Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43665 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43665 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino che ha respinto la richiesta di estinzione della pena pecuniaria di 13.400 euro, inflitta dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 27.3.2017, per esito positivo della prova dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Per il Tribunale manca il requisito delle disagiate condizioni economiche, perché il condannato è titolare di un appartamento a Torino, classificato in catasto nella categoria A/3, cespite che gli consentirebbe di pagare la pena pecuniaria, perché non gli serve per le esigenze di vita e potrebbe, pertanto, essere venduto per ricavarne un prezzo.
2.1. Il ricorrente col primo motivo denuncia vizio di motivazione, perché è vero che tale appartamento è affittato ed egli vive altrove con i genitori, ma il suo reddito è di soli 1.534,86 euro annui.
2.2. Col secondo motivo denuncia erronea applicazione art. 47, comma 1, Ord. pen. che dispone che se il condannato versa in disagiate condizioni economiche, può procedersi alla estinzione della pena principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato è viziato nella motivazione che risulta insufficiente, perché i giudici di merito non hanno dimostrato di aver preso in considerazione la circostanza dedotta dall’istante inerente il peso economico ch comunque sarebbe rimasto a suo carico, anche nell’eventualità della vendita e consistente nell’obbligo di pagare le rate di mutuo fondiario, il cui ammontare assorbe la maggior parte del canone locativo percepito fino a quel momento.
L’omessa valutazione di un aspetto significativo, rilevante ai fini della decisione da adottare, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento dell’ordinanz impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza dì Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 11/07/2023.