Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2741 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Scano di Montiferro il 05/03/1949
avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte d’appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la difesa, avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ha fatto pervenire certificato di morte dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, è stata confermata la condanna nei confronti di NOME COGNOME, resa dal Tribunale di Oristano, in data 22 dicembre 2022, alla pena gli anni otto e mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione ai reati di tentati omicidi, minaccia e porto ingiustificato di roncola, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravanti e con il riconoscimento del vincolo della continuazione.
2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME denunciando plurimi vizi, attraverso i motivi di seguito riassunti, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di tentato omicidio nei confronti di NOME COGNOME COGNOME e inosservanza dell’art. 56, comma terzo, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., commesso nei confronti di NOME COGNOME
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi degli artt. 614, 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, in assenza di richiesta di trattazione in pubblica udienza partecipata, nel termine di legge, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha fatto pervenire certificato di morte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che, dopo la proposizione del ricorso in esame (del 10 ottobre 2024), veniva acquisito il certificato attestante l’avvenuto decesso, in data 27 ottobre 2024, di NOME COGNOME rilasciato dall’Ufficiale dello stato civile di Scano di Montiferro, comune di nascita dell’imputato.
Occorre, pertanto, dichiarare l’estinzione dei reati contestati a ll’imputato, a norma dell’art. 150 cod. pen., a tenore del quale: « La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato ».
Questa Corte, del resto, ha più volte affermato che la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale sia del rapporto processuale civile, per effetto del disposto dell’art. 150 cod. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160 – 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, G., Rv. 251891 – 01).
Le considerazioni esposte impongono, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati contestati a Vidili estinti per morte dell’imputato.
Nessuna dichiarazione segue, nella presente sede, quanto alle statuizioni civili di cui alla sentenza impugnata, perché gli effetti di queste, automaticamente, restano caducati ex lege , a seguito della cessazione del rapporto processuale, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell’imputato Così deciso, il 16 gennaio 2025