Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49990 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 19/10/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
visto il certificato dell’Ufficio di stato civile del Comune di Locri in data 21/11/202
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 03/11/2022, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Locri in data 12/02/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui al capo C (artt. 582, 585, primo comma, cod. pen.) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in relazione al residuo capo B (artt. 110, 628, primo, secondo e terzo comma, n. 1 e 3-bis cod. pen.) nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa, con conferma nel resto.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 cod. pen., 192, commi 1 e 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen.; mancata individuazione dell’effettiva condotta posta in essere dal ricorrente, erronea attribuzione cumulativa ai presenti della finalità della sottrazione del telefono, incompatibilità fra la ricostruzione operata in appello rispetto a quella di primo grado.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 603 cod. proc. pen. nonché 628 cod. pen., laddove la Corte territoriale ha riqualificato il fatto da rapina impropria a rapina propria, pregiudicando il principio del contraddittorio e la correlazione fra accusa e sentenza, in assenza di appello del pubblico ministero e di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 603 cod. proc. pen., 393, 610 e 628 cod. pen., laddove la Corte territoriale ha omesso di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o come violenza privata.
Quarto motivo: violazione di legge in relazione all’art. 624-bis cod. pen., difetto di motivazione e travisamento del fatto circa il luogo ove sarebbe stata consumata la condotta (il fatto sarebbe avvenuto all’esterno dell’abitazione, in prossimità della via pubblica).
Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 n. 4, 62-bis, 133 cod. pen. ed al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell’imputato. Tale circostanza è stata acclarata a seguito dell’acquisizione, presso l’Ufficio dello Stato civile di Locri (RC), del certificato morte di NOME COGNOME rilasciato in data 21/11/2023 (decesso verificatosi in data 21/04/2023 in Locri).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma il 22/11/2023.