Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42688 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 42688 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza’ indicata nel preambolo ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di NOME COGNOME di dichiarare l’estinzione della pena di anni mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa inflitta con la sentenza emessa il 25 giugno 2008, irrevocabile il 25 settembre 2008.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen. nella parte in cui preclude l’operatività della estinzione della pena per decorso del tempo nei confronti di recidivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che la declaratoria di estinzione della pena per prescrizione rientra tra le «altre competenze» del giudice dell’esecuzione cui è applicabile il procedimento previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Quest’ultima disposizione, a sua volta, prevede che avverso la decisione assunta de plano dal giudice sia ammessa opposizione davanti allo stesso organo.
Pertanto, quando avverso tale provvedimento sia stato proposto ricorso per cassazione, esso deve essere riqualificato come opposizione, per questa via ripristinando la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione processuale, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 -01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538-01); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze, comprese quelle istruttorie, queste ultime precluse nel giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere riqualificato in opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Giudice dell’esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Venezia Così deciso, in Roma il 29 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente