Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di NOME COGNOME di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria della multa, irrogata con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 10 dicembre 2009, divenuta irrevocabile in data 11 febbraio 2010.
Considerato che il motivo unico dedotto (mancata applicazione degli artt. 172 e 160 cod. pen.) è manifestamente infondato perché contrario a consolidati principi di diritto secondo i quali (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279453 – 01; Sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981), ai fini dell’estinzione della pena per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a nulla rilevando che tale inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato, ed essendo parimenti irrilevanti le successive concrete tempistiche dell’esecuzione medesima; ne consegue, quanto alla pena pecuniaria, che l’effettuazione del pagamento parziale ne impedisce l’estinzione, indipendentemente dalla circostanza che ad esso seguano altri pagamenti fino al completo adempimento del debito, ovvero che sia stata successivamente notificata una cartella esattoriale per la somma residua.
Rilevato, peraltro, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione o interruzione, non esistendo in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 cod. pen., i quali devono intendersi riferiti alla sola prescrizione del reato (Sez. 3, n. 17228 del 3/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. cit. in motivazione).
Considerato che il Giudice dell’esecuzione, con ragionamento ineccepibile, immune da illogicità manifesta e da censure di ogni tipo, ha riscontrato il tempestivo inizio dell’esecuzione (cfr. atti, in particolare, provvedimento di determinazione di pene concorrenti, dal quale risulta che, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza in esecuzione, del giorno 11 febbraio 2010, vi è stata la tempestiva, positiva notifica della cartella esattoriale in data 18 novembre 2011).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente