Estinzione Pena: La Cassazione Chiarisce il Rimedio Corretto
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, la scelta dello strumento di impugnazione corretto è un passo fondamentale per la tutela dei propri diritti. Un errore in questa fase può compromettere l’esito di una vicenda giudiziaria, anche quando le ragioni di merito appaiono fondate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3511/2024) illumina proprio questo aspetto, fornendo una guida preziosa in materia di estinzione pena e dei rimedi esperibili contro le decisioni del giudice dell’esecuzione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta, presentata da un soggetto al Tribunale di Latina in qualità di giudice dell’esecuzione, di veder dichiarata l’estinzione di una pena pecuniaria di 20.000 euro. La richiesta si fondava sulla presunta prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172 del codice penale.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava l’istanza. Contro tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l’erronea applicazione della legge. In particolare, il ricorrente argomentava che la notifica della cartella esattoriale, con l’intimazione al pagamento, non fosse un atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione della pena.
La Riqualificazione dell’Impugnazione e la competenza per l’estinzione pena
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha scelto di non entrare nel merito della doglianza relativa all’interruzione della prescrizione. L’attenzione dei giudici si è infatti concentrata su un aspetto preliminare e dirimente: la correttezza del rimedio processuale utilizzato.
La Corte ha rilevato che, ai sensi dell’art. 676 del codice di procedura penale, la competenza a decidere sull’estinzione pena (quando non derivante da liberazione condizionale o affidamento in prova) spetta inderogabilmente al giudice dell’esecuzione. Questo giudice procede secondo le modalità semplificate previste dall’art. 667, comma 4, del medesimo codice, emettendo un’ordinanza de plano, ovvero senza formalità di udienza.
Proprio contro questa ordinanza, la legge prevede uno specifico strumento di tutela: l’opposizione. Il pubblico ministero, l’interessato e il suo difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, innescando così un procedimento in contraddittorio che si concluderà con una decisione sul merito dell’istanza.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è di natura puramente processuale. Il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, esperibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, di norma, contro provvedimenti che hanno carattere di decisorietà e definitività. L’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione sull’estinzione della pena, invece, è per sua natura un atto per il quale il legislatore ha previsto uno specifico e diverso mezzo di impugnazione: l’opposizione.
Scegliere la via del ricorso per cassazione costituisce, pertanto, un errore procedurale. In base al principio di conservazione degli atti giuridici, la Corte di Cassazione non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma lo ha ‘riqualificato’ come opposizione. Di conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina, affinché fosse quest’ultimo, nella corretta sede dell’opposizione, a esaminare nel merito la questione della prescrizione della pena.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: nel diritto processuale, la forma è sostanza. La decisione della Cassazione, pur non risolvendo la questione di merito sull’interruzione della prescrizione, fornisce un’indicazione chiara e inequivocabile sul percorso procedurale da seguire. Per contestare un provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di estinzione pena, lo strumento corretto non è il ricorso diretto in Cassazione, bensì l’opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 c.p.p. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di individuare con precisione il rimedio giuridico appropriato, al fine di garantire una trattazione efficace e tempestiva delle proprie istanze davanti al giudice competente.
 
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che nega l’estinzione della pena?
Il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione, ma l’opposizione da presentare davanti allo stesso giudice dell’esecuzione che ha emesso l’ordinanza, come previsto dagli artt. 676 e 667, comma 4, del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione ha deciso se la notifica della cartella esattoriale interrompe la prescrizione della pena?
No, la Corte non si è pronunciata su questo punto. Ha ritenuto la questione procedurale (l’errato strumento di impugnazione) assorbente e ha rinviato gli atti al Tribunale di Latina, che dovrà decidere sul merito della questione in sede di opposizione.
Chi è il giudice competente a decidere sull’estinzione della pena?
La competenza appartiene al giudice dell’esecuzione, salvo i casi in cui l’estinzione consegua direttamente alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3511  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECUI: CODICE_FISCALE) nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
rilevato che con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME di estinzione della pena pecuniaria di 20.000,00 euro 2 e che, avverso il predetto provvedimento, quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto che la notificazione della cartella esattoriale, con l’intimazione al pagamento, non interrompe il corso della prescrizione della pena stessa;
rilevato che ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine all’estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, appartiene al giudice dell’esecuzione, il quale procede a norma dell’art. 667, comma 4, stesso codice, provvedendo, senza formalità, con ordinanza, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l’interessato e il difensore e che, pertanto, il ricorso dev’essere qualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Latina per la decisione di merito; 
P.Q.M.
qualificata l’impugnazione come opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina. Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente