sez. 3 civ., n. 14528 del 10/06/201 Rv. 626687) le somme derivanti da provvedimenti divenuti esecutivi vengono recuperate direttamente dagli uffici giudiziari che, dopo l’iscrizione delle stesse sul registro, procedon formazione e alla trasmissione dei ruoli, senza effettuare nessuna richiesta di pagamento a debitore.
In base a tale disciplina, quindi, il primo atto, quello in cui si deve individuare il di inizio dell’esecuzione, non è costituito dal passaggio in cosa giudicata della sentenza condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, ma, piuttosto, è quello in cui il debito er viene iscritto a ruolo in quanto è questo il modo in cui lo Stato manifesta la propria pre punitiva.
L’iscrizione a ruolo, pertanto, è l’atto che, determinando l’inizio della procedur recupero coattivo, impedisce l’estinzione della pena, ciò senza che abbiano alcun effetto vicende successive, come la notifica della cartella esattoriale, adempimento ulteriore che non risulta necessario ai fini dell’inizio dell’esecuzione.
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, dato correttamente atto del fatto ch riferimento agli istituti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione risulta imp ha correttamente ritenuto che l’esecuzione abbia avuto inizio e che, pertanto, non è decorso termine di prescrizione della pena.
La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, infatti, pure a prescindere da considerazione per cui l’inizio dell’esecuzione coinciderebbe con la notifica della cart esattoriale, è comunque corretta per le ragioni in precedenza esposte.
2.3. La doglianza contenuta nel secondo motivo, nel quale si censura il rilievo probatori attribuito alla comunicazione inviata dall’Ufficio Recupero Crediti circa la notifica della c esattoriale, è infondata.
Alla luce dei principi indicati sub 2.1., infatti, l’esecuzione della pena ha iniz l’iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella esattoriale, e a maggior ragion notifica della stessa, non assumono rilievo in ordine al computo dei termini della prescrizio della pena.
2.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali.
P.Q. M. GLYPH
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Così deciso Roma 29 novembre 2024 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.g Tzi · C;3 –