Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della Corte d’appello di Torino
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visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 26/05/2022 del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME per il reato di tentata rapina impropria, reputata la prevalenza della già riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., sulla ritenuta recidiva (specifica e infraquinquennale), rideterminava la pena inflitta al COGNOME per il suddetto reato di rapina impropria in dieci mesi di reclusione ed € 140,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza del 12/09/2023 della Corte d’appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
3. Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell’imputato, avvenuto in Torino il 27/12/2023, come risulta dal certificato di morte del NOME del 30/01/2024 che è stato trasmesso dal suo difensore.
Pertanto, il reato contestato al COGNOME si è estinto, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l’annullamento senza rinvio, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 15/02/2024.