Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27093 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania avverso la sentenza in data 12/04/2023 della Corte di appello di Catania
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/04/2023 la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del Tribunale di Catania in data 13 novembre 2018, che aveva ravvisato l’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha riconosciuto la penale responsabilità d NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen. aggravato dalla recidiva, irrogando la pena di mesi otto di reclusione con le attenuanti generiche equivalenti e con la riduzione per il rito abbreviato.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis, 385 cod. pen, 75 comma 1, d.lgs. 159 del 2011.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Nelle more il difensore del ricorrente ha inviato documentazione attestante il sopravvenuto decesso di NOME COGNOME.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sopravvenuto decesso di NOME COGNOME, documentato attraverso la produzione del suo difensore, comporta l’estinzione del reato per morte dell’imputato e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per tale causa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 04/06/2024