Estinzione Effetti Penali e Art. 707 c.p.: Quando il Patteggiamento Annulla il Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19544/2024) ha chiarito un punto fondamentale riguardo al reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, previsto dall’art. 707 del codice penale. La pronuncia stabilisce un principio di grande rilevanza: l’estinzione effetti penali di una precedente condanna, ottenuta tramite patteggiamento, fa venire meno un presupposto essenziale del reato, portando all’assoluzione perché il fatto non sussiste. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Appello in Cassazione
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tale reato, previsto dall’art. 707 c.p., può essere commesso solo da chi sia stato precedentemente condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni specifiche. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il reato presupposto, per il quale era stata emessa una sentenza di patteggiamento, si era estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, non poteva più essere considerato un “condannato” ai fini della norma incriminatrice.
Il Principio dell’Estinzione Effetti Penali e la sua Rilevanza
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nell’interpretazione degli effetti derivanti dall’estinzione del reato a seguito di patteggiamento. L’articolo 445 c.p.p. prevede che, decorso un certo periodo di tempo (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni) senza che l’imputato commetta nuovi reati della stessa indole, il reato patteggiato si estingue e, con esso, “si estingue ogni effetto penale”.
L’Analogia con la Riabilitazione
Per giungere a questa conclusione, la Corte ha tracciato un parallelo con l’istituto della riabilitazione (art. 178 c.p.). Già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225/2008, aveva affermato che un soggetto riabilitato non può essere considerato autore del reato di cui all’art. 707 c.p. La riabilitazione, infatti, “estingue ogni effetto penale della condanna”.
I Giudici di legittimità hanno osservato che la formulazione normativa dell’estinzione del reato post-patteggiamento è quasi identica a quella della riabilitazione. Se la riabilitazione cancella lo status di “condannato”, la stessa logica deve applicarsi al caso in cui il reato e tutti i suoi effetti penali siano estinti per legge dopo il decorso del termine previsto per il patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha specificato che il reato previsto dall’art. 707 c.p. è un reato di pericolo che si fonda su un presupposto personale: lo status di “condannato” per specifici reati. Questo status è indicativo, per il legislatore, di una particolare pericolosità sociale. Tuttavia, quando interviene l’estinzione del reato e di ogni suo effetto penale, questa presunzione di pericolosità viene meno per espressa volontà della legge. L’estinzione effetti penali non è un mero dettaglio formale, ma un evento giuridico che incide sulla sostanza della posizione del soggetto, cancellando il “marchio indelebile” della condanna.
Di conseguenza, se il soggetto non può più essere considerato “condannato”, viene a mancare un elemento costitutivo della fattispecie criminosa. Il possesso di grimaldelli, in assenza di questo presupposto soggettivo, non integra più il reato contestato. Per questo motivo, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la funzione risocializzante del patteggiamento e del decorso del tempo senza commettere nuovi reati. Chi ha beneficiato di un patteggiamento e ha mantenuto una buona condotta non potrà essere perseguitato a vita dagli effetti di quella precedente condanna. In secondo luogo, chiarisce che per contestare il reato di cui all’art. 707 c.p., non è sufficiente verificare l’esistenza di una precedente sentenza di condanna, ma è necessario accertare che quella condanna sia ancora produttiva di effetti penali e che il reato non sia stato dichiarato estinto.
Una persona può essere condannata per possesso di grimaldelli (art. 707 c.p.) se il suo precedente reato è stato estinto a seguito di patteggiamento?
No. Secondo la sentenza, se il reato presupposto è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445 c.p.p. (patteggiamento), vengono meno anche tutti gli effetti penali, incluso lo status di ‘condannato’. Poiché tale status è un elemento costitutivo del reato, la sua assenza comporta che il fatto non sussista.
Qual è la differenza tra estinzione del reato dopo patteggiamento e riabilitazione ai fini dell’art. 707 c.p.?
Ai fini dell’esclusione del reato di cui all’art. 707 c.p., non vi è differenza. Entrambi gli istituti, secondo la Corte, estinguono ‘ogni effetto penale della condanna’. Di conseguenza, sia il soggetto riabilitato sia colui il cui reato patteggiato si è estinto non possono più essere considerati ‘condannati’ e quindi non possono commettere questo specifico reato.
Perché l’estinzione degli effetti penali è così importante per il reato di cui all’art. 707 c.p.?
È fondamentale perché il reato si basa su una presunzione di pericolosità sociale legata allo status personale di ‘condannato’ per determinati delitti. L’estinzione degli effetti penali, prevista dalla legge, fa venir meno questa condizione di pericolosità, eliminando così uno degli elementi essenziali che costituiscono il reato stesso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale della
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 707 cod. pen.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME, eccependo che il reato presupposto della contravvenzione era estinto ai sensi dell’art. 167 cod. pen., per cui non era stata correttamente valutata la pronuncia di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 Si deve prendere le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2008, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 707 cod. pen., nella cui motivazione si legge “Al legislatore non è inibito infatti, prevedere che alla condanna, anche se seguita dall’espiazione della pena, residuino «effetti penali», al cui novero va ascritto quello in esame. Né si può ritenere che, in tale ottica, la condanna per determinati reati si trasformi in u “marchio indelebile”, che pone il condannato in una posizione di perenne sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, senza alcuna possibilità di emenda. Per communis °pini°, difatti, il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna (art. 178 cod. pen.)”.
Ora, se quindi il soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione non rientra tra i destinatari della norma in esame, tale conclusione non può che valere anche per il soggetto nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque (o due se si tratta di contravvezione) anni successivi non abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, posto che l’art. 445 comma 2 cod. proc.pen. prevede che “il reato è estinto…” e che “si estingue ogni effetto penale”: si noti che le due norme (art 178 cod. pen. e art. 445 cod. proc. pen.) sono formulate in maniera pressocchè identica, visto che la prima prevede che “la riabilitazione…estingue ogni effetto penale della condanna”, per cui la conclusione di ritenere che non rientri nella nozione di “condannato” di cui all’art. 707 cod. pen. deve valere per entrambi i soggetti.
Né può essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez.2 n. 41477 del 08/06/2018, COGNOME, Rv. 274245 – 02; 44190 del 21/06/2018,
H.,Rv. 274078) secondo la quale sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro – ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldell anche quando l’autore sia stato destinatario solo di una sentenza di “patteggiamento”, posto che le sentenze citate non chiariscono se nei casi esaminati si fosse o meno già verificata l’estinzione del reato e degli effetti penal per il decorso del termine previsto dall’art. 445 cod. proc. pen.
E’ noto che il reato di cui all’art. 707 cod. pen. è un reato di pericol avente come presupposto la condizione personale del soggetto di essere stato “condannato” per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio; tale non può ritenersi soggetto nei cui confronti sia stata dichiarata (come nel caso in esame) l’estinzione del reato posto che, con l’estinzione del reato e di ogni effett penale, la condizione di pericolosità è venuta meno in forza di espressa previsione normativa, e viene quindi a cadere un elemento costitutivo del reato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 27/03/2024