Estinzione del Reato per Morte: La Cassazione Annulla la Condanna
Il principio della personalità della responsabilità penale implica che nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto commesso da altri. Una delle sue conseguenze più dirette è l’estinzione del reato in caso di morte dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 37034 del 2024, offre un chiaro esempio pratico di questa regola fondamentale del nostro ordinamento giuridico, mostrando come un evento naturale possa interrompere irrevocabilmente un intero percorso processuale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia e successivamente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato era stato ritenuto colpevole di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, commessi sia in concorso con un’altra persona sia individualmente, e condannato a una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 24.000,00 euro.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si concentravano sulla violazione dell’art. 133 del codice penale, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito del suo comportamento collaborativo e della confessione resa. Secondo la difesa, questi elementi non erano stati adeguatamente considerati nella determinazione della pena.
L’evento decisivo: la morte dell’imputato e l’estinzione del reato
La vicenda processuale ha subito una svolta decisiva e definitiva. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, il difensore del ricorrente ha depositato un certificato di morte, attestante il decesso del suo assistito, avvenuto il 13 agosto 2024.
Questo evento ha reso irrilevanti e superati tutti i motivi di ricorso presentati. La morte del reo, infatti, è una delle cause di estinzione del reato previste dal codice penale. Essa opera automaticamente e prevale su qualsiasi altra valutazione, inclusa quella relativa alla fondatezza o meno delle censure mosse alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto del certificato di morte depositato, ha agito di conseguenza. I giudici hanno dichiarato l’estinzione del reato per la sopravvenuta morte dell’imputato. La logica giuridica è ineccepibile: il processo penale è finalizzato ad accertare la responsabilità di una persona fisica e, eventualmente, a irrogare una sanzione. Con la morte del soggetto, viene meno l’oggetto stesso del giudizio.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio. Questa formula significa che la decisione è definitiva: la condanna viene cancellata e non ci sarà alcun ulteriore processo. La vicenda giudiziaria si conclude in modo tombale, non perché si sia accertata l’innocenza dell’imputato, ma perché la legge impedisce di proseguire l’azione penale nei confronti di una persona deceduta.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cardine del diritto penale: la responsabilità penale è strettamente personale e non sopravvive alla morte del suo autore. La morte dell’imputato determina l’immediata estinzione del reato, obbligando il giudice a dichiarare la fine del procedimento in qualsiasi stato e grado esso si trovi. Di fronte a tale evento, ogni altra questione giuridica, compresi i motivi di ricorso, perde di rilevanza, e la pronuncia di condanna deve essere annullata.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il reato si estingue. Di conseguenza, il processo si conclude e la sentenza di condanna, se già emessa e non definitiva, viene annullata senza rinvio, come stabilito nel caso di specie dalla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione esamina nel merito il ricorso se l’imputato è deceduto?
No. La morte dell’imputato è una causa di estinzione del reato che prevale su ogni altra questione. La Corte non valuta i motivi del ricorso, ma si limita a dichiarare l’estinzione e ad annullare la sentenza impugnata.
È necessario un atto formale per comunicare il decesso dell’imputato al giudice?
Sì. Nel caso analizzato, il difensore del ricorrente ha depositato il certificato di morte, un atto formale che ha permesso alla Corte di Cassazione di prendere atto del decesso e dichiarare l’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia del 22 marzo 2022, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, in concorso con NOME, e per la medesima fattispecie per diversa condotta individuale, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 24.000,00 di multa.
L’esponente lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 133 cod.pen., nonché insufficienza ed illogicità della motivazione. Si lamenta una valutazione illogica e contraddittoria in ordine al comportamento collaborativo ed alla confessione resa dall’imputato, posto che la Corte territoriale aveva ritenuto quest’ultima irrilevante in palese contraddizione con il disposto dell’art. 133 cod.pen.
Il difensore del ricorrente, in data 3 settembre 2024, ha depositato certificato di morte di NOME COGNOME, avvenuta il 13 agosto 2024, in Nola.
Va dunque dichiarata l’estinzione del reato per la sopravvenuta morte dell’imputato.
La sentenza impugnata, in conseguenza della estinzione del reato per morte del reo, deve essere annullata senza rinvio.
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.