Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14361 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 08/01/2025;
nell’ambito del procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Città di Castello il 21/03/1966;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale avverso il provvedimento in data 14 ottobre 2024, con il quale era stata rigettata la richiesta avanzata dallo stesso organo dell’esecuzione e diretta ad ottenere la declaratoria di estinzione – per decorso del tempo – della pena pecuniaria di euro 1.306,00 di multa, inflitta a NOME COGNOME con sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 17 aprile 2008 (divenuta irrevocabile il giorno 15 marzo 2009).
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insist per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante non avendo il giudice dell’esecuzione tenuto conto, in alcun modo, delle argomentazioni svolte con l’opposizione a sostegno della maturata estinzione della pena pecuniaria.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione con il provvedimento impugnato.
2.3. Con il terzo motivo la pubblica accusa si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta insussistenza di dati normativi a conferma della dedotta estinzione della pena pecuniaria.
Il difensore di NOME COGNOME ha tempestivamente depositato articolata memoria, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Per ricostruire il sistema dell’estinzione della pena pecuniaria è necessario, anzitutto, individuare quando decorre il termine di prescrizione, quando cessa di decorrere tale termine, e se, nel corso della sua decorrenza, possano intervenire cause di sospensione o interruzione. Va precisato che al caso in esame non è applicabile la disciplina del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto il reato per cui è stata inflitta la pena pecuniaria è stato commesso prima dell’entrata in vigore di tale disciplina, e quindi, a norma dell’art. 97, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo, alla procedura di esecuzione e conversione della pena pecuniaria continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Ciò posto, in ordine all’inizio della decorrenza, il termine inizia a decorrere per scelta della legge “dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena” (art. 172, quarto comma, cod. pen.). L’applicabilità dell’inciso del secondo periodo del quarto comma dell’art. 172 cod. pen. alla procedura di estinzione della pena pecuniaria è, però, controverso. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono precedenti, anche di antica data, che ritengono che alla pena pecuniaria si applichi solo la prima parte del comma quarto, e non la seconda, in quanto la sottrazione volontaria all’esecuzione della pena, tagliata dal legislatore sulla latitanza del condannato, sarebbe incompatibile con il mancato pagamento di un’obbligazione pecuniaria (Sez. 3, ord. n. 507 del 15/02/1974, COGNOME, Rv. 128296: nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi priva di rilevanza ogni vicenda che possa consistere in una volontaria sottrazione del condannato alla esecuzione della pena pecuniaria”). Secondo questa sistematica, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione non può slittare in avanti ed è fissata in modo inderogabile nella data di irrevocabilità della sentenza impugnata. In senso diverso, peraltro, si è espressa Sez. 1, n. 21729 del 21/11/17, COGNOME, non mass., che ha ritenuto che, una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, “se poi l’obbligato non adempie nei termini al pagamento, si deve ritenere che egli si sia sottratto all’esecuzione della pena iniziata, a far tempo dalla data di iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui all’art. 172, qua comma, cod. pen.”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Il termine, che inizia a decorrere con la irrevocabilità della sentenza, salvo individuare nel caso concreto lo slittamento della decorrenza del termine a seguito della volontaria sottrazione al pagamento, cessa di decorrere nel momento in cui inizia l’esecuzione della pena (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 3 279453; vedi anche Sez. 1, n. 51497 del 13/09/2019, COGNOME non mass.; Sez. 1, 29425 del 12/04/2019, COGNOME, non mass.; Sez. n. 53156 del 19/09/2017, dep. 2018, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, COGNOME Rv.
270115; Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269981; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 240310; Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, COGNOME, non mass.). Sul punto, come si è visto dal numero dei precedenti citati, la giurisprudenza è univoca. Nella sentenza COGNOME tirando le fila delle precedenti pronunce della Corte, si prende posizione in modo netto sulla idoneità dell’inizio dell’esecuzione a determinare la cessazione della decorrenza del termine, evidenziando che “come affermato più volte da questa Corte con orientamento che si condivide e si riafferma, in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto innpeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’ini dell’esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato”. Lo stratificarsi della giurisprudenza sul sistema della prescrizione della pena pecuniaria ha lasciato aperta, peraltro, la individuazione dell’effettivo momento di inizio della procedura di esecuzione, che fa cessare la decorrenza del termine, e in particolare se esso consista nella iscrizione a ruolo o nella notifica della cartella di pagamento. La stessa pronuncia COGNOME dà atto dell’esistenza di entrambe le opzioni, stabilendo che “l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Anche la precedente giurisprudenza della Corte non si è espressa in modo netto sulla individuazione del momento di cessazione della decorrenza del termine, restando chiaro soltanto che l’esecuzione deve ritenersi senz’altro iniziata, ed impedita, pertanto, la maturazione della prescrizione, nel momento in cui avviene la notifica della cartella di pagamento (Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, COGNOME, 4 cit.; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, COGNOME, cit.) o con un pagamento parziale (Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, cit.). Sulla circostanza ulteriore del se sia sufficiente o meno per far cessare la decorrenza del termine una notifica della cartella con il rito degli irreperibili, la sentenza COGNOME COGNOME che, peraltro, utilizza una sistematica diversa dalle altre pronunce – in quanto ritiene la decorrenza del termine non cessata, ma interrotta, dalla notifica della
cartella di pagamento – precisa in modo esplicito che anche una notifica con il rito degli irreperibili è sufficiente per la interruzione della decorrenza del termine (“Ai fini dell’interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartel esattoriale eseguita a norma dell’art. 140 cod. proc. civ. dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativ nell’art. 139, comma primo, cod. proc. civ., non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine”).
Va detto che, in realtà, la esistenza di cause di interruzione o sospensione della pena, nel sistema della estinzione della pena pecuniaria, è stata esclusa in modo esplicito dalla giurisprudenza successiva, che ha sostenuto che “come evidenziato da parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od interruzione; non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160, quali devono intendersi come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione all’estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tennpistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti” (Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, cit.). Pertanto, l’inizio dell’esecuzione fissa non la interruzione del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua decorrenza.
4.1. Tirando le fila di questa evoluzione giurisprudenziale, il Collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l’inizio dell’esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario iscrive a ruolo la pretesa di pagamento. Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria che, in conformità alle regole generali del sistema processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione, la notifica degli atti in cui lo Stato esprim pretesa punitiva (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, COGNOME, Rv. 5 211904; Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279405; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009, Mihau, Rv. 243137), impedisce l’estinzione della stessa. Come rilevato dalle Sezioni Unite nella pronuncia COGNOME, infatti, il fenomeno della prescrizione trova “il proprio fondamento nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, trascorso il quale il diritto si estingue, nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere”. Ma l’inerzia non si può ravvisare quando l’atto è già perfetto per effetto della sua emissione, atteso che, sempre
secondo le Sezioni Unite COGNOME, “vi sono, difatti, atti dai quali derivano effett (indicati di volta in volta dall’ordinamento) sin dalla loro formazione. Hanno, cioè, efficacia immediata. Come sostenuto in dottrina, l’autoritarietà dell’atto si traduce, in tali casi, nella sua esecutività, producendo l’atto, per sé solo, automaticamente, l’effetto che la legge vi ricollega. Altri atti richiedono, invece, un’ulteriore fase quanto l’autorità, per far valere la sua “pretesa”, deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori. Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati a conoscenza onde spiegare i propri effetti. E ciò perché, come osservato in dottrina, concorre una qualche partecipazione del soggetto passivo. E, appunto, nella categoria di atti autoritativi immediatamente esecutivi rientrano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ai quali l’art. 160 cod. pen. attribuisce efficacia interrut del corso della prescrizione, poiché essi sono formati, compiuti e producono effetti indipendentemente e ancor prima che l’interessato ne abbia conoscenza. I suddetti atti (quali “sentenza”, “ordinanza”, “decreto”) sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva, che viene manifestata su impulso di ufficio, e non abbisogna della cooperazione del soggetto verso il quale è esercitata. Sicché essi sono strutturalmente e funzionalmente perfetti prima e indipendentemente dalla loro partecipazione all’interessato”. Pertanto, nel sistema processuale penale, analizzato – si ribadisce – con riferimento al quadro normativo antecedente alla citata riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la collaborazione dell’interessato non rileva ai fini del decorso del fenomeno estintivo della pena pecuniaria per decorso del tempo, proprio perché esso dipende dalla mera espressione della vis ac potestas punitiva da parte dell’organo dello Stato. E, infatti, quando è giunta a soluzione diverse, e, nel sottosistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha ritenuto rilevante la notificazione all’ente interessato per interrompere il decorso della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha richiamato a fondamento della propria decisione la esistenza di una norma speciale che ha imposto l’applicazione a tale sistema delle regole, in punto di prescrizione, del codice civile. Si è sul tema (da parte di Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 263171) precisato quanto segue: “la L. n. 300 del 2000, art. 11, alla lett. r) espressamente dispone “prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e I) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Le disposizioni del decreto legislativo (art. 22) sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo diverso rispetto alla prescrizione penale – del resto, se non vi fosse ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega. Ciò posto, va considerato come non è in dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella Corte di Cassazione – copia non ufficiale
disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943 cod. civ l’effetto di interruzione si ottenga con la portata a conoscenza dell’atto nei
confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali; del rest la ragione è che, in quel caso, l’atto introduttivo rappresenti la richiesta al debitore
che non può che decorrere dalla effettiva conoscenza, mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in quanto mancato esercizio dell’azione penale,
tenendosi perciò conto del compimento delle attività relative, ovvero dell’emissione dei provvedimento, e non della notifica”. Ne consegue che
l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento è sufficiente per impedire l’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo.
4.2. Deve, pertanto, ribadirsi il seguente principio di diritto: con riferimento al regime vigente prima dell’operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022,
ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la
iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza (Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, Rv. 286582
– 01).
4.3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata ha correttamente escluso l’estinzione della pena inflitta a NOME COGNOME in considerazione della circostanza che l’esecuzione coattiva della stessa era iniziata (mediante la relativa iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale) nel novembre del 2012, vale a dire prima del compimento del termine di legge.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.