Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/4/2024 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; lette per il ricorrente le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha ch
l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 aprile 2024 la Corte d’appello di Messina, dopo aver assolto il coimputato NOME COGNOME per non aver commesso il fatto, ha confermat la sentenza del 12 dicembre 2023 del Tribunale di Patti, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 30.000,00 eur ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 256, comma d.lgs. n. 152 del 2006 (ascrittogli per avere svolto una attività di raccolta d speciali, pericolosi e non pericolosi, in violazione delle norme tecniche richies la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, bb, d.lgs. n. 152 del 2006), condannandolo, altresì, al pagamento delle spes costituzione e difesa della parte civile.
Avverso tale sentenza l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, il quale lo ha affidato tre motivi.
2.1 Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 256, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006, nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità motivazione, nella parte in cui si limiterebbe a richiamare in maniera acriti disciplina di riferimento, senza fornire elementi in ordine alla sussistenza del contestato.
In particolare, il ricorrente, dopo aver richiamato gli elementi costituti reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, così come indivi pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato, da un lato, nel caso di specie, difetterebbe la motivazione in ordine agli elementi dai desumere l’abitualità sottesa all’attività di gestione di rifiuti non aut dall’altro, nel rispetto dell’onere probatorio richiesto, ha offerto una spie della presenza del materiale oggetto di contestazione, deducendo che la maggi parte di esso era stato temporaneamente conservato al fine di un suo successi reimpiego, il quale escluderebbe la natura di rifiuto del materiale, in q difetterebbe l’intenzione di disfarsene, ed evidenziando, altresì, la sussi delle condizioni di liceità del deposito momentaneo eseguito in uno spiaz presente sul proprio terreno, adibito ad area di disimpiego.
2.2 Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa motivazione in ordine all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., di cui era stata fatta ric specifico motivo di appello, non considerato dalla Corte territoriale, evidenzi che, nel caso concreto, sussistevano sia gli elementi soggettivi sia quelli ogg per l’applicazione di tale speciale causa di non punibilità per la particolare del fatto.
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2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 157 cod. pen 129 cod. proc. pen., per non aver dichiarato la Corte d’appello l’estinzion reato per intervenuta prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunci parte della Corte di appello della sentenza impugnata.
Il AVV_NOTAIOatore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per interve prescrizione, evidenziando la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo mancato accertamento in concreto degli elementi costitutivi del reato di cui all 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché alla mancata considerazione dell giustificazioni addotte dall’imputato circa la liceità del deposito di rifiuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e assorbenti.
In particolare, il secondo motivo di ricorso, relativo all’omessa motivazi in ordine all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la par tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., è fondato poiché, a front specifica deduzione come motivo di appello (il quarto, anche riportato nella sin dei motivi presente nella motivazione della sentenza impugnata a pag. 2), la Cor territoriale ha omesso di fornire alcuna risposta sul punto.
A fronte di una specifica richiesta difensiva, infatti, il giudice aveva l’obb motivare sull’istanza, per accoglierla ovvero per rigettarla; l’assenza total motivazione su un punto specificamente dedotto, rappresenta un vizio denunciabile in sede di legittimità. L’unico caso in cui l’omesso esame un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dà luogo ad u vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, com. 1, lett. e), cod. pen., ricorre quando, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo propos debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svo nella motivazione in quanto il suo accoglimento risulta incompatibile con struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, log e giuridiche che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte di una richiesta specifica e circosta non può affermarsi che l’impianto complessivo motivazionale possa condurre a ritenere implicitamente esaminato e disatteso il motivo di appello concernen l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con la conseguente fondatez relativo motivo di ricorso.
Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata dichiarazione da p della Corte d’appello di Messina dell’estinzione del reato per interve prescrizione, risulta fondato.
Il tempus commissi delicti del reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, così come accertato dalle sentenze di merito, è stato individuato n data del 19 febbraio 2018; trattandosi di fattispecie contravvenzionale es prescrive decorsi 5 anni dalla commissione del fatto, sicché l’ordinario ter prescrizionale del reato in esame è da individuare nella data del 19 febbraio 20
Dagli atti emergono una serie di rinvii rilevanti per la sospensione dei te di prescrizione per complessivi 355 giorni:
dal 17/1/2020 al 22/5/2020 per impedimento del difensore, da considerare per 60 giorni (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913 01);
dal 4/9/2020 al 29/1/2021 per impedimento del difensore, da considerare, anch’esso, per 60 giorni;
dal 25/10/2021 all’11/3/2022 per assenza del difensore dell’imputato no dovuta a legittimo impedimento, da considerare, dunque, per intero, ossia per 1 giorni;
dal 4/11/2022 al 10/2/2023 per impedimento dell’imputato, da considerare, anch’esso, per intero, dunque per 98 giorni.
Ne consegue che, pur computando tali periodi di sospensione, pari, come già evidenziato, a complessivi 355 giorni, e aggiungendoli a quello massimo quinquennale applicabile, il termine finale di prescrizione risulta scadut febbraio 2024, ossia anteriormente alla pronuncia emessa dalla Corte di appell che avrebbe, quindi, dovuto rilevarla e dichiararla.
Poiché è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche c un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata pr della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito integrando tale doglianza un motivo consentito dall’art. 606, com. 1, lett. b proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), dev rilevarsi l’ammissibilità e la fondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo la d’appello erroneamente omesso di rilevare e dichiarare l’estinzione del re ascritto all’imputato per essere alla data della pronuncia della sentenza di se grado interamente decorso il relativo termine massimo di prescrizione anch considerando le relative sospensioni.
La fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, in quanto assorbent rende superflua l’esame del primo motivo relativo alla responsabilità, poich reato risulta estinto per avvenuta prescrizione.
Non ravvisandosi cause di proscioglimento immediato, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 3/10/2024