Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37511 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CINISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e, in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto incidente di esecuzione finalizzato ad ottenere: 1) previa “unificazione” delle pene temporanee inflittegli con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 6) dell’istanza introduttiva, la rideterminazione della pen ancora da espiare in relazione ad esse, e la relativa declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 184, primo comma, ultima parte, cod. pen., nonché la decorrenza, dalla prima sentenza di condanna, dell’inizio di espiazione della pena dell’ergastolo applicata nei suoi confronti; 2) la continuazione tra i reati giudicati con le sentenz già menzionate e quelli costituenti oggetto delle pronunce di cui ai nn. 3), 4) e 5) come indicate nell’istanza introduttiva.
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 3), 4), 5) e 6), rideterminando la pena da applicarsi nei confronti dell’istante nell’ergastolo con isolamento diurno per tre anni; ha rigettato, nel resto, l’istanza.
In particolare, la Corte di appello ha respinto la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 184 cod. pen., osservando che il presupposto applicativo del beneficio invocato dal condanNOME va individuato nell’avvenuta “espiazione” della pena dell’ergastolo per amnistia, indulto o grazia, presupposto che, nella specie, non ricorreva.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 184 cod. pen., 665 e 672 cod. proc. pen. e agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost., 2, 3, 5, 6 e 7 Convenzione EDU.
Sostiene, in sintesi, il difensore del ricorrente che il giudice dell’esecuzione avrebbe interpretato in modo errato la fattispecie di cui al primo comma, parte seconda, dell’art. 184 cod. pen., poiché rispetto ad essa non sarebbe richiesto il presupposto dell’estinzione dell’ergastolo per amnistia, indulto o grazia.
Il giudice a quo avrebbe ignorato che, nel caso del COGNOME, in cui il condanNOME aveva già espiato non solo l’isolamento diurno, ma anche più di trent’anni di reclusione, la pena detentiva temporanea avrebbe dovuto essere dichiarata estinta.
Il AVV_NOTAIO generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione e, in subordine, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato in diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta, avanzata dal AVV_NOTAIO generale, di qualificare il ricorso come opposizione, in quanto vertente in materia di estinzione della pena (artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.).
Rileva il Collegio, al riguardo, che il COGNOME ha promosso un incidente di esecuzione di natura “mista”, esteso anche al riconoscimento della continuazione fra numerosi reati, strettamente connesso alla richiesta di estinzione delle pene temporanee, che, invero, sarebbe dovuta seguire alla loro “unificazione” e “rideterminazione”.
Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in diritto.
L’art. 184, nel suo primo comma, che qui interessa, recita:
«Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena dell’ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condanNOME ha già interamente subito l’isolamento diurno applicato a norma del capoverso dell’articolo 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condanNOME è stato detenuto per oltre trenta anni».
La norma, nel suo chiaro tenore, individua, nel caso di concorso di reati, un comune presupposto (l’estinzione della pena dell’ergastolo per effetto di amnistia, indulto o grazia) dal quale possono scaturire tre distinte situazioni:
l’esecuzione per intero della pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente, nel caso in cui l’imputato sia stato condanNOME all’ergastolo tout court (oppure sia stato condanNOME all’ergastolo con isolamento diurno che non abbia espiato integralmente);
b) la riduzione alla metà della pena per il reato concorrente, nel caso in cui il condanNOME all’ergastolo abbia subito, ai sensi dell’art. 72, l’isolamento diurno lo abbia già interamente espiato;
l’estinzione della pena applicata per il reato concorrente, se il condanNOME all’ergastolo sia stato detenuto per oltre trenta anni.
La piana lettura della norma non disvela alcuna divaricazione concettuale e logica tra la prima e la seconda parte del primo comma, che delineano tre distinte situazioni comunque riconducibili ad un solo presupposto, ossia l’avvenuta estinzione della pena dell’ergastolo per le causali già indicate.
Come evidenziato da Sez. 1, n. 25982 del 02/03/2023, P.G. in proc. Racco, Rv. 284834 – 01, in motivazione, l’art. 184 cod. pen., al primo comma, considera specificamente gli effetti che le cause di estinzione della pena dell’ergastolo producono sulle pene detentive temporanee irrogate per i reati concorrenti.
Poiché l’ergastolo è imprescrittibile, il legislatore ha inteso concretamente riferirsi alle altre cause codificate, riconducibili all’esercizio del potere di clemen e ha così stabilito che, qualora in seguito ad amnistia (impropria), indulto o grazia l’ergastolo si estingua, la pena temporanea superstite «sia eseguita per intero», ossia senza decurtazione alcuna, a meno che, trattandosi di pena perpetua accompagnata dall’isolamento diurno, quest’ultimo non sia stato totalmente scontato; nel qual caso, dovendo la pena detentiva temporanea concorrente essere «ridotta alla metà» e dovendo considerarsi estinta ove il condanNOME sia stato detenuto per oltre trenta anni.
Non sussistendo, nel caso di specie, l’indispensabile presupposto dell’avvenuta estinzione dell’ergastolo a seguito dei provvedimenti clemenziali codificati, correttamente il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta d estinzione delle pene temporanee concorrenti avanzata dal COGNOME.
Dalla inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente