Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40469 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40469 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME TURTUR
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nata in Serbia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di Domodossola, in data 9 febbraio 2005, nei confronti di NOME COGNOME, ha rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna in relazione al reato di cui all’art. 707 cod. pen.
Ricorre per cassazione la suddetta imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 172 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, avendo i giudici di appello ritenuto non estinta la pena inflitta con sentenza definitiva del 9 febbraio 2005, irrevocabile dal 5 aprile 2005.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
2.3. Con il terzo motivo, ci si duole del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altre condanne precedenti.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 172 cod. pen., primo e quarto comma, «a pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. Il termine decorre dal giorno in cui la
condanna Ł divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si Ł sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena».
Nondimeno, la previgente formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci – in virtø del pregresso regime – alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all’art. 15bis della citata legge, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 118; di conseguenza, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175 (Sez. 5, n. 35222 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 286942-01; Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, COGNOME, Rv. 279102-01).
Nel caso di specie, in relazione a un fatto commesso il 31 agosto 2002, l’estratto contumaciale della sentenza di condanna risulta notificato il 4 marzo 2005. Con la medesima chartula contenente l’atto di appello, Ł stata richiesta la rimessione in termini, concessa con ordinanza del 21 novembre 2024. (Può, quindi, incidentalmente rilevarsi come, al netto della suddetta sospensione, neppure risulti intervenuta ad oggi la prescrizione del reato.)
2.2. Ciò premesso, coerentemente con questa vicenda processuale valutata alla luce della disciplina applicabile ratione temporis , la Corte territoriale ha ritenuto che, per quel che attiene all’estinzione della pena, fosse venuto meno, in quanto ontologicamente caducato ex tunc dalla rimessione in termini, il presupposto processuale (l’accertamento definitivo di responsabilità) a cui ancorare il dies a quo rilevante per la prescrizione della pena. Appare, dunque, del tutto corretta la conclusione della Corte territoriale secondo la quale «non può considerarsi iniziato a decorrere il termine previsto dall’art. 172 cod. pen. per la consumazione del potere punitivo dello Stato».
La linea interpretativa dei giudici di appello Ł perfettamente coerente con l’insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, qualora l’imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l’estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere dopo l’esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perchØ solo all’esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed Ł a tale data che fa riferimento l’art. 174 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l’effetto estintivo (Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506-01).
Quanto alla determinazione della pena (purtuttavia, incisa dalla applicazione della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen.), la Corte richiama per condivisione le riflessioni già espresse dal Tribunale in termini di gravità dei fatti accertati (come ampiamente ricostruiti anche nella sentenza di secondo grado), specificando la congruità anche dell’aumento a titolo di continuazione, in ragione della varietà di strumenti di scasso) e ponendo altresì in evidenza i numerosissimi precedenti penali.
A fronte di questo discorso giustificativo della dosimetria applicata, privo di vizi logicogiuridici, il secondo motivo non Ł consentito, in quanto fattuale e manifestamente reiterativo.
Il rigetto della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli già definitivamente giudicati Ł stato correttamente rigettato, sulla base dell’inottemperanza dell’imputata all’onere di allegazione su di lei incombente. L’appellante si era, infatti, limitata a produrre il certificato del casellario giudiziale, da cui non era possibile evincere alcunchØ in merito all’esistenza di un effettivo disegno criminoso,
Il terzo motivo, che non si confronta compiutamente con tali corrette considerazioni in punto di diritto, limitandosi a ribadire che dalle suddette allegazioni ben potrebbero rilevarsi titolo, luogo e data di commissione e di passaggio in giudicato dei reati già giudicati, Ł manifestamente infondato.
Posto che non può prescindere dalla diretta disamina dei singoli fatti di reato la valutazione – prettamente fattuale – della sussistenza di un unico originario programma delinquenziale (già individuato nelle sue linee essenziale e non riconducibile a un mero ‘stile di vita’ – cfr. Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258228-01; Sez. 1, n. 46166 del 05/11/2009, B., Rv. 245507-01), Ł un principio di diritto consolidato quello, fatto espressamente proprio dalla Corte di merito, secondo cui, in tema di continuazione, l’imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l’onere di produrne la copia; non può, infatti, reputarsi applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva, dove non sussiste l’esigenza – propria del giudizio di cognizione – di impedire richieste dilatorie e garantire la celerità del rito (Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, COGNOME, Rv. 288289-01; Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, COGNOME, Rv. 284291-01; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, COGNOME, Rv. 277977-01).
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME