Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2219 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/12/2024
R.G.N. 35385/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nata a ROMA il 13/10/1967
avverso l’ordinanza del 14/10/2024 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere la declaratoria di estinzione della pena detentiva ex art. 172 cod. pen. inflittale, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, con la sentenza del Tribunale di Latina in data 14 maggio 2008, confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 14 maggio 2012, irrevocabile il 23 gennaio 2014, a causa del fatto che la pena Ł tuttora eseguibile a cagione della revoca del beneficio in data 8 luglio 2024.
1.1. Il giudice dell’esecuzione, investito dal pubblico ministero della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza del Tribunale di Latina in data 14 maggio 2008, confermata dalla Corte d’appello di Roma in data 14 maggio 2012, irrevocabile il 23 gennaio 2014, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza perchØ il detto beneficio era già stato revocato dalla sentenza del Tribunale di Latina in data 14 luglio 2021, riformata dalla Corte
d’appello di Roma in data 2 ottobre 2023, irrevocabile il 8 luglio 2024.
Con riguardo, invece, alla concorrente istanza di estinzione della pena avanzata dalla condannata ex art. 172 cod. pen., il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la pena non si Ł estinta poichØ divenuta eseguibile soltanto in data 8 luglio 2024, in forza del provvedimento che ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando, con riguardo al rigetto dell’eccezione di estinzione della pena condizionalmente sospesa, la violazione di legge, in riferimento all’art. 172 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del termine di decorrenza della condizione di eseguibilità della pena inflitta con la sentenza per la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Ad avviso del ricorrente non può artificiosamente procrastinarsi detto termine fino al passaggio in giudicato della pronuncia che costituisce la causa di revoca del beneficio, in quanto il decorso del tempo ai fini dell’estinzione della pena detentiva ha inizio il giorno in cui la condanna Ł divenuta irrevocabile (SU n. 46387, del 17/12/2021, NOME COGNOME Rv. 282225-01).
Del resto, il massimo consesso giurisprudenziale ha affermato, con riguardo alla simile problematica che si pone con l’indulto, che «nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non Ł fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato che «il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca» (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014 – dep. 2015, COGNOME, Rv. 261399; recentemente Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015 – dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343).
2.1. Secondo tale condiviso principio, nel caso di specie, l’estinzione della pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Latina in data 14 maggio 2008, decorrerebbe dal 8 luglio 2024, data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Latina in data 14 luglio 2021, riformata dalla Corte d’appello di Roma in data 2 ottobre 2023, che, secondo la non contestata prospettazione del giudice dell’esecuzione, costituisce la causa di revoca del beneficio.
2.2. Tale corretta affermazione non Ł criticata dal ricorso che si limita a citare due precedenti giurisprudenziali di diverso tenore e comunque non attinenti.
SU, COGNOME, cit., individua, l’inizio del decorso del termine di estinzione di detta pena divenuta eseguibile, nella data di passaggio in giudicato della sentenza che accerta la causa di revoca del beneficio precedentemente concesso.
SU, NOME COGNOME, cit., che riguarda il diverso caso dell’irrilevanza, ai fini della sospensione della prescrizione della pena, dell’ordine di carcerazione non eseguito, ha pure confermato che nel caso della sospensione condizionale, poi revocata, opera il meccanismo dell’art. 172, quinto comma, cod. pen. il quale stabilisce espressamente che «se l’esecuzione della pena Ł subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per
l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine Ł scaduto o la condizione si Ł verificata».
2.3. La prospettazione difensiva Ł, quindi, infondata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME