Estinzione del Reato per Prescrizione: La Cassazione Annulla Condanna per Furto
Introduzione: Il Caso del Furto e l’Estinzione del Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32648/2025, ha riaffermato un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: il decorso del tempo può portare all’estinzione del reato. In questo caso, una condanna per furto aggravato in abitazione è stata completamente annullata perché il termine di prescrizione era maturato prima ancora che la Corte d’Appello potesse emettere la sua pronuncia. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue importanti implicazioni procedurali.
I Fatti di Causa: Dall’Accusa di Furto al Ricorso in Cassazione
L’iter processuale
L’imputato era stato condannato per furti aggravati in abitazione, commessi nell’aprile e nel maggio del 2010. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 23 giugno 2023, aveva confermato la sua responsabilità, pur rideterminando la pena in senso più favorevole (in mitius) grazie alla concessione delle attenuanti generiche.
I motivi del ricorso
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. La violazione della legge penale per la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, che a suo dire era già maturata prima della sentenza d’appello.
2. Un vizio di motivazione, ritenuta apparente, a sostegno della sua colpevolezza.
3. Ulteriori vizi relativi al trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte: La Prescrizione e l’Estinzione del Reato
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, considerandolo fondato e assorbente rispetto a tutti gli altri. Questo significa che, una volta accertata l’avvenuta prescrizione, non è stato necessario esaminare le altre doglianze relative alla colpevolezza e alla pena.
Il calcolo del tempo
Il cuore della decisione risiede nel calcolo matematico del termine di prescrizione. I giudici hanno evidenziato che:
– I reati erano stati commessi il 30 aprile e il 4 maggio 2010.
– Il termine di prescrizione, tenuto conto delle interruzioni, era di dodici anni e sei mesi.
– A questo periodo andava aggiunto un totale di 186 giorni di sospensione del processo (dovuti ad astensione dei difensori e a un legittimo impedimento).
Facendo i conti, la Corte ha stabilito che la prescrizione era maturata rispettivamente il 4 maggio 2023 e il 10 maggio 2023. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa solo il 23 giugno 2023, essa è intervenuta quando i reati erano già legalmente estinti.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è prettamente giuridica e si fonda sull’applicazione rigorosa delle norme sulla prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.). La Corte non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si limita a constatare un dato oggettivo: lo Stato ha perso il suo potere di punire a causa del decorso del tempo. La ratio della prescrizione è quella di garantire la certezza del diritto e di evitare che un cittadino resti indefinitamente sotto la minaccia di un processo penale. Quando i termini previsti dalla legge spirano, ogni ulteriore pronuncia di condanna diventa illegittima. Di conseguenza, l’unica decisione possibile era l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando l’avvenuta estinzione del reato.
Le Conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’importanza cruciale del fattore tempo nel processo penale. Anche di fronte a una condanna confermata in appello, la prescrizione agisce come una tagliola che, una volta scattata, pone fine a qualsiasi procedimento. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea la necessità di monitorare costantemente i termini processuali. Per i cittadini, è una conferma del principio di garanzia secondo cui la giustizia deve agire entro tempi ragionevoli e predeterminati dalla legge. L’esito del processo è stato quindi determinato non da una valutazione di innocenza, ma da un meccanismo procedurale che ha reso impossibile proseguire l’azione penale.
Cosa succede quando la prescrizione matura prima della sentenza d’appello?
Come stabilito in questo caso, se il termine di prescrizione scade prima che venga emessa la sentenza d’appello, il reato si considera estinto. La Corte di Cassazione, se investita della questione, annulla la sentenza di condanna senza rinviare il caso ad un altro giudice, poiché non c’è più la possibilità di punire quel fatto.
Come si calcola il termine di prescrizione, incluse le sospensioni?
Il termine base è stabilito dalla legge in base alla pena massima prevista per il reato. A questo si aggiungono gli eventuali periodi di interruzione (che fanno ripartire il calcolo da capo ma entro un limite massimo) e i periodi di sospensione. Nel caso di specie, al termine di dodici anni e sei mesi sono stati sommati 186 giorni di sospensione dovuti a cause specifiche, come l’astensione dalle udienze e il legittimo impedimento del difensore.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso per l’annullamento ‘senza rinvio’?
La Corte annulla una sentenza ‘senza rinvio’ quando la decisione è definitiva e non richiede un ulteriore giudizio. Poiché l’estinzione del reato per prescrizione è un dato oggettivo e definitivo che preclude qualsiasi altra valutazione sul merito della colpevolezza, non era necessario un nuovo processo. La Cassazione ha quindi chiuso la vicenda in modo tombale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32648 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 32648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Bari, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 6 bis e 625, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen.; capo 7. della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha ridetermiNOME in mitius la pena.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnata deducendo:
la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei rea per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di appello (primo motivo);
il vizio della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, a sostegno dell’affermazione di responsabilità (secondo motivo);
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al trattamen sanzioNOMErio (anche in ragione dell’esclusione dei presupposti di cui all’art. 114 cod. pen.; te motivo).
Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbite le rimanenti censure. Difatti, il termine di prescrizione dei reati (commessi il 30 aprile 2010 e il 4 maggio 201 pari a dodici anni e sei mesi (tenendo conto dell’interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e d sospensione per 186 giorni (126 giorni dal 17 settembre 2013 al 21 gennaio 2014, in ragione del differimento per astensione; 60 giorni dal 21 gennaio 2014 al 30 settembre 2014, in ragione del differimento per legittimo impedimento del difensore), è in effetti spirato, rispettivamente, maggio 2023 e il 10 maggio 2023, prima che venisse resa la pronuncia impugnata.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio di quest’ultimo provvedimento perché i reati sono estinti per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 25/06/2025.