Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41361 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di LUCCA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di LUCCA, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20/12/2022, depositata il 21/12/2022, ha respinto l’opposizione e confermato l’ordinanza del 19/7/2022 che ha rigettato l’istanza presentata da COGNOME di dichiarare l’estinzione per decorso del tempo della pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, per una rapina commessa il 20/2/2000, inflitta con la sentenza di condanna pronunciata il 15/5/2002, divenuta irrevocabile il 15/5/2008.
Il Tribunale, confermando la decisione del giudice dell’esecuzione, ha ritenuto che la pena non si sia estinta, in quanto nel termine di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza il condannato ha commesso un altro reato per il quale gli è stata riconosciuta la recidiva qualificata.
Il secondo reato risulta commesso nell’anno 2015 e la condanna relativa allo stesso, una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., è divenuta irrevocabile il 6/11/2018.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del
difensore ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. In un unico motivo la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe adeguatamente confrontato con il contenuto di una memoria e con le conclusioni rassegnate in udienza nelle quali si era evidenziata la necessità di interpretare l’art. 172 cod. pen. in senso restrittivo in quanto, secondo una prospettiva convenzionalmente e costituzionalmente orientata, la mancata applicazione dell’istituto deriverebbe esclusivamente dalla sopravvenuta esecuzione ovvero conseguirebbe alla commissione di un ulteriore reato, o dal riconoscimento della recidiva, facendo però riferimento alla data in cui tale accertamento diviene irrevocabile, senza che peraltro possa ritenersi idonea la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., non equiparabile a una pronuncia di condanna. Interpretazione questa alla luce della quale nel caso di specie -in cui il reato è stato commesso prima dello scadere del decennio e la sentenza di patteggiamento che lo ha “accertato” e ha ritenuto la recidiva è divenuta irrevocabile dopo (il 6/11/2018) che il termine era interamente decorso (il 15/5/2018) – la pena si sarebbe estinta e la diversa conclusione del giudice dell’esecuzione sarebbe errata.
In data 29 marzo 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’evento che esclude l’estinzione della pena per decorso del tempo e, considerata la natura della sentenza c.d. di patteggiamento, quanto al ritenuto accertamento della sussistenza della recidiva.
Secondo il ricorrente, infatti, una corretta interpretazione della norma imporrebbe di ritenere che tale effetto derivi dalla sentenza che ha accertato la responsabilità per il reato successivamente commesso ovvero abbia ritenuto la recidiva (rilevando pertanto la data in cui la pronuncia è divenuta irrevocabile) e non direttamente dalla data di commissione del reato della stessa indole.
La doglianza è infondata.
Il tenore letterale della norma rende evidente che l’evento che determina la mancata applicazione dell’istituto è costituito dalla commissione del reato e dalla ritenuta sussistenza delle condizioni di applicazione della recidiva e non dal successivo accertamento degli stessi.
Il riferimento alla condanna (“riporta una condanna”) contenuto nell’art. 172 ultimo comma cod. pen., in una corretta prospettiva costituzionale e
convenzionale, infatti, deve intendersi nel senso che l’esistenza della causa che esclude l’estinzione della pena sia accertata con sentenza irrevocabile ma non che questa ne sia in sé la ragione.
Quello che assume rilievo ai fini dell’istituto e che impedisce che l’estinzione abbia luogo, infatti, e costituito dalla condotta illecita posta in essere dal condannato dopo la prima sentenza, ciò in quanto è proprio tale comportamento, commesso in quel determinato momento, anche se successivamente accertato, che si contrappone alla duplice ratio posta a fondamento della disciplina di cui all’art. 172 cod. pen., costituita, da una parte, dall’attenuarsi dell’interesse dello Stato alla punizione di reati risalenti nel tempo per il diminuito ricordo sociale del fatto, e, dall’altra, dalla necessità di non tenere il condannato per un periodo eccessivo in uno stato di incertezza in ordine all’esecuzione della pena, unita alla considerazione che l’esecuzione perde la sua funzione rieducativa se avviene a grande distanza di tempo dalla commissione del reato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 46387 del 15/07/2021, Scott, Rv. 282225 – 01).
Proprio con la reiterazione della condotta analoga a quella che ha determinato la condanna precedente, d’altro canto, il condannato dimostra di non essersi ravveduto e di non meritare, pertanto, l’operatività in suo favore del beneficio dell’estinzione della pena che, proprio per tale ragione, il legislatore esclude (cfr. Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165 – 01).
Tale interpretazione, oltre a essere coerente con il sistema, risulta perfettamente conforme tanto alla tradizione storica (il codice Zanardelli del 1889 prevedeva, all’art. 96, terzo comma, come causa di interruzione della «prescrizione della condanna», la commissione di un nuovo reato «durante il suo corso»), quanto alla volontà del legislatore, illustrata nella Relazione del Guardasigilli al codice vigente, laddove si fa espresso riferimento, come condizione preclusiva dell’estinzione della pena, «… all’azione criminosa del colpevole che intervenga durante il tempo utile per l’estinzione …» (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 20358 del 23/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274849-01; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, COGNOME, Rv. 253975-01; Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, COGNOME, Rv. 22798401).
La circostanza che nel caso di specie la recidiva sia stata riconosciuta con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., inoltre, non assume alcun rilievo.
Pure considerata la peculiare natura di tale pronuncia, infatti, l’accordo raggiunto dalle parti anche in merito alla sussistenza della recidiva ne rende rilevante il riconoscimento quanto agli effetti a questa attribuiti dall’ordinamento.
Ciò in quanto la recidiva ha una diretta e concreta incidenza sull’applicazione della pena oggetto dell’accordo nonché sulla conseguente esecuzione, pure quanto agli istituti che all’esecuzione si riferiscono, come appunto quello di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen. (in relazione all’effetto del riconoscimento effettuato dal giudice nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen, seppure non specifica sul punto, cfr. Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigl re estensore