Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7218 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7218 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 25 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi a seguito della riqualificazione del ricorso per cassazione presentato da NOME COGNOME – disposta dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con ordinanza del 16 luglio 2025 -, rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento deliberato il 29 maggio 2025 dallo stesso Giudice. Con il provvedimento opposto era stata respinta la declaratoria di estinzione della pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa irrogata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 25 marzo 2014, divenuta irrevocabile il 15 aprile 2016, che era stata sottoposta a indulto, successivamente revocato.
Il rigetto dell’opposizione veniva pronunciato dal Giudice dell’esecuzione sull’assunto che il termine decennale previsto dall’art. 172, primo comma, cod. pen., per l’estinzione della pena irrogata ad NOME dalla Corte di appello di Napoli con la pronuncia del 25 marzo 2014, non risultava interamente decorso, atteso che la decisione irrevocabile presupposta era divenuta eseguibile il 15 aprile 2016 e da tale data non era maturato il termine prescrizionale invocato dal ricorrente.
Avverso questa ordinanza NOME NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione sull’opposizione del ricorrente era stata pronunciata dalla Corte di appello di Napoli, a seguito della riqualificazione operata dalla Corte di legittimità, nella stessa composizione collegiale che aveva deliberato il rigetto dell’originaria istanza di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 172, quinto comma, cod. pen., conseguente al fatto che la pena irrogata ad NOME NOME dalla Corte di appello di Napoli il 25 marzo 2014 non era divenuta eseguibile con il suo passaggio in giudicato, avvenuto il 15 aprile 2016, ma a seguito della revoca dell’indulto concesso in relazione alla pena di cui si controverte, che aveva luogo con ordinanza emessa dalla stessa Corte l’1 febbraio 2018. Con tale provvedimento, infatti, veniva revocato l’indulto concesso, nella misura di tre anni di reclusione e 600,00 euro di multa, in relazione alla condanna presupposta, per effetto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo il 22 aprile 2010, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2010, da cui occorreva fare decorrere il termine di prescrizione della pena.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la decisione sull’opposizione del ricorrente era stata pronunciata dalla Corte di appello di Napoli nella stessa composizione collegiale che aveva deliberato il rigetto dell’originaria istanza di RAGIONE_SOCIALE.
Osserva il Collegio che, a seguito della riqualificazione disposta dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 16 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli doveva pronunciarsi sull’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE con le forme previste dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., che veniva rispettate nel caso di specie.
NØ tantomeno la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. può ritenersi violata, prescrivendosi, per tali ipotesi, che sull’originaria decisione provveda lo stesso giudice che ha deliberato il provvedimento impugnato, rappresentato nel nostro caso dalla Corte di appello di Napoli, senza che assumano rilievo i soggetti che compongono l’organo decidente, monocratico o collegiale. Il giudizio di opposizione, infatti, non presenta le connotazioni di un’impugnazione, rappresentando una fase solo eventuale di un procedimento unitario, finalizzata a consentire la rivalutazione della decisione opposta, che non comporta alcuna incidenza sul principio di terzietà del giudice.
A conferma di quanto si sta affermando, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959 – 01, che ha esaminato la questione prospettata dalla difesa di COGNOME in tutti i suoi risvolti sistematici, secondo cui: «¨ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione nØ rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell’ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice».
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di
ricorso.
3. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la pena irrogata ad NOME NOME dalla Corte di appello di Napoli il 25 marzo 2014 non era divenuta eseguibile con il suo passaggio in giudicato, avvenuto il 15 aprile 2016, ma a seguito della revoca dell’indulto concesso in relazione alla pena controversa, che aveva luogo con ordinanza emessa dalla stessa Corte l’1 febbraio 2018.
Osserva il Collegio che il rigetto dell’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE veniva pronunciato sull’assunto che il termine decennale previsto dall’art. 172, primo comma, cod. pen., per l’estinzione della pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 600,00 euro di multa, irrogata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 25 marzo 2014, decorreva nel momento in cui tale decisione era diventata eseguibile, che veniva individuato nella data del 15 aprile 2016, coincidente con il suo passaggio in giudicato.
Non si riteneva, per converso, rilevante ai fini dedotti la revoca dell’indulto concesso in relazione alla pena controversa, disposta, con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli l’1 febbraio 2018, in conseguenza della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo il 22 aprile 2010, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2010, da cui, secondo la difesa del ricorrente, occorreva fare decorrere il termine di prescrizione decennale invocato.
A conferma della correttezza della decisione adottata dalla Corte di appello di Napoli occorre richiamare il principio di diritto, risalente e insuperato, affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196889 – 01, secondo cui: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua il relativo ‘dies a quo’ nel momento in cui la sentenza di condanna Ł divenuta ‘irrevocabile’, aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo».
Questi principi venivano richiamati e ulteriormente ribaditi in alcune successive pronunzie, con cui la Corte di cassazione tornava ad affrontare il tema dell’individuazione del dies a quo del computo della prescrizione della pena, muovendosi nel solco interpretativo prefigurato dalla decisione di legittimità sopra citata, ribadendo che il combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen., individua il dies a quo ai fini dell’estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna Ł passata in giudicato (tra le altre, Sez. 6, n. 17999 del 29/03/2018, Reut, Rv. 272892 – 01; Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Wozniak, Rv. 265454 – 01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700 – 01).
NØ possono assumere rilievo, ai fini dell’individuazione del momento in cui una sentenza irrevocabile diventa eseguibile, le vicende relative all’eventuale condono della pena originariamente irrogata, atteso che, ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., deve intendersi solo quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte eventualmente coperta da indulto. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 49748 del 26/06/2018, Dinellari, Rv. 274486 – 01, secondo cui: «Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell’estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen., per ‘pena inflitta’ deve intendersi quella irrogata in sentenza e non quella concretamente da scontare all’esito dell’applicazione di eventuali cause estintive successive alla condanna».
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4.Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da NOME
Fousal, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME