Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13794 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 09/11/1971 avverso l’ordinanza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 novembre 2024 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di rideterminazione nella pena indicata nell’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale di Napoli del 27 febbraio 2024 nella parte in cui esso comprende anche la pena inflitta, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con la sentenza del Tribunale di Napoli del 18 dicembre 2009, irrevocabile l’8 luglio 2021.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che il termine di estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. doveva farsi decorrere dalla data del 4 giugno 2013 in cui la Corte di Cassazione, respingendo sul punto il ricorso dell’imputato, aveva dichiarato l’irrevocabilità della decisione per il reato associativo, annullando con rinvio soltanto per l’aumento per continuazione con il reato di favoreggiamento personale, e che il termine di estinzione non era maturato perchØ, durante la sua decorrenza, il condannato era stato raggiunto da sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 27 aprile 2018, irrevocabile il 11 agosto 2018, per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. in cui era stata ritenuta anche la recidiva reiterata, a nulla rilevando che il reato di appropriazione indebita fosse stato commesso nel 2010, e quindi prima dell’inizio del decorso del termine.
La circostanza che il reato sia commesso durante il decorso del termine Ł prevista, infatti, quale limite all’estinzione, soltanto per la diversa ipotesi del secondo periodo del comma 7 dell’art. 172 cod. pen. della commissione di reato della stessa indole, ma non per la sopravvenienza della recidiva.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del
difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 172 cod. pen., perchØ il giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità insito nell’accertamento della recidiva deve intervenire durante la pendenza del termine di prescrizione della pena, come statuito da consistente giurisprudenza di legittimità, e, a fortiori , per identità di ratio , esso deve riguardare fatti commessi durante tale termine, e non prima. Per il reato della stessa indole non Ł previsto, peraltro, che esso sia commesso nella decorrenza del termine, ma solo che la sentenza sopraggiunga nel termine.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
La sentenza la cui pena Ł oggetto della istanza di estinzione Ł divenuta irrevocabile, secondo la prospettazione del ricorrente, per il reato di interesse per questo giudizio, il 4 giugno 2013; la sentenza che ha dichiarato la recidiva qualificata ostativa all’estinzione Ł divenuta irrevocabile l’11 agosto 2018. La dichiarazione di recidiva, pertanto, Ł pacificamente intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione della pena.
In ricorso si sostiene, però, che non Ł soltanto la dichiarazione di recidiva che deve sopraggiungere durante il decorso del termine di prescrizione della pena, ma anche il fatto-reato giudicato con la sentenza che dichiara la recidiva. Nel caso in esame, i fatti-reato oggetto della sentenza divenuta irrevocabile l’11 agosto 2018 sono stati commessi nel 2010, ovvero prima che cominciasse a decorrere il termine di estinzione della pena.
La questione di diritto Ł stata già affrontata da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 5707 del 18/01/2023, Moussa, n.m., che Ł giunta alla conclusione che non sia necessario che il reato per cui Ł stata ritenuta esistente la recidiva qualificata sia commesso nel corso della decorrenza del termine di estinzione del reato.
Leggendo la norma dell’art. 172 cod. pen., non si rinviene, infatti, questa ulteriore condizione ostativa all’operare degli effetti della recidiva qualificata.
L’art. 172, comma 7, cod. pen. dispone, infatti, che ‘l’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole’.
Il riferimento al ‘durante il tempo necessario per l’estinzione della pena’ Ł contenuto soltanto nel secondo periodo della norma in esame, quello che si riferisce alla condanna per il delitto della stessa indole, e, peraltro, a stretto rigore si riferisce solo alla condanna, e non chiede che anche il fatto-reato sia commesso durante il decorso del termine di prescrizione.
E’ vero che interpretativamente Ł stato ritenuto che questo inciso del secondo periodo del comma 7 imponga che la condanna per il delitto della stessa indole, per essere ostativa, debba riguardare un fatto-reato commesso, a sua volta, nel corso del termine di prescrizione (v., per tutte, Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, COGNOME, Rv. 274408), ma Ł anche vero che questo orientamento interpretativo riguarda comunque la disposizione del secondo periodo del comma 7 dell’art. 172, non quella del primo periodo dello stesso comma relativo alla diversa condizione ostativa della recidiva qualificata.
La stessa pronuncia Sez. 1, n. 4095, del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, rv. 278165, citata in ricorso, ha ad oggetto senz’altro la disposizione del primo periodo dell’art. 172, comma 7, ma concerne, in realtà, un caso di recidiva dichiarata in un giudizio antecedente a quello oggetto della
condanna di cui si discute la prescrizione; la sentenza precisa sul punto che: ‘con riguardo alla preclusione dell’estinzione della pena per prescrizione ex art. 172, settimo comma, cod. pen., la recidiva qualificata rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice dell’inclinazione a delinquere, se il relativo accertamento Ł stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso entro il termine di prescrizione, sicchØ risulta irrilevante la recidiva che sia stata accertata in data anteriore, perchØ essa non può modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio – nel quale Ł stata esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosità -, ben potendo, invece, costituire un elemento per una successiva diversa valutazione di pericolosità che potrebbe condurre, in un diverso giudizio, all’accertamento di essa, risultando, infatti, irrilevante – ai fini della successiva declaratoria di recidiva – l’eventuale estinzione della pena ex art. 106 cod. pen.’.
Il percorso logico della pronuncia COGNOME riguarda, pertanto, la dichiarazione di recidiva avvenuta prima che inizi a decorrere il termine di prescrizione, il cui giudizio diventa nella sostanza subvalente rispetto alla nuova valutazione di capacità criminale effettuata, con esito diverso, nella sentenza successiva la cui irrevocabilità fa iniziare a decorrere il termine di estinzione.
In definitiva, la lettera della norma dell’art. 172, comma 7, primo periodo, cod. pen. non prevede che la dichiarazione di recidiva qualificata debba avvenire in una sentenza che giudichi fatti-reato commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena, e l’operazione di interpolazione della norma proposta nel ricorso, volta ad introdurre un requisito non previsto dalla stessa, non ha sufficiente base nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
Nessuna delle pronunce citate per estratto in ricorso autorizza, infatti, una rimeditazione della posizione già assunta nella sentenza COGNOME.
Infatti, le pronunce Sez. 1, n. 28401 del 11/04/ 2024, COGNOME n.m., Sez. 1, n. 11931 del 11/01/ 2024, Scala, n.m., e Sez. 1, n. 46347 del 07/07/2023, COGNOME n.m. non sono utili alla prospettazione del ricorrente, perchŁ dichiarano, in realtà, la inammissibilità del ricorso del condannato.
Neanche Sez. 1, n. 14021 del 08/03/2023, P.M. in proc. COGNOME, n.m., e Sez. 1, n. 36313 del 18/11/2020, P.M. in proc. COGNOME, n.m., sono utili alla prospettazione del ricorrente, perchØ accolgono il ricorso del pubblico ministero.
La pronuncia Sez. 1, n. 36906 del 27/06/2024, D’Avino, n.m., riguarda la rilevanza della recidiva subvalente, e non Ł, pertanto, pertinente all’argomento di questo giudizio.
La pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 20358 del 23/03/2023, COGNOME, n.m., riguarda, invece, il diverso caso del reato della stessa indole commesso nel termine di decorrenza della estinzione della pena, e non Ł, pertanto, a sua volta, pertinente all’argomento di questo giudizio.
La sentenze Sez. 1, n. 38776 del 19/05/2022, COGNOME, n.m. Ł, invece, una pronuncia interlocutoria che chiede al giudice del merito un piø chiaro accertamento sulle date rilevanti per la decisione sull’estinzione della pena; essa non motiva in modo particolare il riferimento alla rilevanza della data del commesso reato per cui Ł stata ritenuta l’esistenza della recidiva, e, peraltro, cita in motivazione un precedente massimato che, però, riguarda il diverso caso dell’estinzione della pena in caso di commissione di reato della stessa indole (la già citata Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849 – 01), che non Ł una base giurisprudenziale pertinente al caso in esame.
In definitiva, il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento interpretativo già manifestato nella sentenza Moussa, e ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME