Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAIVANO il 27/09/1963
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento del 19 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, decidendo sull’istanza di NOME COGNOME volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto di cui all’art. 1, legge n. 241 del 206 i ordine alla pena di anno uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, alla quale il predetto era stato condannato per il reato di ricettazione, con sentenza irrevocabile il 13 luglio 2006, accoglieva la richiesta limitatamente alla pena della multa che dichiarava condonata, mentre la rigettava quanto alla pena della reclusione.
Avverso il provvedimento proponeva opposizione NOME COGNOME chiedendo che venisse applicata in ordine all’intera pena di cui sopra la più favorevole causa di estinzione per decorso del tempo ex art. 173, cod. pen.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova rigettava l’opposizione, rilevando che ostava all’estinzione della pena per decorso del tempo la commissione in data 23 maggio 2013 – e dunque entro il termine di dieci anni dall’irrevocabilità di detta sentenza di condanna – del reato della stessa indole di invasione di edifici per il quale era stato emesso decreto penale di condanna, irrevocabile il 15 dicembre 2015.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, lamentando, a mezzo di cinque motivi, violazione degli artt. 101 e 172, settimo comma, cod. pen., dell’art. 460 comma 5, cod. proc. pen., degli artt. 5 e 52 d.P.R. n. 313 del 2002, nonché mancanza di motivazione
Il ricorso rileva che non sussiste la causa ostativa all’estinzione della pena prevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen., come immotivatamente configurata dal giudice dell’esecuzione, poiché nel termine di dieci anni dall’irrevocabilità della sentenza di condanna per il reato di ricettazione era intervenuta la sola condanna a pena non detentiva, con il decreto penale divenuto irrevocabile il 15 dicembre 2015, per un reato non della stessa indole e per cui era sopraggiunta l’estinzione ex legge prevista dall’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
La difesa rileva, inoltre, che il giudice dell’esecuzione ha provveduto separatamente “de plano” sull’opposizione in relazione all’estinzione della pena pecuniaria per cui aveva già applicato l’indulto, ravvisando sotto tale profilo una nuova istanza. Ne è derivata, a seguito di opposizione, altra decisione di diniego gravata anch’essa da ricorso per cassazione, per il quale va disposta la riunione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che non è stata individuata la pendenza davanti a questa Corte della trattazione del ricorso per cui si chiede la riunione, in quanto gli at che dovrebbero riguardarlo risultano restituiti al GIP di Padova il 17 settembre 2024.
La decisione adottata dal giudice dell’esecuzione risulta errata, poiché ha mostrato di ritenere ostativa alla maturazione del termine di prescrizione della pena ai sensi dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., l’emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria, mentre tale disposizione ricollega l’effetto preclusivo di cui trattasi alle sole condanne ad una pena detentiva.
Per tali assorbenti considerazioni, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova-Ufficio GIP Così deciso il 07/11/2024.