Estinzione del Reato per Morte: La Cassazione Annulla la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, affronta un caso emblematico che si conclude non con una decisione sul merito della questione, ma con la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato. La vicenda, nata da una grave infrazione al Codice della Strada, si interrompe bruscamente, dimostrando come eventi esterni al processo possano determinarne l’esito finale.
I Fatti del Caso: Guida in Stato di Ebbrezza e l’Appello del Procuratore
Il procedimento trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Un conducente era stato condannato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato di ben 2,72 g/l, un valore molto superiore al limite legale. A rendere la situazione più grave, l’imputato aveva anche provocato un incidente stradale. Nonostante la gravità dei fatti, il giudice di primo grado aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso per Cassazione, evidenziando un chiaro errore di diritto. La legge, infatti, per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver causato un sinistro, prevede obbligatoriamente la sanzione della revoca della patente, e non della semplice sospensione. Il ricorso mirava quindi a correggere questa statuizione, ritenuta illegittima.
L’Impatto dell’Estinzione del Reato per Morte dell’Imputato
Durante la pendenza del giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, si è verificato un evento decisivo: il decesso dell’imputato. La difesa ha depositato il certificato di morte, un atto che ha cambiato radicalmente la prospettiva del processo. La morte del reo è, infatti, una delle cause di estinzione del reato previste dal nostro ordinamento.
Di fronte a questa circostanza, la Corte non ha potuto entrare nel merito del ricorso presentato dal Procuratore Generale. La questione relativa alla corretta sanzione da applicare (sospensione o revoca della patente) è diventata irrilevante. Il principio fondamentale è che il processo penale è strettamente legato alla persona dell’imputato e non può proseguire dopo la sua morte.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice di dichiarare d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, la presenza di una causa di estinzione del reato. Poiché la morte dell’imputato è una di queste cause, la Corte non aveva altra scelta se non prenderne atto.
Gli Ermellini hanno quindi verificato che non sussistessero elementi per un proscioglimento nel merito (ad esempio, se il fatto non sussistesse o l’imputato non lo avesse commesso), e, in assenza di tali condizioni, hanno proceduto ad annullare la sentenza impugnata senza rinvio. L’annullamento è “senza rinvio” perché non vi è più nulla da giudicare: il reato si è estinto e con esso la potestà punitiva dello Stato.
Conclusioni: L’Effetto Risolutivo della Morte dell’Imputato sul Processo
La sentenza offre una chiara lezione sul funzionamento del processo penale. Anche quando un ricorso è fondato, come quello del Procuratore Generale in questo caso, eventi naturali come la morte dell’imputato hanno un effetto risolutivo e prioritario. La potestà punitiva dello Stato si arresta con la vita della persona accusata. Di conseguenza, il processo si chiude con l’annullamento della sentenza, estinguendo ogni effetto penale della condanna precedentemente inflitta, a prescindere dalla correttezza o meno delle questioni giuridiche sollevate dalle parti.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il reato si estingue. La Corte, come in questo caso, è obbligata a dichiarare l’estinzione del reato e ad annullare la sentenza di condanna senza rinviare il caso ad un altro giudice, poiché non c’è più materia da giudicare.
Per quale motivo il Procuratore Generale aveva fatto ricorso?
Il ricorso era stato presentato perché il Tribunale aveva applicato la sanzione della sospensione della patente, mentre la legge, per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e con incidente, impone la sanzione ben più grave della revoca della patente di guida.
Perché la Cassazione non ha corretto l’errore sulla sanzione della patente?
La Corte non ha potuto pronunciarsi su tale questione perché la morte dell’imputato è una causa di estinzione del reato che ha priorità su ogni altra valutazione. Una volta estinto il reato, cessa la potestà dello Stato di punire e, di conseguenza, anche di discutere la correttezza della pena o delle sanzioni accessorie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37876 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di LANCIANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all’omessa revoca della patente di guida;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanciano ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a NOME COGNOME la pena su richiesta delle parti per la fattispecie di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2 -bis, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), cui è conseguita la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di L’Aquila ha proposto ricorso articolando un unico motivo deducente la violazione dell’art. 186, commi 2, lett. c), e 2 -bis, cod. strada. Nonostante l’accertamento di un tasso alcolemico pari a 2,72 g/I e alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, il Tribunale avrebbe applicato la detta sanzione amministrativa accessoria in luogo della revoca della patente di guida, invece prevista ex lege dal citato comma 2 -bis per i casi in cui il conducente in stato di abbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, abbia provocato un incidente stradale.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe ed è stata depositata documentazione attestante il decesso dell’imputato durante la pendenza del presente giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo stato acquisito agli atti il certificato anagrafico di morte dell’imputato (intervenuta il 21 luglio 2025), il reato di cui all’imputazion pertanto estinto, non emergendo, da un’analisi della sentenza di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta morte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 22 ottobre 2025