Estinzione Pena Pecuniaria: La Cassazione Nega il Beneficio ai Recidivi
L’estinzione pena pecuniaria per decorso del tempo è un istituto giuridico che consente, a determinate condizioni, di non dover più scontare una sanzione economica dopo che è trascorso un certo numero di anni. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un limite invalicabile a questo beneficio: la condizione di recidiva. Vediamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente aveva chiesto che venisse dichiarata estinta, per il passare del tempo, una pena pecuniaria derivante da una vecchia sentenza di condanna divenuta definitiva nel 1998. La Corte d’Appello aveva respinto la sua richiesta, spingendolo a rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione.
Il nucleo del problema era la condizione di recidivo del ricorrente. Egli, infatti, dopo la prima condanna, ne aveva subita un’altra nel 2005 per reati contro il patrimonio commessi nel 2004, e in quella sede gli era stata contestata e confermata la recidiva reiterata e specifica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. La pronuncia si fonda su due pilastri argomentativi: uno di carattere processuale e uno di merito. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte in Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento del giudice precedente. In secondo luogo, e più importante, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato nel merito.
Le Motivazioni dietro il No all’Estinzione della Pena
Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione consolidata delle norme che regolano l’estinzione pena pecuniaria. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 172, settimo comma, del codice penale. Questa norma stabilisce che l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell’articolo 99 del codice penale.
La Corte ha chiarito un punto fondamentale: non è necessario che la recidiva sia stata accertata nella stessa sentenza da cui deriva la pena che si vorrebbe estinguere. L’effetto ostativo della recidiva si produce anche quando questa viene accertata in un giudizio successivo, purché relativo a fatti commessi prima della maturazione del termine di prescrizione della pena precedente.
Nel caso specifico, il ricorrente era stato condannato di nuovo nel 2005 per fatti del 2004, con esplicito riconoscimento della sua condizione di recidivo. Poiché questo nuovo reato era stato commesso ben prima che potesse maturare il termine per l’estinzione della pena del 1998, il beneficio non poteva essergli concesso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del nostro ordinamento penale: i benefici previsti dalla legge, come l’estinzione della pena, sono preclusi a chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere. La recidiva non è una mera etichetta, ma una condizione giuridica che incide profondamente sulla possibilità di accedere a istituti premiali. La decisione della Cassazione serve come monito: la commissione di nuovi reati interrompe il percorso verso l’estinzione delle conseguenze sanzionatorie di condanne passate, riaffermando che la coerenza della condotta è un requisito essenziale per beneficiare della clemenza della legge.
Quando non si applica l’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo?
L’estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell’art. 172, comma settimo, del codice penale, non si applica nei confronti dei soggetti dichiarati recidivi ai sensi dei capoversi dell’art. 99 del codice penale.
È necessario che la recidiva sia stata accertata nella stessa sentenza da cui deriva la pena da estinguere?
No. La condizione ostativa opera anche se l’accertamento della recidiva aggravata avviene in un diverso giudizio, relativo a fatti commessi nel periodo di tempo che intercorre tra la prima sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena.
Qual è la conseguenza di un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte?
Un ricorso che si limita a riproporre profili di censura già esaminati e respinti dal giudice precedente, senza una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 30/10/1961
avverso l’ordinanza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 19 novembre 2024 con la quale la medesima Corte territoriale aveva rigettato l’istanza di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo irrogata con quattro sentenze definitive, respingendo l’opposizione limitatamente alla pena pecuniaria irrogata con la sentenza della Corte di appello di Roma, del 23 settembre 1996, divenuta definitiva il 1 giugno 1998.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione o falsa applicazione degli artt. 172 ultimo comma, e 99 cod. pen.) è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con ineccepibili argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dell’ordinanza.
Rilevato, altresì, che la censura è manifestamente infondata perché in contrasto con enunciati ermeneutici consolidati della giurisprudenza di questa Corte, tenuto conto che (Sez. 1 n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278165 – 01) l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, come avvenuto nel caso al vaglio (COGNOME è stato condannato per reati contro il patrimonio, con sentenza del 7 dicembre 2004, divenuta irrevocabile il 1° giugno 2005, per fatti commessi il 26 novembre 2004, con contestazione della recidiva reiterata e specifica: cfr. p. seconda dell’ordinanza impugnata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore