Estinzione del reato per morte dell’imputato: cosa succede al processo?
La morte dell’imputato durante un processo penale rappresenta un evento che interrompe irrimediabilmente il corso della giustizia. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la declaratoria di estinzione del reato per decesso dell’accusato prevale su ogni altra valutazione, inclusa quella sulla fondatezza del ricorso. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la fine della vita dell’imputato porta alla chiusura definitiva del procedimento.
I fatti del processo
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Non rassegnandosi alla condanna, l’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione, affidando alla Suprema Corte l’ultima parola sulla sua vicenda giudiziaria. Tuttavia, un evento imprevedibile ha cambiato le carte in tavola: prima che si tenesse l’udienza dinanzi alla Cassazione, l’uomo è deceduto.
La decisione della Corte di Cassazione e l’estinzione del reato
La Corte, una volta accertato il decesso del ricorrente, ha dovuto affrontare una questione procedurale specifica. Pur avendo rilevato che il ricorso presentato era ‘manifestamente infondato’ e quindi destinato a un probabile rigetto, i giudici hanno stabilito che la morte dell’imputato impone una soluzione diversa e prioritaria.
La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l’estinzione del reato. Questo significa che la condanna è stata cancellata in via definitiva, e il processo si è concluso senza alcun ulteriore giudizio.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un pilastro del diritto penale, sancito dall’articolo 150 del codice penale: la morte del reo, avvenuta prima della condanna definitiva, estingue il reato. Questo principio si applica in ogni stato e grado del giudizio. La Cassazione ha chiarito che, una volta verificatasi la morte, il rapporto processuale si esaurisce. Lo Stato non ha più interesse né potere di perseguire una persona che non è più in vita.
Di conseguenza, la Corte non può entrare nel merito delle ragioni dell’appello, neppure per dichiararne l’inammissibilità o la manifesta infondatezza. La causa estintiva del reato ha una forza tale da ‘assorbire’ e superare qualsiasi altra valutazione processuale. I giudici hanno specificato che, proprio a causa della manifesta infondatezza del ricorso, era preclusa anche la possibilità di un proscioglimento nel merito (ad esempio, per non aver commesso il fatto), come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. L’unica pronuncia possibile, in questo scenario, è l’annullamento della sentenza per estinzione del reato.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di civiltà giuridica: la responsabilità penale è strettamente personale e si estingue con la morte della persona accusata. La decisione della Cassazione dimostra che, indipendentemente dall’esito probabile del ricorso, l’evento della morte determina la fine irrevocabile del processo penale. La giustizia umana si ferma dove inizia la fine della vita, e ogni condanna precedentemente emessa viene annullata, chiudendo definitivamente il capitolo giudiziario.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore dopo aver presentato ricorso?
Il reato si estingue e la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio, chiudendo definitivamente il caso.
L’estinzione del reato per morte prevale anche se il ricorso era palesemente infondato?
Sì, la sentenza stabilisce che la morte dell’imputato è una causa estintiva che deve essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio, prevalendo su una valutazione di manifesta infondatezza del ricorso.
Perché la Corte non ha assolto l’imputato nel merito, anche se il processo è stato annullato?
Poiché il ricorso era stato ritenuto manifestamente infondato, era preclusa una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. L’estinzione per morte è l’unica via percorribile in questo scenario.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35626 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che risulta agli atti l’intervenuto decesso del ricorrente in data 10 giugno 2024, successivamente dunque alla proposizione del ricorso e prima della celebrazione della presente udienza fissata a norma dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., avendo questa Corte rilevato la manifesta infondatezza del ricorso;
Considerato che si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, che impone l’adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per morte dell’imputato, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 – 01); declaratoria che – per evidenti ragioni di economia processuale – può essere adottata anche dalla Sezione 7 (da ultimo, Sez. 7, n. 18651 del 13/12/2023 – dep. 2024).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 09/09/2024.