Estinzione del Reato per Prescrizione: Cosa Succede se il Ricorso è Fondato?
L’esito di un processo penale può essere determinato da vari fattori, non sempre legati al merito della colpevolezza. Un elemento cruciale è il tempo. Con la sentenza n. 14601/2024, la Corte di Cassazione ci ricorda come l’estinzione del reato per prescrizione sia una causa di proscioglimento che prevale su altre questioni, anche quando i motivi del ricorso appaiono fondati. Analizziamo questa interessante decisione.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Una persona veniva condannata sia in primo che in secondo grado per il delitto di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 del codice penale. L’imputata, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un errore specifico da parte dei giudici di merito: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
I giudici di appello avevano negato questo beneficio sulla base di una presunta “abitualità della condotta”, un presupposto che però si scontrava con la realtà documentale: il certificato del casellario giudiziale dimostrava che l’imputata era incensurata, ovvero priva di precedenti penali.
La Sorpresa Processuale: l’Estinzione del Reato
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha prima di tutto riconosciuto che il motivo del ricorso non era manifestamente infondato. L’assenza di precedenti penali rendeva infatti illegittima la motivazione della Corte d’Appello che aveva negato la particolare tenuità del fatto basandosi su un’inesistente abitualità criminale.
Tuttavia, prima di poter decidere su questo punto, i giudici hanno rilevato un dato ancora più determinante. Durante il lungo iter processuale, era decorso il termine massimo di prescrizione per il reato contestato. Nello specifico, il reato si era estinto in una data precedente a quella della decisione della Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha applicato un principio fondamentale del nostro ordinamento: la declaratoria di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, prevale sull’analisi di altri motivi di ricorso, a meno che non emerga immediatamente la prova di un’innocenza piena dell’imputato (il cosiddetto proscioglimento nel merito con formula più favorevole, come “il fatto non sussiste”).
In questo caso, sebbene il motivo di ricorso relativo all’art. 131-bis c.p. fosse fondato, la sua eventuale accoglienza non avrebbe portato a un’assoluzione nel merito. Pertanto, i giudici hanno dovuto obbligatoriamente dichiarare l’avvenuta prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, ponendo fine al procedimento in modo definitivo.
Le Conclusioni
Questa sentenza illustra perfettamente la gerarchia delle cause di proscioglimento nel processo penale. L’estinzione del reato per prescrizione rappresenta un epilogo che il giudice è tenuto a dichiarare in qualsiasi stato e grado del procedimento, una volta verificatasi. Per l’imputata, il risultato pratico è comunque positivo: la condanna viene cancellata. Il caso evidenzia come la durata dei processi possa avere un impatto decisivo sull’esito finale, trasformando una potenziale riforma della sentenza in una declaratoria di estinzione del reato per il semplice decorso del tempo.
Cosa succede se un reato si prescrive mentre il processo è in corso?
Il giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento, è obbligato a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e a prosciogliere l’imputato, annullando eventuali sentenze di condanna precedenti.
La prescrizione prevale sempre sugli altri motivi di ricorso?
Sì, la declaratoria di prescrizione prevale sull’esame di altri motivi, a meno che non emerga dagli atti la prova evidente di una causa di assoluzione più favorevole per l’imputato (ad esempio, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso).
Perché il casellario giudiziale pulito era importante in questo caso?
Era importante perché dimostrava l’erroneità della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la non punibilità per particolare tenuità del fatto basandosi su una presunta “abitualità” della condotta, che è incompatibile con un casellario giudiziale pulito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14601 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen.;
Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. essendo stata ritenuta inapplicabile tale disposizione per un’assunta abitualità della condotta pur non avendo ella precedenti a carico;
Rilevato che la COGNOME è effettivamente incensurata, come si evince dal certificato del casellario giudiziale del 14 giugno 2023, sicché detto motivo non è manifestamente infondato;
Considerato che il reato si è prescritto in data 28 maggio 2023;
Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 13/03/2024