Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Tropoje (Albania) il DATA_NASCITA – CODICE_FISCALE– difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Torino;
avverso la ordinanza in data 15/12/2023 della Corte di appello di Milano, in funzione Giudice dell’esecuzione, che ha rigettato l’opposizione proposta dalla difesa del condannata;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15.12.2023, la Corte di appello di Milano, in funzione di Giudi dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione presentata dalla difesa della condannata avver l’ordinanza emessa de plano in data 27.04.2023, con la quale la medesima Corte aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena di sette anni e quatt di reclusione, irrogata con sentenza del 14.04.2008, definitiva il 25.06.2010, in relazione al di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per condotte commesse in Milano e altrove fin
12.08.2002, pena relativamente alla quale risultava ancora da espiare un residuo anni, undici mesi, quattordici giorni di reclusione.
La Corte di appello ha premesso che, a seguito della articolata vicenda processuale, caratterizzata dallo svolgimento di due giudizi di rinvio esclusivamente afferenti al tratta sanzionatorio, con sentenza della Corte di appello di Milano 02.07.2012, definitiva il 03.11.20 NOME COGNOME era stata condannata alla pena di sei anni di reclusione ed euro novemila duecento di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.
In riferimento all’affermazione di responsabilità, il giudicato si era formato in da 25.06.2010.
Con ordinanza del 21.10.2010, era stato applicato l’indulto di cui alla legge n. 241 2006 nella prevista misura pari a tre anni di reclusione e, in esecuzione della menzion sentenza del 02.07.2012, definitiva il 03.11.2012, la Procura generale di Milano, c provvedimento 17.04.2014, aveva disposto la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione (proc. n. 357/2014 SIEP) con ripristino dell’ordine medesimo ai sensi dell’art. 658, comma cod. proc. pen. relativamente alla pena (scomputato l’indulto e il periodo di pre-sofferto) d anni, undici mesi e quattordici giorni di reclusione, provvedimento che risultava non essere s eseguito.
Ricostruita la vicenda nei termini esposti, la Corte territoriale ha respinto l’opposi sulla base delle considerazioni di seguito schematizzate:
-ad avviso della difesa, l’affermazione irrevocabile della responsabilità dell’imput coincidente con la data del 25.06.2010 individuava il dies a quo del termine di decorrenza dell’estinzione della pena detentiva, e, conseguentemente, l’estinzione della medesima sarebbe avvenuta il 25.06.2022, quando risultava decorso il periodo di dodici anni, pari al doppio d reclusione inflitta a mente dell’art. 172 cod. pen.;
-la Corte di appello, respingendo la tesi difensiva, ha osservato che, ai dell’individuazione del dies a quo dell’estinzione della pena, non doveva farsi riferimento alla data del 25.06.2010, atteso che il 25.06.2010 era divenuta irrevocabile la sola affermazione responsabilità, mentre per quanto riguardava la pena applicabile e il relativo titolo esecutiv stato necessario attendere l’irrevocabilità della sentenza in punto trattamento sanzionator quindi, il 03.11.2012 – quando, a seguito del secondo giudizio di rinvio, era stata definitivamente fissata la sanzione.
La Corte territoriale ha anche ricordato che, ove la pena detentiva sia irrog congiuntamente a quella pecuniaria, l’irrevocabilità afferisce al trattamento sanzionatorio nel complesso, sicché il vizio di una delle sanzioni impedisce la formazione del giudicato anc rispetto alla parte di sanzione non viziata, atteso che si tratta di pena non eseguibile, nella sua integralità.
La decisione impugnata ha richiamato, a sostegno della propria ricostruzione, la giurisprudenza che, in tema di formazione del giudicato progressivo, opera una distinzione tr autorità di cosa giudicata ed esecutività della decisione.
La nozione di giudicato afferisce alla conclusione del processo e all’esaurimento del poter decisionale in ordine alla regiudicanda, profilo che prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato.
L’esecutività postula invece la formazione del titolo esecutivo e la definitivi provvedimento per cui, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, la Corte d cassazione, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara quali parti della sente nel caso di annullamento parziale con rinvio, siano divenute irrevocabili.
Sulla scorta dei principi esposti, la Corte di appello ha evidenziato che la sentenz condanna nei confronti di COGNOME era divenuta irrevocabile soltanto il 03.11.2012, atteso fino a quel momento, la pena principale non poteva ritenersi determinata in termini di certez e completezza: in quella data, quando era stata fissata in modo definitivo anche la multa, qua componente della pena principale prevista per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del doveva individuarsi il momento a partire dal quale era concretamente realizzabile la prete punitiva dello Stato.
Alla luce del quadro tratteggiato, è disceso il rigetto dell’opposizione.
La difesa ha interposto ricorso per cassazione, lamentando, ai sensi dell’art. 606, l b), e) cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 172 cod. pen. e dell’art. 624 cod. proc. pen
Ad avviso del ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello l’irrevocabilità della sentenza e la sua utilizzabilità quale titolo esecutivo dovrebbe colloc data del 25.06.2010, momento in cui era divenuta definitiva sia l’affermazione di responsabil sia la pena detentiva inflitta all’imputata, sanzione immodificabile nel giudizio di rinvio d esclusivamente alla rideterminazione della pena pecuniaria.
Chiede pertanto che l’ordinanza sia annullata con le conseguenti statuizioni di rito.
Il Sostituto AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOMECOGNOME ha depositato conclusioni scrit chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato e, come tale, d essere rigettato, sulla base delle seguenti considerazioni.
1.1. L’art. 172, comma terzo, cod. pen., prevede che, ai fini dell’estinzione della della multa, ove irrogata congiuntamente alla reclusione, si abbia riguardo soltanto al deco del tempo stabilito per la reclusione, per la cui estinzione è necessario sia decorso un tempo al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta anni e non inferiore anni. Il quarto comma stabilisce, per quanto rileva in questa sede, che il termine decorre giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.
Sul versante processuale, gli artt. 648 e 650 cod. proc. pen. disciplinano, rispettivamen l’irrevocabilità e l’esecutività di sentenze e decreti penali, venendo altresì in gioco, per i annullamento parziale con rinvio, l’art. 624 cod. proc. pen.
1.2. Alla luce del quadro normativo richiamato e per quanto di interesse in questa sede come ha affermato Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261-01, «la nozione di “parte” della sentenza che, se non legata da una connessione essenziale con la parte annullata, consente l’attribuzione dell’autorità di cosa giudicata non è circoscritta ai cap decisione, ma è comprensiva anche dei punti che ad essi afferiscono»; nella sentenza si chiarisce altresì, che la correlazione tra irrevocabilità, anche parziale, ed esecutività del provvedi può difettare nel caso in cui lo stesso, sebbene definitivo sul piano formale, contenga un comand giurisdizionale non realizzabile.
Del resto, alla stregua di Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196889-01, de ritenersi che quando l’art. 172, comma quarto, cod. pen. individua il termine di decorrenza l’estinzione della pena per prescrizione nel giorno in cui la condanna è divenuta irrevocab intende fare riferimento al momento in cui la sentenza sia utilizzabile come titolo esecutivo in tema, Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, COGNOME, Rv. 207640-01, che sottolinea come non sia invece spendibile come titolo esecutivo una sentenza che, pur irrevocabilmente affermando la responsabilità dell’imputato, non abbia definitivamente stabilito la pena da espiare e, anc quanto statuito da Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193419-01, in motivazione secondo la quale, in caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la pena principale è suscettibile di esecuzione ove risulti determinata in termini di completezza e di certezza)
Da ultimo, il Collegio osserva che il quadro così delineato trova conferma in Sez. U, 46387 del 15/07/2021, Scott, Rv. 282225-01 che, richiamati i precedenti di cui si è dato con supra, ricorda la duplice ratio dell’estinzione della pena, rinvenibile nell’attenuarsi dell’intere dello Stato alla punizione di reati risalenti nel tempo per l’oblio che ne deriva e nell’esig non lasciare il condannato nell’incertezza circa la sorte della condanna subìta.
Alla luce del quadro esposto, non coglie nel segno il rilievo del ricorrente, lad afferma che, a fare data dal 25 giugno 2010, oltre all’affermazione di responsabil
dell’imputata, anche la pena detentiva irrogata doveva ritenersi irrevocabile, affermazione s cui base la ricorrente ipotizza, in tesi, la fissazione del dies a quo della prescrizione della pena.
Ad avviso del Collegio, la pena principale inflitta alla odierna ricorrente non po ritenersi stabilita in termini di completezza e certezza – nel senso affermato da Sez. U, Gial cit.- se non nel momento di intervenuta irrevocabilità del trattamento sanzionatorio princi nel suo complesso, composto di reclusione e multa e idoneo a costituire titolo esecutivo.
In conclusione, va affermato che l’irrevocabilità della sentenza, ai fini del decors termine previsto per l’estinzione della pena, era intervenuta soltanto alla data del 3 novem 2012, quando anche la pena pecuniaria era stata definitivamente irrogata dalla Corte di appell come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con decisione che, pur risalente, risulta superata da successive pronunce: «Quando per una fattispecie criminosa siano previste le pene detentive e pecuniarie da applicarsi congiuntamente, l’annullamento della sentenza d condanna per vizio di applicazione di una delle sanzioni non fa passare in cosa giudicata il c della sentenza riguardante l’altra sanzione legittimamente inflitta poiché le pene da appli congiuntamente sono strettamente connesse e si integrano a vicenda.»(Sez. 4, n. 15602 del 09/10/1978, Spiga, Rv. 140559-01).
Alle esposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con conseguente onere per l ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/09/2024.