Estinzione del Reato per Morte: Quando il Processo si Ferma
Il processo penale è un percorso volto ad accertare la responsabilità di un individuo per un fatto previsto dalla legge come reato. Ma cosa accade se l’imputato muore prima che si giunga a una sentenza definitiva? Un recente provvedimento della Corte di Cassazione illustra perfettamente il principio dell’estinzione del reato per morte del reo, una causa di chiusura irrevocabile del procedimento giudiziario. Analizziamo il caso per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un grave incidente stradale. Un automobilista, guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti di legge (1,81 g/l e 1,74 g/l), perdeva il controllo del veicolo. L’auto finiva la sua corsa contro un palo della luce e poi in un fossato. A bordo, come passeggero, vi era un’altra persona che, a causa del violento impatto, subiva lesioni personali gravissime, tra cui un trauma facciale e la frattura del femore.
La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando prescritto un reato minore e rideterminando la pena per il reato di lesioni personali stradali gravissime (art. 590 bis c.p.), ritenendo assorbito quello di guida in stato di ebbrezza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Nonostante la parziale riforma, la difesa dell’imputato decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Eccessività della pena: Si contestava la misura della sanzione, ritenuta sproporzionata e non adeguatamente motivata, soprattutto alla luce del presunto concorso di colpa della persona offesa, che non avrebbe indossato le cinture di sicurezza.
2. Legittimità costituzionale: Veniva messa in discussione la costituzionalità di una norma del Codice della Strada (art. 222, co. 3) che, in casi come questo, preclude a un lavoratore di conseguire una nuova patente, compromettendo la sua attività professionale.
La Svolta: il Decesso e l’Estinzione del Reato per Morte dell’Imputato
Il processo davanti alla Suprema Corte non è mai entrato nel merito delle questioni sollevate. Prima dell’udienza, il difensore dell’imputato ha depositato una comunicazione cruciale: un certificato di morte che attestava il decesso del suo assistito.
Questo evento ha cambiato radicalmente il corso del giudizio. La morte dell’imputato, avvenuta prima che la sentenza di condanna diventasse irrevocabile, costituisce una delle principali cause di estinzione del reato previste dal nostro ordinamento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, preso atto del decesso, ha applicato direttamente l’articolo 150 del Codice Penale. Questa norma stabilisce che la morte del reo, avvenuta prima della condanna definitiva, estingue il reato. Il fondamento di questo principio risiede nel carattere strettamente personale della responsabilità penale: la pena ha una funzione rieducativa e sanzionatoria che può essere rivolta solo ed esclusivamente alla persona che ha commesso il fatto. Venendo a mancare il soggetto su cui la pretesa punitiva dello Stato dovrebbe esercitarsi, il processo perde la sua stessa ragion d’essere.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del reato e, come logica conseguenza, annullare senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Questo significa che la decisione precedente è stata cancellata in via definitiva, senza la possibilità di un nuovo giudizio.
Conclusioni: L’Impatto Pratico della Morte del Reo sul Processo Penale
Il caso in esame dimostra come un evento naturale, quale la morte dell’imputato, possa avere un effetto dirompente e definitivo sul processo penale. L’estinzione del reato per morte non è una decisione di merito, ma una presa d’atto che impedisce al giudice di pronunciarsi sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato e sui motivi di ricorso. Qualsiasi questione legale, anche di rilevanza costituzionale come quella sollevata dalla difesa, resta assorbita e non viene decisa. La sentenza di condanna viene annullata, estinguendo ogni effetto penale del fatto-reato e chiudendo per sempre il capitolo giudiziario.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore prima della sentenza definitiva?
Il reato si estingue, come previsto dall’art. 150 del Codice Penale. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna impugnata senza rinvio, ponendo fine al procedimento.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso presentati dalla difesa?
No. La morte dell’imputato è una questione pregiudiziale che assorbe ogni altra valutazione. La Corte non entra nel merito dei motivi del ricorso (come la misura della pena o la legittimità costituzionale) perché il presupposto stesso del processo, ovvero l’esistenza di un imputato da giudicare, è venuto meno.
Qual è l’effetto pratico dell’annullamento della sentenza per morte del reo?
L’effetto pratico è la cancellazione della sentenza di condanna. La decisione della Corte d’Appello viene privata di ogni effetto giuridico, come se non fosse mai stata emessa, e il procedimento penale si conclude definitivamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 03/05/1985
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la nota dell’avv. NOME COGNOME del foro di BOLOGNA con la quale è stato comunicato il decesso dell’imputato ed allegato certificato di morte.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 187, co. 8, cod. strada perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflittagli in relazione al reato di cui all’art. 590 bis co. 3 cod. pen., in esso rite già assorbito il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) e 2 bis cod. strada ai danni NOME COGNOME E’ stata, altresì, revocata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna.
Era contestato al COGNOME di avere, per colpa generica e specifica consistita nella violazione dell’art. 141 cod. strada, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, in stato di ebbrezza acolica (valori rilevati 1,81 /l e 1,74 09/1), non riuscendo a mantenere il controllo del mezzo, colliso contro un palo della luce, finendo la propria corsa dentro un fossato e così cagionato lesioni personali gravissime al passeggero COGNOME che, in conseguenza dell’impatto, sfondava con la testa il parabrezza procurandosi un trauma facciale oltre che la frattura del femore.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Capasso affidandolo a due motivi.
3.1.Con il primo si deduce vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, laddove si assume che la Corte territoriale non abbia affrontato le contraddizioni esistenti tra la decisione appellata e le risultanze istruttorie in punto di indici di gravità della vicenda. La risposta sanzionatoria, distante dal minimo edittale, è ritenuta eccessiva e non tiene conto della circostanza che le lesioni riportate dalla persona offesa sarebbero da imputarsi alla condotta negligente consistita nel non avere indossato le cinture di sicurezza.
3.2. Con il secondo si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 co. 3, cod. strada nella misura in cui prevede nei confronti di un soggetto lavoratore il divieto di conseguire la patente di guida di un lavoratore, così privandolo della possibilità di proseguire la propria attività lavorativa.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
,Il difensore ha fatto pervenire, in data 25 novembre 2024, comunicazione
dalla quale emerge che il COGNOME è deceduto, allegando certificato di morte.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo.
Alla comunicazione inviata dal difensore di fiducia dell’imputato, in data 25 novembre 2024, è allegato certificato dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna da cui si ricava che NOME COGNOME nato a Bologna in data 3 maggio 1985 è deceduto, nella stessa città il 17 novembre 2024.
Ne consegue l’estinzione del reato ascritto all’imputato ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Deciso il 9 gennaio 2025