Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47559 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47559 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 29/11/2024
R.G.N. 33677/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTICHIARI (BS) il 19/04/1989
avverso l’ordinanza del 24/07/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 24 luglio 2024 il Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 25 giugno 2024 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di dichiarare l’estinzione delle pene
per decorso del tempo, in relazione a tre sentenze di patteggiamento, divenute irrevocabili il 23 gennaio 2013, il 23 gennaio 2014 e il 09 maggio 2014.
Il Tribunale aveva respinto la richiesta perchØ l’istante era stato dichiarato recidivo specifico e infraquinquennale con la terza delle sentenze indicate, e nell’atto di opposizione egli aveva limitato la richiesta alla declaratoria di estinzione delle pene irrogate con le prime due sentenze, essendo stata espiata la pena inflitta con la terza sentenza, sostenendo che la dichiarazione di recidiva non poteva riverberare i suoi effetti sulle sentenze precedenti a quella in cui era stata pronunciata, essendosi le relative pene prescritte in epoca antecedente al passaggio in giudicato della terza sentenza, ed essendo stati i relativi delitti commessi in epoca precedente alla sua definitività.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in merito alle condizioni affinchØ l’accertamento della recidiva rilevi quale causa ostativa all’estinzione della pena, in particolare il fatto che essa venga accertata in relazione ad un fatto commesso entro il termine di prescrizione della stessa, come avvenuto nel presente caso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il Tribunale ha errato nell’individuare il momento in cui la declaratoria della recidiva produce il suo effetto ostativo, in quanto l’art. 14, comma 2, cod. pen. prescrive che, ogni volta che la legge penale stabilisce un termine, il giorno di inizio della decorrenza non viene computato. Da questo principio deriva che, mentre il termine utile al fine della declaratoria di estinzione della pena Ł iniziato a decorrere, per tutte le sentenze, il 09 maggio 2014, data del passaggio in giudicato della terza sentenza, che revocò la sospensione condizionale concessa con le prime due pronunce, la declaratoria della recidiva produce i suoi effetti a partire dal giorno successivo, il 10 maggio 2014. Essa, quindi, Ł intervenuta dopo l’inizio del decorso del termine per la prescrizione della pena, e pertanto non può spiegare alcun effetto sulle sentenze per le quali il decorso del termine di prescrizione era già iniziato.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato, in quanto la tesi in esso sostenuta contrasta radicalmente con la norma di cui all’art. 172 cod. pen. e con la sua costante interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha costantemente stabilito che «L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che Ł irrilevante l’accertamento compiuto prima della sentenza stessa» (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278165). La sentenza citata dal ricorrente, a sua volta, ha precisato che «L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99
cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena» (Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Rv. 275318).
La ratio dell’ostatività stabilita dall’art. 172, comma 7, cod. pen., infatti, «va individuata nella concreta manifestazione della proclività a delinquere, insita nel riconoscimento della particolare recidiva, che rende il condannato non meritevole di avvantaggiarsi dell’abdicazione all’esecuzione» della pena dopo il decorso del termine stabilito dalla norma stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, cit.). La rilevanza di una recidiva qualificata dichiarata in un qualunque momento antecedente alla maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione Ł confermata dall’ultima parte di detta norma, che impedisce l’estinzione della pena «se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole»: la manifestazione di una maggiore inclinazione a delinquere, consistente nella commissione di un delitto della stessa indole punito con la reclusione, produce il medesimo effetto ostativo all’estinzione della pena precedentemente irrogata, effetto che si verifica, con certezza, a seguito di una condanna intervenuta dopo la precedente condanna, durante il decorso del tempo necessario per l’estinzione di quella pena.
La sentenza Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278165, ha anche precisato che Ł, invece, irrilevante la declaratoria di recidiva intervenuta antecedentemente alla sentenza in relazione alla quale deve essere valutata l’estinzione della pena per decorso del relativo termine, in quanto la preclusione dell’estinzione della pena «può unicamente avere per oggetto una condizione esistente al momento della irrogazione della pena (recidiva dichiarata proprio con il provvedimento di condanna) ovvero una condizione ostativa che, entro il termine di prescrizione, ad essa sopraggiunga».
3. L’affermazione del ricorrente, pertanto, Ł in palese contrasto con il principio sopra ribadito, dal momento che egli sostiene l’inapplicabilità della preclusione stabilita dall’art. 172, comma 7, cod. pen., perchØ la declaratoria della recidiva, contenuta nella sentenza divenuta irrevocabile in data 09 maggio 2014, produrrebbe l’effetto preclusivo della estinzione della pena solo a partire dal giorno 10 maggio 2014, e quindi sarebbe intervenuta in epoca successiva rispetto all’inizio del decorso iniziale del termine per l’estinzione della pena irrogata nella due sentenze precedentemente emesse, la cui esecuzione era subordinata alla revoca della sospensione condizionale, intervenuta proprio con la sentenza divenuta irrevocabile il 09 maggio 2014.
L’intervento di una declaratoria della recidiva qualificata, quale condizione ostativa alla prescrizione della pena, in epoca successiva all’inizio del decorso del relativo termine costituisce, invece, la condizione essenziale perchØ si verifichi l’effetto preclusivo stabilito dalla norma. La sentenza Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Rv. 275318, citata dal ricorrente, nell’affermare che l’effetto preclusivo si verifica «a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena», significa, come chiaramente esposto nella sua motivazione, che detto accertamento deve intervenire prima che sia interamente decorso il termine per la prescrizione della pena e non, come affermato dal ricorrente, che essa debba intervenire prima che detto termine inizi a decorrere. L’interpretazione sostenuta dal ricorrente, che attribuisce efficacia solo alla recidiva accertata e dichiarata in epoca antecedente alle condanne della cui estinzione della pena si discute, contrasta con la ratio della norma che, come detto, intende impedire la prescrizione delle pene irrogate ai condannati che, nel momento stesso del fatto o durante il decorso del termine per la prescrizione di queste ultime, dimostrino quella maggiore pericolosità, che giustifica la scelta di impedire loro di beneficiare di una apparente abdicazione dello Stato alla esecuzione di tali pene.
Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 29/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME