Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 15/06/2023 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Foggia, quale Giudice dell’esecuzione, pronunciandosi ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso 1’8 febbraio 2022, con cui era stata respinta la richiesta di estinzione della pena irrogata all’opponente dallo stesso Tribunale con sentenza deliberata il 24 novembre 2010, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2011. Con tale pronunzia l’imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 600,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso a San Severo, in epoca antecedente e prossima al 7 giugno 2004.
Il rigetto dell’opposizione veniva giustificato dal Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., sull’assunto che nei confronti COGNOME era stata accertata la condizione di recidivo con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia I’l marzo 2006, deliberata in epoca antecedente alla decisione irrevocabile della cui esecuzione si controverteva.
Avverso questa ordinanza AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 172 cod. pen., per non avere la decisione in esame tenuto conto della giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278165 – 01; Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318 – 01), secondo cui ciò che rileva ai fini preclusivi censurati è la sola circostanza che la dichiarazione di recidiva sia pronunciata nei confronti del condannato nello stesso procedimento ovvero durante il decorso del termine di prescrizione della pena e prima che lo stesso sia interamente spirato.
Non assumeva, pertanto, rilievo decisivo la circostanza, posta a fondamento del provvedimento impugnato, secondo cui la condizione di recidivo del ricorrente era stata deliberata dal Tribunale di Foggia con sentenza dell’i marzo 2006, in epoca antecedente alla pronuncia della decisione irrevocabile presupposta.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, nel valutare l’estinzione della pena irrogata a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 24 novembre 2010, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2011, occorreva tenere conto della sua condizione di recidivo. Tale condizione imponeva l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen., a tenore del quale: «L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».
L’applicazione della disciplina prevista dall’art. 172, settimo comma, cod. pen., dunque, comporta che l’estinzione della pena per decorso del tempo non operi nei confronti dei soggetti recidivi di cui all’art. 99 cod. pen., laddov l’accertamento di tale condizione sia compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio, nel periodo di tempo intercorrente tra la stessa condanna e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena.
In questa cornice normativa, un primo elemento di chiarificazione è costituito dall’ambito giurisdizionale nel quale lo status di recidivo dell’imputato deve emergere, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sede naturale nella quale tale condizione processuale deve essere accertata è quella del processo di cognizione dove all’imputato è stata irrogata la pena della cui estinzione si controverte (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 256022 – 01).
Si consideri che la recidiva non è «un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione ». Ne deriva che «non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione» (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, cit.).
In stretta connessione con questo principio, la Suprema Corte affermava ulteriormente che l’estinzione della pena per decorso del tempo pronunciata in un procedimento diverso da quello nel quale è stata irrogata la sanzione penale controversa «non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi
momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena» (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, cit.).
Si riteneva, pertanto, fuori discussione l’irrilevanza della condizione ostativa che si verificava dopo la scadenza del termine di prescrizione della pena controversa, essendo, in questo caso, l’effetto estintivo divenuto ormai irreversibile.
Si affermava, al contempo, che la disciplina delle cause di esclusione della prescrizione della pena, alla luce della rassegna contenuta nell’art. 172, settimo comma, cod. pen., accreditava la conclusione «che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore, perché la estinzione della pena non abbia luogo» (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, cit.).
Si muove, del resto, in questa direzione «la indicazione normativa della residua, concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato “durante il tempo necessario per l’estinzione della pena” e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata applicata» (Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, cit.).
Questa decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato, il cui antecedente giurisprudenziale deve essere ravvisato nella pronuncia con cui la Suprema Corte precisava che solo la recidiva accertata nel processo di cognizione poteva costituire una condizione ostativa all’applicazione dell’istituto prescrizionale, rilevante a norma dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., anche se una volta accertata in tale ambito tale condizione poteva farsi valere anche per ulteriori condanne riportate dall’imputato (Sez. 1, n. 11348 del 16/03/2006, COGNOME, Rv. 233469 – 01).
Si evidenziava, infatti, che la recidiva «per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciò è avvenuto opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo » (Sez. 1, n. 11348 del 16/03/2006, COGNOME, cit.).
Ne discende conclusivamente che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Foggia, deve ritenersi irrilevante, ai sensi dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., la circostanza che, come nel caso di specie, l’accertamento
sulla condizione di recidivo di NOME COGNOME sia stato effettuato prima d deliberazione della sentenza di condanna presupposta.
L’estinzione della pena per decorso del tempo, infatti, non opera n confronti dei recidivi soltanto quando l’accertamento di tale condizio soggettiva sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna alla quale pena si riferisce ovvero in un diverso processo nell’arco temporale compreso t la sentenza di condanna dell’imputato e la data di maturazione della prescrizio del sanzione penale controversa.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Foggia per u nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si s enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
Così deciso il 12 dicembre 2023.