Estinzione del Reato per Morte: La Cassazione Annulla la Sentenza
Il principio della personalità della responsabilità penale è uno dei cardini del nostro ordinamento. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7618/2025) offre un chiaro esempio di una delle sue conseguenze più dirette: l’estinzione del reato per morte dell’imputato. Questo caso dimostra come il decesso della persona sottoposta a processo penale interrompa in modo definitivo l’azione punitiva dello Stato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale in esame riguardava un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Mentre il giudizio di legittimità era ancora pendente, il difensore dell’imputato ha comunicato alla Corte una circostanza decisiva: il decesso del suo assistito, avvenuto pochi mesi prima dell’udienza e documentato da un certificato di morte.
Questa comunicazione ha cambiato radicalmente il corso del processo. La Corte non è entrata nel merito dei motivi del ricorso, ma si è dovuta fermare per prendere atto di un evento che, secondo la legge, prevale su qualsiasi altra valutazione.
La Decisione della Cassazione sull’Estinzione del Reato per Morte
Di fronte alla notizia del decesso, la Suprema Corte ha agito in conformità con una regola fondamentale del diritto penale. Ha dichiarato l’estinzione del reato per morte dell’imputato, come previsto dall’articolo 150 del codice penale.
La conseguenza processuale di questa dichiarazione è stata l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In altre parole, la sentenza della Corte d’Appello è stata cancellata in modo definitivo, e il procedimento si è concluso. Non vi sarà alcun altro processo o valutazione sulla colpevolezza o innocenza della persona, poiché l’azione penale non può più proseguire.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è tanto semplice quanto categorica. L’articolo 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo, avvenuta prima della condanna definitiva, estingue il reato. Questo principio si fonda sulla natura strettamente personale della responsabilità penale: solo la persona che ha commesso il fatto può risponderne penalmente. Con la sua morte, viene meno il soggetto su cui lo Stato potrebbe esercitare la propria pretesa punitiva.
L’estinzione del reato è una delle cause che pongono fine al processo. Quando si verifica, il giudice ha l’obbligo di dichiararla immediatamente, senza poter esaminare il merito della questione. La sentenza impugnata, quindi, perde ogni efficacia e viene eliminata dall’ordinamento giuridico attraverso l’annullamento senza rinvio.
Le Conclusioni
La sentenza in commento ribadisce un principio di civiltà giuridica. La responsabilità penale non si trasmette agli eredi e non può sopravvivere al suo autore. La morte dell’imputato agisce come un punto fermo, chiudendo ogni capitolo giudiziario relativo alla sua persona. Questa pronuncia, pur nella sua tragica circostanza, conferma la coerenza e la garanzia del sistema penale, che ancora una volta lega indissolubilmente la pena all’individuo e alla sua esistenza.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore prima della sentenza definitiva?
Il reato viene dichiarato estinto, come stabilito dalla legge. Di conseguenza, la sentenza eventualmente impugnata viene annullata senza rinvio e il procedimento si conclude definitivamente.
Qual è la base giuridica per l’estinzione del reato in caso di decesso dell’imputato?
La base giuridica è l’articolo 150 del codice penale, che prevede espressamente la morte del reo come causa di estinzione del reato.
Perché la Corte di Cassazione annulla la sentenza ‘senza rinvio’?
L’annullamento avviene ‘senza rinvio’ perché non c’è più nulla da giudicare. L’estinzione del reato per morte dell’imputato risolve la questione in modo definitivo, rendendo superfluo un nuovo processo davanti a un altro giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7618 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7618 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 13/09/1976
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che in data 14 ottobre 2024 il difensore del ricorrente ha comunicato il sopravvenuto decesso in data 4 ottobre 2024 di NOME COGNOME come da allegato certificato di morte;
ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata la estinzione del reato per morte dell’imputato ai sensi dell’art. 150 cod. pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 20 gennaio