Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45295 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45295 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCARA il 31/12/1966
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte della difesa, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento e/o riforma del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello in sede n. 454 del 2023.
Il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Pescara, del 6 febbraio 2013, con la quale è stata irrogata la pena di mesi uno di arresto ed euro 150 di ammenda, è stata confermata dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 16 aprile 2015, divenuta definitiva il 30 settembre 2016 e ha ritenuto ostativo all’estinzione della pena per intervenuta prescrizione la previsione dell’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen., a mente del quale l’estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99 cod. pen.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 172 e 173 cod. pen. e vizio di motivazione per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità.
La recidiva è stata accertata con sentenza divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2023, quindi in epoca successiva al decorso del termine prescrizionale della pena irrogata con la precedente sentenza del Tribunale di Pescara n. 223 resa il 6 febbraio 2013 confermata con la sentenza della Corte di appello di L’Aquila divenuta definitiva il 30 settembre 2016.
La pena irrogata con l’indicata sentenza è estinta il 30 settembre 2021, cioè due anni prima dell’accertamento della recidiva contenuto nella sentenza divenuta definitiva in data 9 novembre 2023.
La Corte di appello, pur richiamando l’orientamento espresso da questa Corte con sentenza n. 58475 del 28 settembre 2018, ha considerato la recidiva, accertata con sentenza divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2023, funzionale ai fini della ritenuta preclusione.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità assume che la recidiva, per costituire causa ostativa, deve intercorrere nel periodo tra il passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce la pena che deve essere dichiarata estinta e la data in cui matura il termine di prescrizione di detta pena (Sez. 1, n. 4095 del 30 gennaio 2020).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l’estinzione della pena per decorso nel tempo non opera nei confronti dei recidivi a condizione che
il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio, in relazione ad un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento purché precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (si indica come conforme il precedente Rv. 256022).
Infatti, va tenuto conto che ai sensi dell’art 173 cod. pen. le pene dell’arresto e dell’ammenda, si estinguono al termine di 5 anni e che ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 173 cit. e l’art. 172, comma quarto, ‘cod. pen., il termine decorre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Nel caso di specie, si sostiene che la condanna che ha irrogato la pena di cui si chiede l’estinzione è divenuta definitiva il 30 settembre 2016, con conseguente estinzione il 30 settembre 2021 e che, fino a tale data, non è mai stata accertata la recidiva a carico dell’imputato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire, in data 28 ottobre 2024, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva sia stata accertata in momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 256022).
Tale pronuncia, che aveva motivatamente chiarito (si veda il par. 5.1 della sentenza) l’insussistenza di un reale contrasto con l’orientamento apparentemente diverso (Sez. 1, n. 29856 del 24/06/2009, P.M. e COGNOME, Rv. 2 244318; richiamata poi da Sez. 1, n. 23878 del 26/05/2010, COGNOME, Rv. 247673) perché derivante da una massimazione non conforme della decisione (la massima estratta dalla prima sentenza è la seguente: «ai fini dell’operatività della preclusione all’estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell’art. 99 cod. pen., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta»), è stata poi costantemente seguita da successive pronunce di legittimità (Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896, richiamata da Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318).
Ciò che rileva ai fini ostativi in questione è, dunque, il perfezionarsi, nel periodo indicato, delle condizioni della recidiva qualificata con la conseguente sua dichiarazione da parte del giudice di merito.
Infatti, la ragione della preclusione, laddove «si tratta di recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99», secondo quanto enunciato al comma settimo dell’art. 172 cod. pen., va individuata nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione una volta decorso l’indicato periodo di tempo. Sicché, è l’epoca in cui le condizioni della citata recidiva divengono e si ritengono esistenti che deve rilevare ai fini della preclusione.
Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la recidiva in un certo momento prima dell’intero decorso del termine di prescrizione della pena risulta, allora, indispensabile per ritenere giudizialmente certa e, pertanto, applicabile la causa impeditiva della dichiarazione di estinzione (cfr. Rv. 275318; conf. Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278165 – 01, ricorrente COGNOME).
Il ragionamento giuridico, che fa leva sulla «analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell’art. 172 cod. pen., u.c.», afferma che essa accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, ‘appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore, perché l’estinzione della pena non abbia luogo.
In tal senso è esplicita l’indicazione normativa della residua, concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato “durante il tempo necessario per l’estinzione della pena” e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata irrogata.
A ben guardare, però, il più recente orientamento non esclude ovviamente l’effetto preclusivo all’operare della prescrizione derivante dall’accertamento della sussistenza della recidiva qualificata nell’ambito della sentenza la cui pena si assume prescritta, ma ad esso affianca la recidiva che sia «sopravvenuta» entro il termine di prescrizione.
1.2.Fra i casi di recidiva aggravata, rientra, non soltanto la recidiva reiterata, ma anche la prima recidiva, quando sia specifica, o infraquinquennale, ovvero siasi verificata durante o dopo l’esecuzione della pena o durante la latitanza. Ferma la nozione generale della recidiva, l’estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo non ha luogo in tutti i casi di recidiva
aggravata, sia prima recidiva o anche recidiva solamente reiterata» (Sez. 3, n. 1229 del 02/04/1965, COGNOME, Rv. 099579).
2.Nel caso al vaglio, la recidiva risulta dichiarata con sentenza divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2023 e acclarata nel giudizio di primo grado, concluso con sentenza del 3 febbraio 2022, quindi con pronuncia successiva al tempo necessario per l’estinzione della pena.
Dunque, la causa indicata come ostativa dell’invocata prescrizione non può operare, nei termini indicati nella motivazione dal Giudice dell’esecuzione, perché l’accertamento di quella recidiva è intervenuto quando il quinquennio necessario per il maturarsi della prescrizione della pena era già decorso (dal 30 settembre 2016 al 30 settembre 2021).
3.Consegue a quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, perché il Giudice dell’esecuzione verifichi la sussistenza delle condizioni di eventuale estinzione della pena, alla luce dei principi di diritto affermati in parte motiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
Così deciso, il 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il re ‘dente