Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9986 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGENTA il 28/09/1979
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/e~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 25 settembre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano, con la quale è stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza, dopo aver valutato l’esito dell’esecuzione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, aveva rigettato l’istanza di estinzione della pena pecuniaria di euro 33.000,00 euro di multa, che l’interessato aveva formulato ai sensi dell’art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza opposta aveva dichiarato estinta la sola pena detentiva per il decorso dell’affidamento in prova dal 27.1.2020 al 17.12.2023 ed aveva rigettato la richiesta di estinzione della pena pecuniaria di 33.000,00 euro di multa di cui
-3.000 euro inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano del 23.9.2013, irrevocabile 1’8.12.2013 per ricettazione e detenzione di stupefacenti fatti commessi nel 2012;
-30.000 euro inflitta con sentenza della Corte di appello di Milano il 6.7.2016, irrevocabile il 21.9.2016 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, armi clandestine e munizioni, fatti commessi nel 2015.
Il giudice aveva rilevato la carenza dei presupposti per l’estinzione della pena pecuniaria, posto che il condannato avrebbe potuto richiedere una congrua rateizzazione, avendo lo stesso svolto attività lavorativa, percepito un’indennità di disoccupazione, essendo abile al lavoro e non avendo fornito elementi utili circa i proventi delle attività illecite svolte, tanto da poter presumere che lo stesso avesse parte di tali proventi ancora a disposizione.
Il Tribunale di sorveglianza, con l’ordinanza oggi impugnata, ha inoltre evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che COGNOME aveva tratto ampi profitti illeciti dalla sua attività criminosa e che, quindi l’opposizione non poteva essere accolta.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47, comma 12, Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Per il ricorrente il Tribunale, evocando la possibilità di rateizzazione del debito, avrebbe fatto affidamento su redditi futuri ed incerti, ma certamente inesistenti all’attualità, tanto che rateizzando al massimo la somma dovuta egli si troverebbe
a pagare rate mensili di oltre 1.100 euro, di gran lunga superiori alla somma di 700 euro percepita nei primi mesi di erogazione dell’indennità di disoccupazione, poi ridottasi a 450 euro.
Egli non possiede alcun bene immobile né mobile registrato e vive in un appartamento preso in locazione dal fratello, sul quale grava il canone e che fa fronte in parte alle sue primarie esigenze di vita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Giova in diritto premettere che, ai sensi dell’art. 47, comma 12, Ord. pen., l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. In tali casi, inoltre, il Tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.
1.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha congruamente argomentato sul fatto che era stato condannato per detenzione di una pistola e 1200 grammi di cocaina, suddivisa in numerosi involucri, per cui era evidente che l’imputato fosse in possesso di cospicui redditi illeciti.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/12/2024