Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22515 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SHKODER (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 ottobre 2023 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del pubblico ministero di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di 600 euro di multa inflitta a NOME con la sentenza del Tribunale di Torino del 9 dicembre 2009, irrevocabile il 1° dicembre 2010.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che con l’iscrizione a ruolo inizia la procedura di recupero coattivo delle somme da parte dello Stato e tale adempimento impedisce la ulteriore decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo.
Rispetto all’effetto impeditivo della prescrizione della pena costituito dall’iscrizione a ruolo la successiva notifica della cartella di pagamento è ininfluente, rilevando solo in punto di prescrizione del credito.
Non rileva la previsione dell’art. 172, quarto comma, cod. pen. sulla volontaria sottrazione della pena, che è applicabile alle sole pene detentive.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l’esecuzione inizia, in realtà, solo con un provvedimento con cui si porta la pretesa esecutiva a conoscenza del condannato, e tale provvedimento è la notifica della cartella di pagamento. Quando la notifica avviene mediante la procedura della c.d. irreperibilità assolta, tale conoscenza del provvedimento non v’è, e non vi può essere, pertanto, neanche la volontaria sottrazione ad esso di cui all’art. 172, quarto comma, citato.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Nel caso oggetto del giudizio è stata inflitta la pena della multa, che, a norma dell’art. 172, secondo comma, cod. pen., si estingue nel termine di dieci anni.
Secondo l’art. 172, secondo comma, cod. pen., “il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena”.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse maturato, perché l’inizio della procedura di esecuzione della pena, costituito dall’iscrizione a ruolo, ne ha impedito il compimento.
Il ricorso sostiene che l’inizio dell’esecuzione avviene soltanto con la notifica della cartella di pagamento, e valorizza l’inciso della seconda parte del quarto comma dell’art. 172 cod. pen. (“dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena”) per ritenere che la mancanza di una notifica a mani del condannato, o comunque in forme che gli abbiano reso conoscibile la pretesa di pagamento della pena pecuniaria, impedisce che possa scattare lo slittamento del termine di decorrenza della prescrizione della pena conseguenza dell’applicazione del disposto del secondo periodo dell’art. 172 cod. pen.
L’argomento è infondato.
31/
Ricostruire il sistema dell’estinzione della pena pecuniaria comporta la necessità di individuare quando decorre il termine di prescrizione, quando cessa di decorrere tale termine, e se, nel corso della sua decorrenza, possano intervenire cause di sospensione o interruzione.
Va precisato che al caso in esame non è applicabile la disciplina del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto il reato per cui è stata inflitta la pena pecuniaria è stato commesso prima dell’entrata in vigore di tale legge, e quindi, a norma dell’art. 97, commi 2 e 3, del decreto, alla procedura di esecuzione e conversione della pena pecuniaria continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Ciò posto, in ordine all’inizio della decorrenza del termine, il termine inizia a decorrere per scelta della legge “dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena” (art. 172, quarto comma,, cod. pen.).
L’applicabilità dell’inciso del secondo periodo del quarto comma dell’art. 172 cod. pen. alla procedura di estinzione della pena pecuniaria, su c:ui pure si sofferma il ricorso, è, però, controverso.
Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono precedenti, anche di antica data, che ritengono che alla pena pecuniaria si applichi solo la prima parte del comma 4, e non la seconda, in quanto la sottrazione volontaria all’esecuzione della pena, tagliata dal legislatore sulla latitanza del condannato, sarebbe incompatibile con il mancato pagamento di un’obbligazione pecuniaria (Sez. 3, ord. n. 507 del 15/02/1974, COGNOME, Rv. 128296: nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi priva di rilevanza ogni vicenda che possa consistere in una volontaria sottrazione del condannato alla esecuzione della pena pecuniaria”). Secondo questa sistematica, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione non può slittare in avanti ed è fissata in modo inderogabile nella data di irrevocabilità della sentenza impugnata.
In senso diverso, peraltro, si è espressa Sez. 1, n. 21729 del 21/11/17, COGNOME, non mass., che ha ritenuto che, una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, “se poi l’obbligato non adempie nei termini al pagamento, si deve ritenere che egli si sia sottratto all’esecuzione della pena iniziata, a far tempo dalla data di iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui all’art. quarto comma, cod. pen.”.
Il termine, che inizia a decorrere con la irrevocabilità della sentenza, salvo individuare nel caso concreto lo slittamento della decorrenza del termine a seguito della volontaria sottrazione al pagamento, cessa di decorrere nel momento in cui inizia l’esecuzione della pena (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020, COGNOME, Rv.
279453; vedi anche Sez. 1, n. 51497 del 13/09/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 1, 29425 del 12/04/2019, COGNOME, non mass.; Sez. n. 53156 del 19/09/2017, dep. 2018, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 270115; Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269981; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 240310; Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, COGNOME, non mass.).
Sul punto, come si è visto dal numero dei precedenti citati, la giurisprudenza è univoca. Nella sentenza COGNOME, tirando le fila delle precedenti pronunce della Corte, si prende posizione in modo netto sulla idoneità dell’inizio dell’esecuzione a determinare la cessazione della decorrenza del termine, evidenziando che “come affermato più volte da questa Corte con orientamento che si condivide e si riafferma, in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pre alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato”.
Lo stratificarsi della giurisprudenza sul sistema della prescrizione della pena pecuniaria ha lasciato aperta, peraltro, la individuazione dell’effettivo momento di inizio della procedura di esecuzione, che fa cessare la decorrenza del termine, e in particolare se esso consista nella iscrizione a ruolo o nella notifica della cartella di pagamento.
La stessa pronuncia COGNOME dà atto dell’esistenza di entrambe le opzioni, stabilendo che “l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto”.
Anche la precedente giurisprudenza della Corte non si è espressa in modo netto sulla individuazione del momento di cessazione della decorrenza del termine, restando chiaro soltanto che l’esecuzione deve ritenersi senz’altro iniziata, ed impedita, pertanto, la maturazione della prescrizione, nel momento in cui avviene la notifica della cartella di pagamento (Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, COGNOME,
cit.; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, NOME COGNOME, cit.) o con un pagamento parziale (Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, cit.).
Sulla circostanza ulteriore del se sia sufficiente o meno per far cessare la decorrenza del termine una notifica della cartella con il rito degli irreperibili, sentenza COGNOME COGNOME che, peraltro, utilizza una sistematica diversa dalle altre pronunce – in quanto ritiene la decorrenza del termine non cessata, ma interrotta, dalla notifica della cartella di pagamento – precisa in modo esplicito che anche una notifica con il rito degli irreperibili è sufficiente per la interruzione della decorre del termine (“Ai fini dell’interruzione della prescrizione della multa è valida l notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell’art. 140 cod. proc. civ. dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati i via alternativa nell’art. 139, comma primo, cod. proc. civ., non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine”).
Va detto che, in realtà, la esistenza di cause di interruzione o sospensione della pena, nel sistema della estinzione della pena pecuniaria, è stata esclusa in modo esplicito dalla giurisprudenza successiva, che ha sostenuto che “come evidenziato da parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od interruzione; non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160, 6 quali devono intendersi come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione all’estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti” (Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, COGNOME, cit.).
Pertanto, l’inizio dell’esecuzione fissa non la interruzione del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua decorrenza.
5. Tirando le fila di questa evoluzione giurisprudenziale, il collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l’inizio dell’esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario iscrive a ruolo la pretesa di pagamento.
Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della vicenda esecutiva da quell di diritto civile, che emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria che, in conformità alle regole generali del sistema processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione, la notifica degli atti in cui lo esprime la pretesa punitiva (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, COGNOME, Rv.
211904; Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009, NOME, Rv. 243137), impedisce l’estinzione della stessa.
Come rilevato dalle Sezioni Unite nella pronuncia COGNOME, infatti, il fenomeno della prescrizione trova “il proprio fondamento nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, trascorso i quale il diritto si estingue, nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere”.
Ma l’inerzia non si può ravvisare quando l’atto è già perfetto per effetto della sua emissione, atteso che, sempre secondo le Sezioni Unite COGNOME, “vi sono, difatti, atti dai quali derivano effetti (indicati di volta in volta dall’ordinamento dalla loro formazione. Hanno cioè efficacia immediata. Come sostenuto in dottrina, l’autoritarietà dell’atto si traduce, in tali casi, nella sua esecutività, producen l’atto, per sé solo, automaticamente, l’effetto che la legge vi ricollega. Altri at richiedono, invece, un’ulteriore fase, in quanto l’autorità, per far valere la sua “pretesa”, deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori. Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati a conoscenza onde spiegare i propri effetti. E ciò perché, come osservato in dottrina, concorre una qualche partecipazione del soggetto passivo. E, appunto, nella categoria di atti autoritativi immediatamente esecutivi rientrano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ai quali l’art. 160 attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione, poich essi sono formati, compiuti e producono effetti indipendentemente e ancor prima che l’interessato ne abbia conoscenza. I suddetti atti (quali “sentenza”, “ordinanza”, “decreto”) sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva, che viene manifestata su impulso di ufficio, e non abbisogna della cooperazione del soggetto verso il quale è esercitata. Sicché essi sono strutturalmente e funzionalmente perfetti prima e indipendentemente dalla loro partecipazione all’interessato”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, nel sistema processuale penale, analizzato – si ribadisce – con riferimento al quadro normativo antecedente alla citata riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la collaborazione dell’interessato non rileva ai fini del decorso del fenomeno estintivo della pena pecuniaria per decorso del tempo, proprio perché esso dipende dalla mera espressione della vis ac potestas punitiva da parte dell’organo dello Stato.
E, infatti, quando è giunta a soluzione diverse, e, nel sottosistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha ritenuto rilevante la notificazione all’ente interessato per interrompere il d della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha richiamato a fondame della propria decisione la esistenza di una norma speciale che ha impos l’applicazione a tale sistema delle regole, in punto di prescrizione, del codice
Si è sul tema (da parte di Sez. 6, n. 18257 del 12/02/201.5, Buonamico, Rv. 263171) precisato quanto segue: “la L. n. 300 del 2000, art. 11, alla lett. r) espressamente dispone “prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e I) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regola dalle norme del codice civile”. Le disposizioni del decreto legislativo (art. 22) sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo diverso rispetto alla prescrizione penale – del resto, se non vi fosse ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega. Ciò posto, va considerato come non è in dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943 c.c.) l’effetto di interruzione si ottenga la portata a conoscenza dell’atto nei confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali; del resto la ragione è che, in quel caso, l’at introduttivo rappresenti la richiesta al debitore che non può c:he decorrere dalla effettiva conoscenza, mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in quanto mancato esercizio dell’azione penale, tenendosi perciò conto del compimento delle attività relative, ovvero dell’emissione dei provvedimento, e non della notifica”.
Ne consegue che l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento è sufficiente per impedire l’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo.
Occorre concludere, pertanto, affermando il seguente principio di diritto: con riferimento al regime vigente prima dell’operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza.
6. Per tali ragioni, di conseguenza, il ricorso, risultato infondato, va rigettato La natura della parte ricorrente esclude ogni statuizione in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente