Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1360 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1360 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione PASQUALE SERRAO d’AQUINO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Letta la memoria e la certificazione di morte inviata dal difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza pronunciata in data 8 giugno 2018 dal Tribunale di Udine nei confronti di COGNOME NOME con la quale era stato condanNOME a seguito di rito abbreviato alla pena di due mesi di reclusione per essersi attributo un falso nome al fine di conseguire un ingiusto profitto (art. 494 cod. pen.).
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciat nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e il vizi motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta contestata.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuant generiche.
3.In data 14 ottobre 2022 è pervenuta ad opera del difensore di fiducia un memoria con l’allegazione della certificazione dalla quale risulta che il COGNOME è deceduto in data 1° settembre 2022.
CONSIDERATO in DIRITTO
1.La certificazione pervenuta in data 14 ottobre 2022 attesta l’intervenu decesso in data 1° settembre 2022, successivamente alla proposizione del ricorso del ricorrente COGNOME NOMENOME
La intervenuta morte è causa di estinzione del reato con la conseguenza che ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. e 609 comma 2 cod. proc. pen., la sente va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta mo dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p morte dell’imputato
Il Presidente
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2022
Il ConsicilLe.re estensore