Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3823 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3823 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la nota dell’AVV_NOTAIO del foro di BOLOGNA con la quale è stato comunicato il decesso dell’imputato ed allegato certificato di morte.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 187, co. 8, cod. strada perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena inflittagli in relazione al reato di cui all’art. 590 bis co. 3 cod. pen., in esso rite già assorbito il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) e 2 bis cod. strada ai danni NOME NOME. E’ stata, altresì, revocata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna.
Era contestato al COGNOME di avere, per colpa generica e specifica consistita nella violazione dell’art. 141 cod. strada, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, in stato di ebbrezza acolica (valori rilevati 1,81 /l e 1,74 09/1), non riuscendo a mantenere il controllo del mezzo, colliso contro un palo della luce, finendo la propria corsa dentro un fossato e così cagionato lesioni personali gravissime al passeggero NOME che, in conseguenza dell’impatto, sfondava con la testa il parabrezza procurandosi un trauma facciale oltre che la frattura del femore.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME affidandolo a due motivi.
3.1.Con il primo si deduce vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, laddove si assume che la Corte territoriale non abbia affrontato le contraddizioni esistenti tra la decisione appellata e le risultanze istruttorie in punto di indici di gravità della vicenda. La risposta sanzionatoria, distante dal minimo edittale, è ritenuta eccessiva e non tiene conto della circostanza che le lesioni riportate dalla persona offesa sarebbero da imputarsi alla condotta negligente consistita nel non avere indossato le cinture di sicurezza.
3.2. Con il secondo si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 co. 3, cod. strada nella misura in cui prevede nei confronti di un soggetto lavoratore il divieto di conseguire la patente di guida di un lavoratore, così privandolo della possibilità di proseguire la propria attività lavorativa.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
,Il difensore ha fatto pervenire, in data 25 novembre 2024, comunicazione
dalla quale emerge che il COGNOME è deceduto, allegando certificato di morte.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo.
Alla comunicazione inviata dal difensore di fiducia dell’imputato, in data 25 novembre 2024, è allegato certificato dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna da cui si ricava che NOME COGNOME, nato a Bologna in data DATA_NASCITA è deceduto, nella stessa città il 17 novembre 2024.
Ne consegue l’estinzione del reato ascritto all’imputato ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Deciso il 9 gennaio 2025